Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15745 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/07/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 23/07/2020), n.15745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 417/2014 R.G. proposto da

C.E. e C.R., elettivamente domiciliati in Roma, via

dei Gracchi 187, presso l’avv. Marcello Magnano San Lio, che,

unitamente all’avv. prof. Francesco Randazzo, li rappresenta e

difende giusta procura speciale per notaio B.C. di Ragusa

del 17 dicembre 2013;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Sicilia

(Palermo – Sezione staccata di Catania), Sez. 34, n. 370/34/12 del

18 ottobre 2012, depositata l’8 novembre 2012, non notificata. Udita

la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2020

dal Consigliere Dott. Botta Raffaele;

Preso atto che le parti ricorrenti hanno prodotto memoria e che il

P.G. non ha depositato conclusioni scritte;

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento con il quale era accertata a carico dei contribuenti una plusvalenza da cessione a titolo oneroso di un terreno edificabile, accertamento che aveva assunto a parametro di riferimento il valore del terreno stesso accertato ai fini dell’imposta di registro: i contribuenti contestavano che il valore accertato ai fini dell’imposta di registro potesse assumere valore di prova, in difetto di altri elementi probatori, tanto più che il suddetto accertamento era stato definito per condono e non poteva, quindi, per ciò stesso essere trasposto in quanto tale all’accertamento delle imposte sul reddito;

2. Il ricorso era accolto in primo grado, negando il giudice adito che il riferimento al valore accertato ai fini dell’imposta di registro potesse soddisfare l’onere probatorio a carico dell’Ufficio, anche in considerazione dell’avvenuta definizione L. n. 289 del 2002, ex art. 16, della controversia relativa a quell’accertamento di valore. A conclusioni opposte giungeva il giudice d’appello con la sentenza in epigrafe avverso la quale i contribuenti propongono ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati anche con memoria. Resiste l’amministrazione con controricorso;

3. Con il primo motivo di ricorso, i contribuenti deducono la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, e alla L. n. 289 del 2002, art. 16, affermando che, essendo stata definita ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, la controversia relativa all’accertamento di valore ai fini dell’imposta di registro, quest’ultimo non potesse avere rilevanza sull’accertamento ai fini dell’imposta sui redditi;

4. Il motivo è fondato. Ha, invero, affermato questa Corte: “In tema di rettifica, ai fini IRPEF, del valore di cessione di azienda, dalla declaratoria di cessazione della materia del contendere, pronunciata a seguito di intervenuta definizione di altra lite relativa a rettifica o liquidazione dell’imposta di registro sul medesimo atto nei casi stabiliti dalla legge (nella specie, per condono della L. n. 289 del 2002, ex art. 16), non consegue alcun accertamento di giudicato sulla res litigiosa, trattandosi di un’assoluzione dal processo, come tale, quindi, priva di effetti di giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c.; ne consegue l’insussistenza di alcun vincolo, ai fini predetti, derivante dal valore di plusvalenza fissato dall’Amministrazione nell’avviso di accertamento relativo all’imposta di registro ed oggetto di condono” (Cass. n. 8782 del 2017);

5. Ma v’è da dire anche che, quand’anche la controversia sull’accertamento ai fini dell’imposta di registro non si fosse definita per condono, non avrebbe potuto ritenersi legittimo un accertamento ai fini dell’imposta sul reddito che fosse stato fondato solo sul valore accertato o definito ai fini dell’imposta di registro. Ha, infatti, affermato questa Corte che: “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3 – che, quale norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva – esclude che l’Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene, posto che la base imponibile ai fini IRPEF è data non già dal valore del bene, ma dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Il riferimento contenuto nella detta norma all’imposta di registro ed alle imposte ipotecarie e catastali svolge una funzione esemplificativa, volta esclusivamente a rimarcare la ratio della norma incentrata sulla non assimilabilità della differente base impositiva (valore) rispetto a quella prevista per l’IRPEF (corrispettivo)” (Cass. n. 19227 del 2017);

6. Il ricorso deve essere pertanto accolto, con assorbimento dei restanti motivi, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Sicilia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 23 luglio 2020

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