Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15744 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/06/2017, (ud. 20/04/2017, dep.23/06/2017),  n. 15744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6826-2013 proposto da:

S.M.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONELLO

LINETTI;

– ricorrente –

contro

F.S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

G.B. VICO 1, presso lo studio dell’avvocato LORENZO PROSPERI

MANGILI, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO PAGANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 40/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 10/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– la vicenda oggetto del giudizio trae origine dal contratto stipulato il 20/7/2007, col quale F.S. cedette a S.M.L., per il prezzo di Euro 10 mila, le sue quote di partecipazione alla società Edil Nord 2004 s.r.l., pattuendo che il negozio non avrebbe prodotto effetti qualora Banca Intesa s.p.a. non avesse entro l’anno (termine poi prorogato al 30/3/2009) liberato il venditore dalle fideiussioni da lui sottoscritte;

– a conclusione dei giudizi di merito, la Corte di Appello di Brescia confermò la sentenza del Tribunale di Mantova con la quale, in accoglimento della domanda proposta dal F., fu dichiarata l’inefficacia ex tunc del contratto di cessione delle quote, per essersi avverata la condizione risolutiva della mancata liberazione del venditore dalle fideiussioni prestate;

– avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione S.M.L. sulla base di tre motivi;

– F.S. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte territoriale rigettato l’istanza di rimessione in termini proposta in appello dalla S., rimasta contumace nel giudizio di primo grado, nonostante che fossero nulle sia la citazione introduttiva sia la notificazione di essa) è inammissibile, quanto al primo profilo (nullità della citazione introduttiva per erronea indicazione del Tribunale – Brescia, anzichè a Mantova – dinanzi al quale comparire) perchè non coglie la ratio decidendi (avendo la Corte territoriale spiegato che la Sciavi è stata ritualmente citata a comparire dinanzi al Tribunale di Mantova con atto notificato il 24.4.2010 a tale G.G., qualificatosi convivente della stessa, con conseguente irrilevanza del diverso precedente atto di citazione a comparire dinanzi al Tribunale di Brescia, in atti, non potuto notificare), quanto al secondo profilo (nullità della notificazione della citazione di primo grado, per non essere il predetto G. convivente con la S. e per non essere stato inviato l’avviso prescritto dall’art. 139 c.p.c.) perchè sottopone una doglianza nuova, non proposta con l’atto di appello (cfr. pp. 6-7 della sentenza impugnata);

– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione alla dichiarata inammissibilità dell’eccezione di nullità del contratto per violazione del patto commissorio) è inammissibile, in quanto il rilievo d’ufficio della nullità del contratto possibile anche nel giudizio di appello e in quello di legittimità (cfr. Cass., Sez. U, n. 7294 del 22/03/2017; Sez. U, n. 26242 del 12/12/2014) – presuppone che il fatto da cui deriva la nullità sia stato accertato, mentre nella specie la Corte territoriale ha spiegato che le parti non hanno tempestivamente allegato e provato nel giudizio di primo grado la sussistenza del preteso patto commissorio, circostanza questa che preclude anche la possibilità di un suo rilievo in sede di legittimità;

– il terzo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere i giudici di merito – incorrendo in extrapetizione dichiarato l’inefficacia del contratto per avveramento della condizione risolutiva, senza che l’attore ne avesse fatto domanda) è infondato, avendo l’attore espressamente chiesto dichiararsi l’inefficacia ab origine del contratto per l’avveramento della condizione risolutiva ed avendo i giudici di merito legittimamente ritenuto che la diversa domanda di risoluzione del contratto per inadempimento fosse rimasta assorbita nell’accoglimento della prima;

– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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