Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15748 del 02/07/2010
Cassazione civile sez. trib., 02/07/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 02/07/2010), n.15748
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,
Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che
la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Del Duca Enrico & Pierotti Giuseppe Carlo s.n.c., in persona
del
legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle
Milizie 9, presso l’avv. Giorgia Marsicano, rappresentata e difesa
dall’avv. MORGANTE Gaspare giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio
n. 699/40/07 del 24/12/07.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:
“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società contro un avviso di accertamento per sanzioni tributarie.
La società resiste con controricorso.
Il ricorso contiene tre motivi. Può essere trattato in camera di consiglio alla stregua delle considerazioni che seguono:
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (SS.UU. 14815/08).
La causa va pertanto rimessa al giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società di persone”;
che le parti non hanno presentato memorie;
che il collegio condivide la proposta del relatore;
che pertanto, decidendo sul ricorso, va dichiarata la nullità dell’intero procedimento, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Latina, giudice di primo grado;
che appare equo compensare le spese dell’intero giudizio.
PQM
la Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Latina; compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 12 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010