Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15745 del 28/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/07/2016, (ud. 16/06/2015, dep. 28/07/2016), n.15745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8329 – 2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.G.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 374/1/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO del 30/01/2014, depositata il 06/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI Roberto Giovanni.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR della Sicilia, con la sentenza n. 374/2014/01, depositata il 6.2.2014, dichiarava inammissibile per tardività l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la pronunzia resa dalla CTP di Agrigento che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso a carico di T.G.A., ritenendo applicabile il termine semestrale introdotto dall’art. 327 c.p.c., come novellato dalla 1.n.69/2009, in relazione alla data di deposito della sentenza di primo grado, posteriore al 4 luglio 2009 in cui la disciplina sopravvenuta era entrata in vigore.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, al quale la parte intimata non ha fatto seguire il deposito di difese scritte.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Ed invero, la modifica del termine c.d. lungo per la proposizione del ricorso in appello – per quel che qui interessa – operata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, a cui tenore “All’art. 327 c.p.c., comma 1, le parole: “decorso un anno” sono sostituite dalle seguenti: “decorsi sei mesi””, non poteva essere applicato all’odierno procedimento.

Deve infatti ritenersi che le modifiche apportate in tema di termine c.d. lungo per la proposizione del ricorso per cassazione trovano applicazione limitatamente ai giudizi iniziati dopo l’entrata in vigore delle modifiche stesse, coincidente con il 4 luglio 2009.

In questa direzione milita univocamente l’art. 58 della stessa L. n. 69 del 2009, a cui tenore “Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”.

In questo senso si è già espressa questa sezione, ritenendo che in tema di impugnazioni nel processo tributario, la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma primo, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio – cfr. Cass. n. 15741/13.

In conclusione, poichè la CTR ha invece considerato la data di deposito delta sentenza di primo grado, riconoscendo l’applicabilità del termine semestrale per il solo fatto che la sentenza impugnata era stata depositata in epoca successiva al 4 luglio 2009, per ciò stesso non si è uniformata al principio di diritto sopra indicato, essendo per contro necessaria la verifica della data di pendenza del giudizio di primo grado.

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Sicilia per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016

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