Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15746 del 07/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 07/06/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 07/06/2021), n.15746
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18802-2016 proposto da:
R.C., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LIEGI 32,
presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CLARICH, rappresentata e
difesa dagli avvocati MARCO MICCINESI e FRANCESCO PISTOLESI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1116/2015 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA,
depositata il 16/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/03/2021 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.
Fatto
RILEVATO
che:
La contribuente R.C. ha proposto sei motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 1116 del 16.6.2015 con la quale la commissione tributaria regionale della Toscana, in sede di rinvio da cassazione (ord. S.C. n. 16336/13), ha dichiarato legittimo l’avviso di accertamento notificatole dall’agenzia delle entrate in recupero di Irpef 2002-2005 ed accessori.
Ha resistito con controricorso l’agenzia delle entrate.
Con istanza 5 giugno 2019 la ricorrente ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito con modificazioni nella L. n. 136 del 2018. Ciò a seguito di definizione agevolata della controversia tributaria pendente, come da domanda presentata all’amministrazione finanziaria e quietanza del versamento a tale titolo dovuto (il tutto risultante da documentazione allegata).
Con istanza 16 agosto 2019 l’agenzia delle entrate ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite, dando a sua volta atto della avvenuta definizione della lite con il versamento dell’importo prescritto ai sensi della normativa citata.
Alla luce di quanto sopra, la controversia risulta quindi definita con il regolare versamento del dovuto, come dichiarato dalla stessa amministrazione finanziaria.
Ne segue l’estinzione del processo a spese compensate.
PQM
La Corte:
– V.to il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018;
– dichiara estinto il processo;
– compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, tenutasi con modalità da remoto, il 2 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021