Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15746 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 02/07/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 02/07/2010), n.15746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Farnese

7, presso l’avv. BERLIRI Claudio, che lo rappresenta e difende,

unitamente all’avv. Riccardo Tedeschi, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 70/15/08 del 12/11/08.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro il silenzio- rifiuto formatosi su istanza di rimborso IRAP. Il contribuente resiste con controricorso.

Il ricorso contiene tre motivi. Può essere trattato in Camera di consiglio, e rigettato per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo l’Agenzia prospetta il malgoverno dei principi in tema di onere della prova, quanto ai fatti costitutivi del diritto al rimborso.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

Risulta dallo stesso ricorso che l’Agenzia non ha mai contestato il fatto che il contribuente fosse socio della società di revisione Ernst & Young, presso la quale svolgeva la propria attività (cfr.

pag. 2 del ricorso, ove è riportato un brano della pag. 2 della memoria illustrativa dell’Ufficio in primo grado), vertendo nella sostanza il giudizio sulle conseguenze in diritto di tale fatto.

Con il secondo (erroneamente rubricato con il n. 3) e con il terzo (erroneamente rubricato con il n. 4) motivo l’Agenzia deduce vizi di motivazione riguardo alla valutazione del fatto (non controverso) costituito dall’essere il contribuente inserito nella struttura della società, deducendo in particolare, con il terzo motivo, che il giudice tributario avrebbe erroneamente escluso il requisito dell’autonoma organizzazione valorizzando la nozione di titolarità, in capo alla società, dei beni che compongono la struttura organizzativa piuttosto che quello di responsabilità della medesima struttura organizzativa. I due motivi sono inammissibili.

Premesso che – come si è ricordato – i fatti di causa non sono mai stati controversi e che l’Agenzia non ha contestato la circostanza che il contribuente fosse socio della Ernst & Young, presso cui svolgeva la propria attività professionale, va affermato che la valutazione in diritto di tali fatti, se cioè essi comportassero o meno la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, non può essere censurata sotto il profilo del vizio di motivazione, trattandosi eventualmente di erronea applicazione della norma impositiva, come interpretata dalla Corte costituzionale e da questa Corte di legittimità, quanto al requisito della autonoma organizzazione”;

che l’Agenzia delle Entrate ha presentato una memoria;

che il collegio condivide nella sostanza la proposta del relatore, osservando che comunque l’esercizio di una attività professionale nell’ambito dell’organizzazione costituita dalla società di cui il professionista è socio (o dipendente) non realizza il presupposto impositivo costituito dalla autonoma organizzazione;

che pertanto il ricorso va rigettato, con la condanna della ricorrente al rimborso delle spese, liquidate in Euro 2.600,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese, liquidate in Euro 2.600,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA