Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15745 del 07/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 07/06/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 07/06/2021), n.15745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 26640/2016 RG proposto da:

ROMA CAPITALE, in persona della Sindaca pro tempore elettivamente

domiciliata presso gli uffici dell’Avvocatura capitolina in Roma via

del Tempio di Giove 21 rappresentata e difesa anche disgiuntamente

dagli avvocati Domenico Rossi e Antonio Ciavarella;

– ricorrente –

contro

MONASTERO OBLATE AGOSTINIANE DI SANTA MARIA DEI SETTE DOLORI, con

sede in (OMISSIS) in persona della sua Superiora Generale e legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Roma via

degli Scipioni 110 presso lo studio dell’avv. Marco Macheta che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2132/16 della COMMISSIONI, TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO depositata il 14.4.2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17 febbraio 2021 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO; letto il parere del P.G. che conclude per l’inammissibilità

del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Monastero delle Oblate ha proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento per l’ICI degli anni 2005, 2006, 2007, per un edificio sito in (OMISSIS), deducendo che è dovuta l’agevolazione prevista per immobili di interesse storico ed artistico ai sensi della L. n. 1089 del 1939, e comunque l’erroneo calcolo del tributo per applicazione di aliquota superiore a quella ordinaria. Il ricorso è stato respinto in primo grado ritenendosi la documentazione prodotta dal contribuente non idonea a provare il vincolo di interesse storico e artistico. Il Monastero ha proposto appello che la CTR ha accolto, ritenendo che la documentazione prodotta e, in particolare, la nota della Soprintendenza per i beni architettonici del Comune di Roma del 2.10.1971, in quanto proveniente da un ufficio costituente organo periferico del Ministero dei beni culturali, “attesta e costituisce” il vincolo di interesse storico artistico sulle particelle (OMISSIS) del fg. (OMISSIS); il vincolo sarebbe poi confermato da una lettera di agosto 2007 e da una certificazione del 2015 della stessa Soprintendenza.

2.- Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Roma Capitale affidandosi ad un motivo. Via resistito il contribuente con controricorso e depositando altresì memoria ex art. 380 bis c.p.c.. Il P.G. si è espresso per la inammissibilità del ricorso, trattandosi di apprezzamento di fatto non censurabile in questa sede. Il processo è stato trattato alla udienza camerale del 17 febbraio 2021.

Diritto

RITENUTO

che:

3. – Con il primo motivo del ricorso la parte lamenta la violazione ed erronea applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 2697 c.c., del D.L. n. 16 del 1993, art. 2, comma 5, e della L. n. 449 del 1996, art. 1, comma 5. Deduce che la dichiarazione del vincolo è adottata dal Ministero, notificato al proprietario e, se si tratta di cose soggette a pubblicità, trascritto nei relativi registri. Il Monastero, invece di produrre il decreto con il quale il Ministero avrebbe disposto il vincolo sugli immobili, ha prodotto una comunicazione della Soprintendenza e quindi non ha provato pienamente l’esistenza del vincolo con il suo diritto a beneficiare dell’agevolazione, ma soltanto l’avvio del procedimento.

Il motivo è fondato nei termini che seguono.

Secondo quanto previsto della L. n. 42 del 2004, i beni di privati sono da considerarsi “beni culturali” quando sia intervenuta la apposita dichiarazione, prevista dall’art. 13, che ai sensi del successivo art. 15, è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento e, ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri. Il ruolo della Soprintendenza è quello di avviare il relativo procedimento, ma non è impositivo del vincolo; secondo quanto dispone la stessa L., art. 14, infatti “Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell’interesse anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto”.

Per i beni di proprietà privata vige dunque un sistema di tutela del solo patrimonio culturale dichiarato, nel senso che essi godono di tutela solo in presenza della “dichiarazione di interesse culturale” prevista dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 13, rilasciata dalle competenti autorità, che ne attesti il valore storico e archeologico (cfr. Cass. n. 12307 del 2017: Cass. n. 11664 del 2017)

Come da giurisprudenza di questa Corte, “il regime agevolativo, previsto dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, comma 5, conv. in L. n. 75 del 1993, per gli immobili di proprietà privata riconosciuti di interesse storico O artistico, ai sensi della L. n. 1089 del 1939, art. 3, si applica solo a far data dalla notifica del provvedimento impositivo del vincolo, che ha natura costitutiva e non meramente ricognitiva (Cass. n. 6636 del 2019).

Diversamente da quanto ritenuto dalla CIR dunque, la attestazione della Soprintendenza non è sufficiente a costituire il vincolo, nè si può ipotizzare che il proprietario del bene abbia difficoltà a provare la effettiva costituzione del vincolo stesso, posto che il relativo provvedimento gli viene notificato e trascritto; di contro, non possono considerarsi sufficienti a provare la spettanza della agevolazione in parola documenti che, pur dando atto del pregio storico, culturale o artistico dell’immobile, non hanno efficacia costitutiva. L’errore della CTR è quello di sovrapporre due diverse condizioni che per legge non sono equipollenti, atteso che un immobile, pur pregevole dal punto di vista storico, architettonico e culturale, potrebbe non essere vincolato (o non ancora vincolato), con il che viene meno la ratio agevolativa della norma che ha “l’obiettivo di venire incontro alle maggiori spese di manutenzione e conservazione che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili vincolati” (Cass. n. 29194 del 2017) e, del resto, le norme agevolatrici sono di stretta interpretazione e. non possono applicarsi analogicamente.

Vero è però che questa Corte ha ritenuto che l’agevolazione si applica anche nel caso in cui l’interesse riguardi solo una porzione dell’immobile, “in quanto anche in quest’ultima ipotesi gravano a carico del proprietario gli oneri di conservazione” (Cass. n. 29194 del 2017 cit.).

Si tratta di un indirizzo applicativo secondo cui la formale apposizione del vincolo ministeriale su tutti indistintamente i manufatti e le particelle catastali costituenti un immobile strutturalmente e funzionalmente unitario può non essere necessaria ai fini ICI; a condizione che l’interesse storico od artistico sia riferito ad una porzione dell’immobile, e che inoltre sussista la medesima ratio agevolativa di venire incontro alle maggiori spese di manutenzione e conservazione alle quali sono tenuti i proprietari per preservare le caratteristiche degli immobili vincolati nel loro complesso e nella loro unitarietà (Cass. cit.).

Il giudizio va dunque su questo aspetto, dedotto in giudizio dal Monastero, rinviato alla CIR.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla CIR del Lazio in diversa composizione per un nuovo esame, anche sulle questioni assorbite, e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame, e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021

 

 

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