Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15747 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/06/2017, (ud. 20/04/2017, dep.23/06/2017),  n. 15747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16233-2013 proposto da:

C.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

RAFFAELE CAVERNI 16, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

GIANSANTE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIAMBATTISTA RANDO;

– ricorrente –

contro

G.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1022/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 07/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– C.L. propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Venezia di cui in epigrafe, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Vicenza (Sezione distaccata di Schio), che accertò che l’autovettura Lancia Delta intestata al C. era stata acquistata il 18.12.1999 da G.B. e condannò quest’ultimo al pagamento del saldo del prezzo pari ad Euro 2.582,28;

– G.B., ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, in relazione alla ritenuta inattendibilità della deposizione dei testi dedotti dal C.) è inammissibile, in quanto si risolve in una censura di merito relativa all’accertamento del fatto circa l’avvenuta stipulazione del contratto di compravendita e la valutazione delle prove acquisite, accertamento e valutazione delle prove che sono insindacabili in sede di legittimità, risultando la motivazione della sentenza impugnata (con la quale i giudici hanno esaminato sia le prove documentali che le prove orali acquisite) non apparente nè manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);

– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, relativamente all’omessa valutazione, da parte dei giudici di merito, della mancata produzione da parte del G. dell’originale della scrittura privata prodotta dallo stesso in copia fotostatica, la cui sottoscrizione era stata disconosciuta dal C.) è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto il ricorrente non trascrive il contenuto del documento, non consentendo così a questa Corte di valutare il rilievo – sotto il profilo della decisività che avrebbe potuto essere attribuito alla mancata produzione dell’originale;

– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;

– nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 – quater, (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, della Seconda Sezione Civile, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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