Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15745 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/06/2017, (ud. 20/04/2017, dep.23/06/2017),  n. 15745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14074-2013 proposto da:

IGB SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L CALAMATTA

16, presso lo studio dell’avvocato ANDREA GRECO, rappresentato e

difeso dall’avvocato FABIO VEDANI;

– ricorrente –

contro

CONCORDATO PREVENTIVO DOUBLE ONE SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3936/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– la vicenda oggetto del giudizio trae origine dal rapporto di fornitura e assistenza instauratosi tra la società IGB s.r.l. e la società Sirio Sistemi s.p.a. (poi Double One s.p.a.), scaturito da un primo contratto datato 16.2.1999, col quale la Sirio fornì all’IGB un programma informatico obbligandosi alla relativa manutenzione, e da un successivo contratto datato 11.4.2001, col quale la Double One fornì all’IGB un ulteriore programma – di allineamento Lira/Euro denominato Release 5.0;

– a conclusione dei giudizi di merito, la Corte di Appello di Milano confermò la sentenza del locale Tribunale con la quale fu rigettata l’opposizione proposta dalla IGB avverso il decreto ingiuntivo col quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della Double One, della somma di Euro 8.722,61, relativa a quattro fatture, di cui tre (le nn. 1344/2001, 1097/2003 e 11758/2003) relative al contratto di manutenzione ed una (la n. 6108/2001) relativa al contratto per l’installazione del programma Release 5.0;

– avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la società IGB s.r.l. sulla base di tre motivi;

– la parte intimata non ha svolto attività difensiva;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte territoriale limitato la propria pronunzia all’inadempimento eccepito dalla IGB con riguardo al contratto di fornitura di Release 5.0, omettendo di pronunziare anche sull’inadempimento relativo al contratto di manutenzione ed omettendo – con riferimento a tale ultimo contratto – di considerare il giudicato esterno derivante dalla sentenza del giudice di pace che aveva dichiarato l’intervenuta risoluzione del contratto di manutenzione per intervenuta diffida ad adempiere spedita dalla IGB il 27.9.2001) è infondato, in quanto i giudici di merito hanno escluso che, con l’opposizione a decreto ingiuntivo, fosse stato eccepito l’inadempimento della società Double One anche relativamente al contratto di manutenzione, interpretazione della domanda questa che è insindacabile in cassazione quando – come nel caso di specie (nel quale non è ammesso ratione temporis il vizio di insufficienza della motivazione di cui all’abrogato testo del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.) – la motivazione non è apparente nè manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. L, n. 2630 del 05/02/2014; Sez. L, n. 21874 del 27/10/2015), cosicchè la questione relativa alla pretesa violazione del giudicato (relativo esclusivamente al contratto di manutenzione) rimane assorbita;

– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla ritenuta insussistenza della prova dell’inadempimento della Duoble One al contratto di fornitura del programma Release 5.0 e alla ritenuta non pertinenza a tale contratto dei documenti nn. 6 e 7 prodotti dalla IGB, nonostante le ammissioni della controparte) è inammissibile, sia perchè non autosufficiente (non essendo stato integralmente trascritto il contenuto dei documenti di cui si lamenta la mancata valutazione, non consentendo così alla Corte di valutarne la decisività), sia in ogni caso perchè il motivo si riduce ad una censura di merito relativa all’accertamento del fatto;

– il terzo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al diniego di ammissione delle prove dedotte) è inammissibile, sia perchè non autosufficiente, in quanto non sono trascritti gli articoli delle prove dedotte di cui si lamenta la mancata ammissione, sia perchè afferisce a valutazione di merito relativi al giudizio di rilevanza delle prove, sia infine perchè risulta generico a fronte della precisa motivazione della sentenza impugnata sul punto (p. 13);

– il ricorso va, pertanto, rigettato;

– nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato;

PQM

 

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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