Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15746 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/06/2017, (ud. 20/04/2017, dep.23/06/2017),  n. 15746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15358-2013 proposto da:

PREVIERO N SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA AULETTA;

– ricorrente –

contro

CAUCHOS EBRO SA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 142, presso lo studio dell’avvocato SILVIA CAPPELLI,

rappresentato e difeso dagli avvocati LUIS DE LA FUENTE GARCIA,

ORFEO PALMACCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4059/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– la vicenda oggetto del giudizio trae origine dal contratto di compravendita del luglio del 2000, col quale la società Previero N s.r.l. ebbe a vendere alla società spagnola Cauchos Ebro s.a. una macchina cubettatrice;

– a conclusione dei giudizi di merito, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermò la statuizione di revoca del decreto ingiuntivo col quale venne intimato alla Cauchos di pagare alla Previero l’importo di euro 32.537,00 a titolo di residuo prezzo, ma, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla Cauchos, fu pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento della Previero, condannando quest’ultima alla restituzione della somma incassata a titolo di prezzo (da maggiorarsi con gli interessi legali) e alla rifusione delle spese dei due gradi del giudizio.

– avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la società Previero N s.r.l. sulla base di tre motivi;

– la società Cauchos Ebro s.a. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la Corte territoriale dichiarato la nullità della procura ad litem contenuta nella comparsa di risposta con appello incidentale depositata dalla Cauchos Ebro s.a., in ragione del difetto di autenticazione della firma e non avere conseguentemente ritenuto la detta società decaduta dal potere di appellare la sentenza di primo grado) è infondato, in quanto – secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide – la mancata certificazione, da parte del difensore, dell’autografia della firma del ricorrente, apposta sulla procura ad litem costituisce mera irregolarità e non comporta la nullità della procura (Cass., Sez. 2, n. 27774 del 20/12/2011; Sez. 3, n. 24894 del 25/11/2005);

– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte territoriale escluso che la società acquirente avesse accettato l’esito del collaudo della macchina e che fosse comunque a conoscenza dei vizi che la stessa presentava) è inammissibile, trattandosi di censura di merito relativo all’accertamento del fatto, che è insindacabile in sede di legittimità quando – come nel caso di specie – la motivazione non è apparente nè manifestamente illogica (v. pp. 6-10 della sentenza impugnata), non essendo ammesso ratione temporis il sindacato sulla insufficienza della motivazione prevista dall’abrogato testo del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.;

– il terzo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale escluso la decadenza dell’acquirente dalla garanzia ex art. 1495 c.c.) è inammissibile, riducendosi anch’essa ad una censura di merito relativa all’accertamento del fatto dell’avvenuto riconoscimento dei vizi da parte della Previero (v. pp. 6 e 10 della sentenza impugnata, con riferimento ai tentativi di riparazione eseguiti dalla Previero e alla relazione tecnica della stessa), riconoscimento che, potendo avvenire anche per facta concludentia, esonera il compratore dall’onere della tempestiva denuncia (Cass., Sez. 2, n. 23970 del 22/10/2013; Sez. 2, n. 18050 del 25/07/2013; Sez. U, n. 13294 del 21/06/2005), rimanendo così assorbita la questione circa la data della conoscenza dei vizi da parte della società acquirente (in relazione alla quale la Corte territoriale ha comunque rilevato che, data la complessità del macchinario, era difficile per l’acquirente acquisire certezza del vizio: p. 10);

– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 (quattromila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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