Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15745 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 02/07/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 02/07/2010), n.15745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.M.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via

Giorgio Scalia 12, presso l’avv. Valerio Gallo, rappresentata e

difesa dagli avv.ti PIGLIONICA Giuseppina e Francesco Frasca giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 86/1/2007 del 12/12/07.

udito l’avv. Francesco Frasca e Piglionica Giuseppina.

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso in conformità alla relazione.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

“La contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che ha rigettato l’appello da essa proposto contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto il suo ricorso contro una cartella di pagamento IRAP D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis.

L’Agenzia delle Entrate non si è costituita.

Il ricorso contiene quattro motivi. Ma ha depositato atto di costituzione.

Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo la ricorrente invoca il giudicato esterno formatosi relativamente ad altro anno di imposta.

Il primo motivo è manifestamente infondato, essendo evidente che il presupposto dell’autonoma organizzazione e la conseguente debenza dell’imposta debbano essere accertati anno per anno.

Con il secondo motivo la ricorrente contesta il ricorso alla procedura di cui all’art. 36 bis, per la necessità di un previo accertamento riguardo alla sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione.

Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il ricorso alla procedura di cui all’art. 36 bis, è nella specie giustificato dal fatto che la stessa contribuente ha compilato in dichiarazione il quadro relativo all’IRAP, omettendo di versare la relativa imposta.

Essa può d’altro canto dedurre il proprio errore di diritto riguardo alla debenza dell’imposta opponendosi, come ha fatto, alla cartella esattoriale.

Con il terzo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione per avere nella specie ritenuto irrilevante il difetto di requisiti essenziali della cartella, come la motivazione, la sottoscrizione del capo dell’Ufficio e di un suo delegato, l’indicazione del responsabile del procedimento.

Il terzo motivo è improcedibile, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., n. 4, in difetto di deposito della cartella.

Con il quarto motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, la contribuente censura il giudizio di fatto del giudice tributario riguardo alla imponibilità IRAP, siccome fondato esclusivamente con riferimento “al reddito professionale prodotto, all’ammontare delle ritenute d’acconto subite, alla natura ed all’entità dei costi sopportati”.

Il quarto motivo è manifestamente infondato.

A parte che la sentenza non fa alcun riferimento al reddito prodotto, non può certamente dirsi incongrua, nè tantomeno contraria a legge, la valutazione riguardo alla sussistenza dell’elemento organizzativo basata sull’ammontare delle spese denunciate e delle ritenute d’acconto subite”;

che la ricorrente ha presentato una memoria; che il collegio condivide la proposta del relatore, rilevato in particolare che l’onere di provare l’insussistenza dell’elemento organizzativo grava sul contribuente, esercente attività professionale, che assuma di non essere soggetto ad IRAP (da ultimo, Cass. 12111/09);

che pertanto il ricorso va rigettato;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell’Agenzia.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

 

 

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