Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15746 del 09/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15746 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 22514-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
PINTO NICOLA, VECERE GIUSEPPE MICHELE,
MASTROMATTEO RAFFAELLA, VESCIA MATTEO ELIA,
APRUZZESE DONATELLA;
– intimati avverso la sentenza n. 257/25/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di BARI – Sezione Staccata di FOGGIA del 25.5.2010,
depositata

il

22/06/2010;

Data pubblicazione: 09/07/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria
la relazione di seguito integralmente trascritta:

Raffaella Mastromatteo, Matteo Elia Vescia e Donatelti Aruzzese per la cassazione della
sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, confermando la
sentenza di primo grado (che aveva riunito i ricorsi separatamente presentati dai nominati
contribuenti), ha annullato gli avvisi di accertamento relativi a redditi da partecipazione
ascritti ai contribuenti medesimi in base alla presunzione di distribuzione di maggiori utili
accertati in capo alla società partecipata Rodi Mare srl.
La Commissione Tributaria Regionale ha motivato la propria decisione in base all’intervenuto
annullamento, deciso con la sentenza n. 61/2006 della Commissione Tributaria Provinciale di
Foggia, dell’avviso di accertamento nei confronti della società Rodi Mare srl; nonché, per la
specifica posizione dei contribuenti Vecere e Mastromatteo, con il rilievo che costoro non
erano soci della società oggetto di accertamento.
Con l’unico motivo di ricorso la difesa erariale denuncia la nullità della sentenza gravata ex
artt. 36, comma 2, D.Lgs. 546/92, 132 cpc e 118 disp. att. cpc per totale omissione della
motivazione. La difesa erariale assume infatti che la motivazione offerta dalla Commissione
Tributaria Regionale sarebbe meramente apparente sia con riguardo alla statuizione che ha
annullato gli accertamenti sui soci riferendosi alla sentenza di primo grado che aveva
annullato l’accertamento sulla società, sia con riguardo alla statuizione che ha negato la
qualità di soci della società partecipata ai sigg. Vecere e Mastromatteo.
Con nota del 19.11.12 l’Avvocatura dello Stato ha depositato copia delle comunicazioni di
regolarità della definizione della lite emesse dalla Direzione Provinciale di Foggia della
Agenzia delle entrate in data 11.9.12, per il contribuente Matteo Elia Vescia, e in data 21.9.12,
per il contribuente Nicola Pinto.
Si deve quindi dichiarare estinto il giudizio per quanto riguarda l’impugnativa degli avvisi di
accertamento relativi ai contribuenti Matteo Elia Vescia e Nicola Pinto.
Per quanto invece riguarda gli altri contribuenti, il ricorso si palesa infondato, non ricorrendo,
nella specie, una ipotesi di motivazione apparente sotto nessuna dei due profili dedotti dalla
difesa erariale.
Quanto al primo profilo, va rilevato che – contrariamente a quanto argomenta la ricorrente – la
sentenza gravata non è motivata per relationem alla sentenza n. 61/2006 della Commissione
Tributaria Provinciale di Foggia, ma si fonda sull’implicito assunto – non censurato dalla difesa
-e
Ric. 2011 n. 22514 sez. MT – ud. 05-06-2014
-2-

«L’Agenzia delle Entrate ricorre contro i sigg. Nicola Pinto, Giuseppe Michele Vecere,

erariale – che l’annullamento dell’avviso di accertamento per maggiori redditi di una società
implica (a prescindere dalla verifica del passaggio in giudicato della sentenza che tale
annullamento abbia disposto) l’annullamento dell’avviso di accertamento per i maggiori
redditi da partecipazione imputati ai relativi soci in base alla presunzione di distribuzione degli
utili in una società a ristretta base azionaria.
Quanto al secondo profilo, va rilevato che la sentenza gravata argomenta che i contribuenti
considerarsi inesistente ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 36, comma 2, D.Lgs. 546/92.
La difesa erariale fa riferimento a circostanze di fatto (che la sig.ra Mastromatteo sarebbe stata
attinta dall’avviso solo in quanto coniuge dichiarante del sig. Vecere; che quest’ultimo sarebbe
socio della società CTM srl, mai menzionata nella sentenza gravata; che la CTM srl a propria
volta parteciperebbe al consorzio CONTRATUR, neppur esso mai menzionato nella sentenza
gravata; che i maggiori redditi da partecipazione ascritti al Vecere nell’atto impositivo oggetto
del giudizio non deriverebbero dalla Rodi Mare, come riferito nella sentenza gravata, ma dal
consorzio CONTRATUR) che potrebbero astrattamente supportare (ove dedotte in questa
sede con autosufficiente richiamo agli atti ed alle modalità della relativa deduzione in sede di
merito) una censura di insufficiente motivazione ex art. 360 n. 5 cpc, ma che non rilevano ai
fmi dello scrutinio del denunciato error in procedendo.
Si propone quindi di dichiarare estinto il giudizio relativo all’impugnativa degli avvisi di
accertamento relativi agli intimati Matteo Elia Vescia e Nicola Pinto – a seguito della
defmizione della lite da costoro domandata ai sensi dell’ articolo 39, comma 12, del decreto
legge 98/2011, convertito in legge con la legge 111/11 – e di rigettare il ricorso nei confronti
degli altri intimati.>>

che i contribuenti intimati non si sono costituiti;
che la relazione è stata notificata alla ricorrente;
che non sono state depositate memorie difensive;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide gli
argomenti esposti nella relazione;
che, pertanto, si deve dichiarare l’estinzione del giudizio con riferimento alla
posizione dei contribuenti Matteo Elia Vescia e Nicola Pinto e rigettare il
ricorso dell’Agenzia delle entrate nei confronti dei contribuenti Giuseppe
Michele Vecere, Raffaella Mastromatteo e Donatel va Apruzzese;
che non vi è luogo a regolazione di spese, non essendosi i contribuenti costituiti
in questa sede. •

P.Q.M.
Ric. 2011 n. 22514 sez. MT – ud. 05-06-2014
-3-

Vecere e Mastromatteo non erano soci della società partecipata e tale motivazione non può

La Corte, pronunciando sul ricorso dell’Agenzia delle entrate contro i sigg.
Nicola Pinto, Giuseppe Michele Vecere, Raffaella Mastromatteo, Matteo Elia
Vescia e Donate& Arruzzese così decide:
dichiara l’estinzione del giudizio con riferimento alla posizione dei
contribuenti Matteo Elia Vescia e Nicola Pinto, a seguito della

12, del decreto legge 98/2011, convertito in legge con la legge 111/11;
rigetta il ricorso dell’Agenzia delle entrate nei confronti dei contribuenti
Giuseppe Michele Vecere, Raffaella Mastromatteo e Donatelg

t

uzzese.

Così deciso in Roma il 5 giugno 2014

ti Funzionario citai:bigie

definizione della lite a loro domanda, ai sensi dell’ articolo 39, comma

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