Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15744 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/07/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 23/07/2020), n.15744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18755/2014 R.G., proposto da:

D.C., rappresentata e difesa dall’Avv. Aldo Melchionda, con

studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in

margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove elettivamente

domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

di Potenza il 24 maggio 2013 n. 156/02/2013, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18 febbraio 2020 dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

D.C. ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Potenza il 24 maggio 2013 n. 156/02/2013, non notificata, che, in controversia su impugnazione di cinque avvisi di liquidazione per l’omesso pagamento dell’imposta di registro e dei relativi accessori per l’omessa registrazione di un contratto di locazione immobiliare, ha rigettato l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Potenza il 19 maggio 2008 n. 154/01/2008, con condanna alla rifusione delle spese di lite. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che la dichiarazione resa dalla conduttrice in sede stragiudiziale con riguardo all’importo del canone annuale di locazione non potesse revocare – in assenza di riscontri estrinseci – la dichiarazione resa dalla medesima in sede di indagini della polizia tributaria. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della preclusione conseguente alla “doppia conforme” nelle decisioni di merito.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’articolazione di un unico motivo, la ricorrente denuncia, nell’ordine, “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, “violazione ed errata applicazione delle norme di diritto” e “omessa valutazione delle prove”.

Ora, per indirizzo costante di questa Corte, in materia di ricorso per cassazione, l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d’inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (tra le tante: Cass., Sez. Un., 6 maggio 2015, n. 9100; Cass., Sez. 6, 17 marzo 2017, n. 7009; Cass., Sez. 2, 23 ottobre 2018, n. 26790). In particolare, poi, è ammissibile il ricorso per cassazione nel quale si denunzino, con un unico articolato motivo d’impugnazione, vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto, qualora, però, sia reso palese su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica (in termini: Cass., Sez. Lav., 24 agosto 2017, n. 20335).

2. Ricostruendo l’esposizione cumulativa delle censure mosse alla sentenza impugnata, si può constatare come le doglianze della ricorrente attengano, per un verso, alla valenza probatoria delle dichiarazioni rese dalla conduttrice dell’immobile locato in sede stragiudiziale, a “correzione” di quelle rese dalla medesima in sede di indagini della polizia tributaria (con particolare riguardo all’ammontare del canone annuale, che risulterebbe dimidiato – da Euro 7.800,00 ad Euro 3.900,00 – nella versione rettificata), essendone stata ritenuta l’ininfluenza in assenza di riscontri estrinseci, per un altro verso, alla omessa valutazione delle risultanze istruttorie nella loro globalità, non essendosi tenuto conto della produzione documentale del contratto di locazione immobiliare (con l’indicazione del minor importo del canone annuale).

3. Viceversa, non è stata espressamente dedotta la violazione di specifiche disposizioni di legge, nonostante il testuale riferimento a tale vizio nell’intitolazione dell’unico motivo.

Ad ogni buon conto, si ritiene di dover dare seguito all’orientamento giurisprudenziale meno formalista secondo cui, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, non costituisce condizione necessaria l’esatta indicazione delle norme di legge delle quali si lamenta l’inosservanza, essendo invece necessario che si faccia valere un vizio astrattamente idoneo ad inficiare la pronuncia. Ne consegue che deve ritenersi ammissibile il ricorso col quale si lamenti la violazione di una norma processuale sotto il profilo della violazione di legge sostanziale anzichè sotto quello dell’error in procedendo di cui all’ipotesi del citato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass., Sez. 2, 21 gennaio 2013, n. 1370; Cass., Sez. 3, 29 agosto 2013, n. 19882; Cass., Sez. 5, 6 ottobre 2017, n. 23381).

Nella specie, quindi, interpretando le censure secondo la prospettazione fattane nel ricorso, sembra plausibile ritenere che la ricorrente abbia implicitamente dedotto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2697 c.c. con riguardo alla distribuzione dell’onere probatorio tra contribuente ed amministrazione finanziaria.

4. Per il resto, si rileva che la censura nel suo complesso attiene alla valutazione complessiva del materiale probatorio, contestandosi al giudice di appello di aver valorizzato soltanto la dichiarazione resa dalla conduttrice in fase di accertamento da parte della polizia tributaria, senza tenere in alcun conto sia la “rettifica” fatta ex post con la dichiarazione resa dalla stessa in sede stragiudiziale che la produzione della scrittura privata consacrante la stipulazione in forma scritta del contratto di locazione immobiliare.

5. A tale proposito, è pacifico che, nel processo tributario, il divieto di prova testimoniale posto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7 si riferisce alla prova testimoniale quale prova da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica, pertanto, l’impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell’amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento e che, proprio perchè assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice (ex plurimis: Cass., Sez. 5″, 5 aprile 2013, n. 8369; Cass., Sez. 5, 7 aprile 2017, n. 9080; Cass., Sez. 6, 16 marzo 2018, n. 6616).

Parimenti, in tema di contenzioso tributario, anche al contribuente, oltre che all’amministrazione finanziaria, deve essere riconosciuta la possibilità, in attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle parti di cui all’art. 111 Cost, d’introdurre nel giudizio innanzi alle commissioni tributarie dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, le quali hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari e come tali devono essere valutati dal giudice nel contesto probatorio emergente dagli atti (ex plurimis: Cass., Sez. 6, 19 ottobre 2015, n. 21153; Cass., Sez. 6, 16 marzo 2018, n. 6616; Cass., Sez. 6, 19 novembre 2018, n. 29757).

Dunque, non può esservi discriminazione tra contribuente ed amministrazione finanziaria nella deduzione e nella valutazione dei mezzi di prova, trattandosi di garanzia imprescindibile per l’esercizio del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost..

6. Posto che si tratta di controversia soggetta al regime precedente alla modifica introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012 n. 134, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va ricordato che spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti. Conseguentemente, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Pertanto, il mancato esame di elementi probatori costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base (Cass., Sez. Lav., 24 ottobre 2013, n. 24092; Cass., Sez. 2, 27 agosto 2018, n. 21223).

7. Ora, la Commissione Tributaria Regionale ha disatteso tali principi, dando aprioristicamente per scontata l’irrilevanza probatoria delle dichiarazioni rese dalla conduttrice in sede stragiudiziale e della scrittura privata documentante la stipulazione della locazione immobiliare, che sono state ritenute abbisognevoli di riscontri estrinseci, e fondando esclusivamente il proprio convincimento sulle sole dichiarazioni rese dalla conduttrice nel corso delle indagini della polizia tributaria, che sono state, invece, valutate con un’efficacia probatoria privilegiata. Il tutto senza fornire una giustificazione logico-giuridica di tale disparità nel contesto di un apprezzamento analitico e globale delle evidenze probatorie.

8. Pertanto, il ricorso deve essere accolto e l’impugnata decisione deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Potenza, in diversa composizione, affinchè riesamini la vicenda processuale alla stregua dei suesposti principi e provveda a regolamentare anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 23 luglio 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA