Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15748 del 07/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 07/06/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 07/06/2021), n.15748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24890-2018 proposto da:

EDISON SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI, 11, presso lo studio dell’avvocato SALVINI LIVIA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE GIROLAMO DAVIDE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 271/2018 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,

depositata il 24/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/03/2021 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

p. 1. Edison spa propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 271 del 24.1.2018 con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, su appello della stessa Edison spa, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado e confermava integralmente l’avviso di accertamento n. 61049, notificatole nel maggio 2015, con cui l’agenzia delle entrate aveva rettificato in Euro 1.910.000,00 la rendita della centrale idroelettrica di Venina, insistente in territorio del Comune di Piateda; ciò a seguito di procedura Docfa con la quale la società aveva scorporato, dal più ampio valore della centrale, già accertato dall’agenzia ed ancora sub judice, il valore attribuibile ad un capannone.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che:

– con la procedura Docfa dedotta in giudizio la società aveva scorporato manufatti secondari dalla centrale idroelettrica Venina, attribuendo alla centrale la rendita da essa originariamente assegnata, decurtata della rendita attribuita all’unità scorporata, laddove l’ufficio, rettificando la Docfa proposta, aveva ripreso la rendita di cui all’avviso originario, detraendo da questa la rendita dell’unità scorporata, così ottenendo il valore differenziale;

– in primo grado la commissione tributaria provinciale di Sondrio aveva parzialmente accolto il ricorso della società, disponendo che l’agenzia delle entrate, nel determinare la rendita in questione, si adeguasse a quanto stabilito dalla commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza n. 1280 del 2014, la quale aveva confermato le spese incrementative indicate dalla società;

la sentenza di primo grado (appellata dalla società la quale aveva chiesto l’annullamento totale dell’avviso di accertamento) doveva essere dichiarata nulla per indeterminatezza, dal momento che essa si limitava a richiamare il contenuto della sentenza CTR n. 1280/14 che aveva deciso sulla rendita come modificata dall’ufficio nel 2009, senza tuttavia considerare che quest’ultima decisione non era passata in giudicato, nè la sentenza di primo grado forniva indicazioni precise e concrete sull’effettivo regolamento giuridico della fattispecie;

– l’appello della società andava tuttavia rigettato con conseguente conferma integrale dell’accertamento catastale opposto, dal momento che la società aveva scorporato il valore del fabbricato dalla rendita da essa dichiarata sull’intera centrale idroelettrica, nonostante che quest’ultima rendita fosse già stata rettificata dall’ufficio, sicchè questa, e non la prima, doveva essere la rendita sulla base della quale scorporare il valore attribuito al fabbricato (così come correttamente effettuato dall’ufficio che, senza eseguire alcuna nuova attribuzione di valore, si era limitato a sottrarre dalla rendita globale rettificata la rendita della porzione scorporata, così come indicata dalla stessa società);

– ancorchè la rendita globale della centrale fosse ancora sub iudice (essendo stato proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza 1280/14 della CTR Lombardia) non sussistevano i presupposti per sospendere il presente giudizio fin visto l’esito di tale ricorso (come richiesto dalla società appellante), dal momento che “nel caso in esame, come peraltro già rilevato anche dai primi giudici, non si tratta di esaminare la correttezza o la legittimità della rendita accertata e riferita a tutta la centrale idroelettrica, pensi di verificare se l’operato dell’ufficio nel rideterminare, dopo lo scorporo dell’unità immobiliare, il valore della minore rendita, sia stato corretto”;

– non sussisteva dunque un rapporto di continenza di cause, nè di pregiudizialità con riguardo alla decisione che sarebbe stata adottata dalla Corte di Cassazione.

Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.

Edison ha depositato memoria.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, dal momento che la Commissione Tributaria Regionale aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado (richiamante per relationem la sentenza CTR 1280/14) senza uno specifico motivo d’appello da parte dell’agenzia delle entrate.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – error in procedendo sul merito della statuizione di nullità della prima decisione, dal momento che del tutto legittimo doveva ritenersi il richiamo per relationem alla sentenza n. 1280/14 sulla stima globale del complesso, indipendentemente dal fatto che quest’ultima non fosse ancora passata in giudicato (essendo peraltro provvisoriamente esecutiva D.Lgs. n. 546 del 1992, ex artt. 68 e 69).

Con il terzo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, comma 1-bis. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale sospeso il presente giudizio fin visto l’esito del ricorso per cassazione n. 25459/14 rg (rectius 25453/14), nonostante che diversamente da quanto affermato nella sentenza qui impugnata, la quale aveva inteso il tutto come un’operazione puramente aritmetica di sottrazione della rendita della parte scorporata da quella dell’intero complesso – vi fosse rapporto di continenza tra le due rendite ancora sub judice.

p. 2.2 I primo motivo di ricorso è fondato.

La commissione tributaria regionale ha dichiarato la nullità della sentenza appellata perchè ritenuta assolutamente priva, nel richiamo per relationem alla sentenza CTR 1280/14, di un regolamento giuridico che consentisse di disciplinare la fattispecie senza dubbi ed incertezze.

Ha osservato la CTR che: “i primi giudici si sono limitati a richiamare il contenuto della sentenza che ha deciso sulla rendita come modificata dall’ufficio nel 2009, senza tuttavia considerare che la decisione non è passata ancora in giudicato e pertanto, ai sensi dell’art. 2909 c.c., non fa stato tra le parti, eredi ed aventi causa, e senza fornire indicazioni precise e concrete circa il regolamento giuridico contenuto nella sentenza richiamata”.

Ora, indipendentemente alla fondatezza di tale assunto (censurato con il secondo motivo di ricorso), è dirimente osservare come l’appello contro la sentenza di primo grado fosse stato formulato esclusivamente da Edison, la quale aveva con esso richiesto la riforma della sentenza di primo grado con l’annullamento integrale dell’avviso di accertamento impugnato; là dove la CTR ha invece annullato la sentenza di primo grado confermando integralmente tale avviso.

Ciò è però accaduto senza che l’agenzia delle entrate avesse formulato alcun appello, principale o incidentale, avverso la sentenza di primo grado che, nel richiamare – come detto – la sentenza CTR 1280/14, aveva invece parzialmente annullato l’avviso di accertamento in punto illegittimità della rettifica delle spese incrementative allegate dalla società.

La stessa sentenza qui impugnata riferisce che unica impugnazione in appello era stata proposta dalla Edison, con la conseguenza che il rigetto di tale appello avrebbe dovuto determinare, in assenza di gravame da parte dell’amministrazione finanziaria, la conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato parzialmente illegittimo l’avviso di accertamento.

Va considerato che la eventuale nullità della sentenza di primo grado, sotto il profilo della sua indeterminatezza, doveva necessariamente essere fatta oggetto, per il noto principio di conversione delle nullità in motivi di gravame, appunto di appello ad opera della parte interessata, nella specie l’agenzia delle entrate; mentre l’impugnazione di Edison non poteva risolversi, in ipotesi di suo rigetto, in una inammissibile ‘reformatio in pejus’ tale da travolgere anche l’effetto ad essa favorevole della prima sentenza, appunto costituito – quantomeno – dall’annullamento parziale dell’avviso di accertamento in punto spese incrementative.

Va dunque ribadito che i vizi sia della sentenza in sè considerata sia degli atti processuali antecedenti si convertono in motivi di gravame e debbono, quindi, essere fatti valere nei limiti e secondo le regole proprie dei vari mezzi di impugnazione. Quando si tratti di sentenza appellabile, detti vizi devono essere dedotti con l’atto di appello, non essendo deducibili motivi nuovi nel corso del giudizio. In mancanza, ogni indagine sulla sussistenza del vizio resta preclusa dal giudicato, in senso formale, già formatosi, con conseguente definitiva sanatoria della causa di invalidità rilevata (Cass. Ord. 14434/19 con richiami).

In definitiva, applicando nella specie questo principio, delle due l’una: in caso di rigetto dell’appello di Edison, avrebbe trovato conferma l’annullamento parziale dell’avviso come già disposto dal primo giudice; in caso di suo accoglimento, tale avviso sarebbe stato annullato in toto.

p. 3. La sentenza va dunque cassata in relazione al primo motivo, il cui accoglimento determina l’assorbimento della seconda e della terza censura.

Va peraltro considerato che, nelle more del presente giudizio di cassazione, è stato definito il giudizio, asseritamente pregiudicante, di cui al citato ricorso n. 25453/14 rg.; quest’ultimo è stato infatti deciso con ordinanza n. 600 del 15 gennaio 2020, con la quale la corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Edison spa avverso la più volte citata sentenza CTR n. 1280/14, rendendo con ciò definitiva la rendita catastale da quest’ultima ritenuta corretta.

Ne segue quindi il rinvio alla CTR Lombardia la quale, in diversa composizione, riconsidererà la fattispecie:

a. nei limiti dei motivi di appello ad essa devoluti;

b. valutando gli effetti, sulla rendita contestata nel presente giudizio, della suddetta pronuncia della Corte di Cassazione n. 600/20.

Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente procedimento.

PQM

La Corte:

– accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti;

– cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, con modalità da remoto, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021

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