Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15748 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/07/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 23/07/2020), n.15748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5910/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

R.G., elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria

della Corte di cassazione rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo

Oliva, con studio in Cesa (CE) via Verdi 14, giusta delega a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Campania

(Napoli), Sez. 47, n. 58/47/13 dell’8 marzo 2013, depositata il 13

marzo 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio

2020 dal Consigliere Dott. Botta Raffaele;

Preso atto che le parti non hanno prodotto memorie e che il P.G. ha

depositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso;

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento relativo alla mancata denuncia della plusvalenza derivata dalla vendita da parte della contribuente di un terreno edificabile, come tale classificabile, ad avviso dell’Ufficio, in ragione degli strumenti urbanistici vigenti all’epoca della compravendita, qualità tuttavia contestata dal contribuente;

2. Il ricorso era accolto in primo grado e l’appello dell’Ufficio era rigettato con la sentenza in epigrafe avverso la quale l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi. Resiste la contribuente con controricorso;

3. I due motivi di ricorso possono essere valutati congiuntamente perchè entrambi diretti a censurare, sotto il profilo della violazione di legge, la sentenza impugnata nelle conclusioni inerenti alla affermata non edificabilità del terreno ceduto;

4. Il ricorso non è fondato. In verità il giudice d’appello, nel confermare le conclusioni cui era già pervenuto il giudice di prime cure, ha basato la propria decisione su una attenta e corretta ricostruzione della legislazione vigente in materia e della consolidata giurisprudenza di questa Corte circa l’assoluta decisività, circa l’attribuibilità della qualità di “terreno edificabile”, delle previsioni del Piano Regolatore Generale adottato (nel caso di specie nel 2001, in epoca precedente al rogito) e quantunque non ancora approvato (lo sarà nel gennaio 2004, in epoca, ma non di molto, successiva allo stesso rogito), ma in itinere, che costituisce, pacificamente, la situazione esistente nella controversia in esame: il piano regolatore prevedeva per il terreno oggetto di cessione che lo stesso “ricadesse in parte in aree agricole di equilibrio ecologico, in parte in aree interessate da viabilità di progetto e per il resto in area interessata da fascia di rispetto”;

5. Tale situazione non è, in realtà, contestata dalla parte ricorrente la quale basa le proprie argomentazioni sull’esistenza al momento del rogito di un “piano di fabbricazione”, con tutta evidenza superato dalle diverse previsioni del piano regolatore generale, che avrebbe previsto per il terreno in questione un’edificabilità (peraltro) potenziale: la parte ricorrente, per sostenere le proprie ragioni, azzarda l’ipotesi, in verità davvero poco verosimile, che la coesistenza all’epoca del “piano di fabbricazione” e del “piano regolatore generale adottato e non ancora approvato” determinasse in concreto una “norma urbanistica realisticamente più vicina alla media tra il P.D.F. (piano di fabbricazione) ed il P.R.G. (piano regolatore generale)” che avrebbe lasciato “una suscettibilità edificatoria del terreno che non può, ancora adesso, essere nè disconosciuta nè contestata, ancorchè solo potenziale”;

6. Sicchè il ricorso deve essere respinto con condanna della parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 2.300,00 oltre oneri di legge, compensate quelle della fase di merito.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.300,00 oltre oneri di legge, compensate quelle della fase di merito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 23 luglio 2020

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