Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15748 del 28/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/07/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 28/07/2016), n.15748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11229-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, PRESSO

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

A.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1484/38/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO del 9/6/2014, depositata il 17/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo contro la sentenza resa dalla CTR del Piemonte n. 484/38/14, depositata il 17/12/2014 che, riformando la decisione di primo grado resa nei confronti di A.M., soda accomandante della società Alto s.a.s. di C. R. e C., dichiarata fallita il (OMISSIS), ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore della società nonchè nei confronti del socio accomandatario C.R. rispetto ad alcuni avvisi di accertamento notificati alla società, al curatore, alla soda accomandante ed al socio accomandatario relativi alla rideterminazione del reddito d’impresa della società.

L’Agenzia deduce la violazione della L. Fall., art. 43, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 e dei principi in tema di litisconsorzio necessario.

Assume che il socio accomandante non era legittimato ad impugnare l’atto di accertamento per redditi IVA e IRAP notificato alla società fallita e per conoscenza al socio accomandante e che nemmeno esisteva un’ipotesi di litisconsorzio necessario in ragione dell’intervenuto fallimento, in esito al quale il curatore fallimentare rappresenta tutti gli interessi patrimoniali.

Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Va infatti ricordato che l’accertamento tributario, ove inerente a crediti fiscali i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, deve essere notificato non solo al curatore, in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare mediante ammissione al passivo, ma anche al contribuente, il quale non è privato, a seguito della dichiarazione di fallimento, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e resta esposto ai riflessi della definitività dell’atto impositivo – Cass. 30 aprile 2014, n. 9434) -Cass. n. 7849/2015 -. Si è pure chiarito che il litisconsorzio necessario originario sussiste, nel caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni D.P.R. n. 817 del 1986, ex art. 5 tra la società e tutti i soci della stessa in ragione dell’unitarietà dell’accertamento ricorre anche nei confronti del socio accomandante di una società in accomandita semplice, incidendo l’accertamento in rettifica della dichiarazione anche sull’imputazione dei redditi di costui, indipendentemente dal profilo della responsabilità (limitata alla quota conferita o illimitata). Peraltro, Cass. n. 27337/2014 ha ritenuto che non può ritenersi sufficiente l’instaurazione del contraddittorio nei confronti della curatela del fallimento della società, nonchè del socio accomandatario, posto che anche nei confronti del socio accomandante ricorre il litisconsorzio necessario, incidendo l’accertamento sull’imputazione dei redditi anche di costui, indipendentemente dal profilo della responsabilità (limitata alla quota conferita o illimitata) – v. del resto, incidentalmente, Cass. n. 23884/2007, in cui si è affermato che può riconoscersi un interesse dell’erede del socio accomandante all’impugnazione dell’atto accertativo notificato alla società allorchè vengano proposte eccezioni concernenti il quantum della pretesa nei confronti delle società (per l’ipotesi che la rettifica del reddito societario possa eventualmente in via sussidiaria andare ad incidere sul conferimento del proprio dante causa). –

Pertanto, correttamente la CTR ha riconosciuto la legittimazione attiva dell’accomandante ed ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della curatela fallimentare e dell’altro socio accomandatario.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato.

Nulla sulle spese.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016

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