Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15744 del 07/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 07/06/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 07/06/2021), n.15744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23572-2014 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO DUCA DI

GENOVA 191, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO MACIGNO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE CRISTIANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 97/2013 della COMM. TRIB. REG. SICILIA

SEZ.DIST. di MESSINA, depositata il 18/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/02/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– R.A. impugnava l’avviso di accertamento, ai fini IRPEF, IVA e IVA (anno d’imposta 1999), emesso dall’Agenzia delle Entrate sulla scorta di p.v.c. della Guardia di Finanza del (OMISSIS), atto col quale si determinavano maggiori ricavi non dichiarati; in particolare, questi ultimi erano determinati considerando le rimanenze iniziali e gli acquisti dichiarati, dai quali erano detratte le rimanenze rinvenute al momento dell’accesso e le vendite annotate, e, infine, applicando la percentuale di ricarico praticata in base alla precedente dichiarazione dei redditi;

– la C.T.P. di Messina dichiarava inammissibili i due ricorsi (tra loro identici) presentati dal R., in quanto tardivi;

– con la sentenza n. 97/02/13 del 18/6/2013 la C.T.R. Sicilia, rilevato l’errore commesso dal giudice di prime cure nel computo dei termini, annullava la sentenza di primo grado, ma respingeva nel merito l’impugnazione dell’avviso;

– avverso tale decisione R.A. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi;

– l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 54-bis, della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, perchè nel giudizio innanzi alla C.T.R. non erano emersi ricavi o redditi maggiori rispetto a quelli dichiarati, ma era stata soltanto riscontrata l’emissione di fatture successive all’accesso della Guardia di Finanza e, difatti, le risultanze della dichiarazione dei redditi (modello Unico 2000) riportavano ricavi in linea con quanto accertato dall’Ufficio.

Il motivo è inammissibile perchè formulato in violazione delle prescrizioni dell’art. 366 c.p.c..

Il principio di specificità della citata disposizione richiede, per ogni motivo, la puntuale esposizione delle ragioni su cui si fonda, l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che giustifichino la cassazione della pronunzia (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 17224 del 18/08/2020, Rv. 658539-01); non è sufficiente, dunque, la mera indicazione delle norme che si assumono violate ma occorre, piuttosto, che il ricorrente articoli specifiche argomentazioni, intellegibili ed esaurienti, volte a dimostrare quali determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020, Rv. 658610-01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020, Rv. 659448-01).

Al contrario, il motivo de quo elenca nella rubrica eterogenee disposizioni normative, senza spiegare e illustrare le ragioni per cui la sentenza impugnata si ponga in contrasto con esse (il ricorrente si limita a riportare, in maniera confusa e scarsamente intellegibile, circostanze di fatto) e si risolve, dunque, in un’apodittica affermazione di erroneità della pronuncia impugnata.

2. Col secondo motivo si deduce (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., per avere il giudice d’appello ritenuto che l’appellante non avesse contestato l’accertamento effettuato dalla Guardia di Finanza quando, di contro, il contribuente aveva prospettato una diversa ricostruzione contabile volta a far rientrare i ricavi considerati nell’avviso di accertamento nel totale dei ricavi dichiarati al 31 dicembre 1999; inoltre, la C.T.R. non aveva applicato il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., con riguardo alla predetta ricostruzione contabile, non contrastata dall’Agenzia delle Entrate.

La censura è inammissibile, prima ancora che infondata.

In primis, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., col ricorso per cassazione, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass., Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037-01).

Non può, dunque, ravvisarsi la denunciata violazione di legge per avere la C.T.R. ritenuto di non attribuire efficacia probatoria alla ricostruzione contabile offerta dal R..

Inoltre, il motivo è inammissibile perchè eccentrico rispetto alla ratio decidendi della sentenza della C.T.R.: contrariamente agli assunti del ricorrente, il giudice d’appello non ha affatto applicato l’art. 115 c.p.c., per escludere dal thema probandum un fatto non contestato, ma si è limitato ad affermare che le risultanze dell’accertamento della Guardia di Finanza (peraltro, emergenti da atto fidefacente) non avevano trovato contrasto nelle difese del R., il quale aveva sì prospettato una ricostruzione contabile al 31/12/1999, ma non necessariamente successiva a quella riscontrata al momento della antecedente attività dei verificatori.

Infine, la doglianza relativa alla mancata applicazione del principio di non contestazione (della ricostruzione contabile da parte dell’Agenzia delle Entrate) è formulata senza l’osservanza dell’art. 366 c.p.c. (dato che non sono riportate le difese nei precedenti gradi) e, comunque, “nell’ipotesi di ricorso contro l’avviso di accertamento, il principio di non contestazione non implica a carico dell’Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti dal contribuente, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato mediante l’atto impositivo, in quanto detto atto costituisce nel suo complesso, nei limiti delle censure del ricorrente, l’oggetto del giudizio” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 19806 del 23/07/2019, Rv. 654953-01).

A quanto già rilevato si aggiunge, ad abundantiam, che “il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6172 del 05/03/2020, Rv. 657154-01).

3. Col terzo motivo la ricorrente lamenta (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) omesso esame di fatti decisivi e controversi per la decisione costituiti dalla ricostruzione contabile operata dal R., asseritamente non considerata dalla C.T.R..

Anche questa censura è priva di fondamento.

Infatti, la C.T.R. esplicitamente considera (pag. 5 della sentenza impugnata) la ricostruzione contabile menzionata dal ricorrente, alla quale contrappone le risultanze del processo verbale di constatazione sul quale è basato l’avviso di accertamento.

4. In conclusione, il ricorso avanzato da R.A. va respinto. Alla decisione fa seguito la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente Agenzia, delle spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i vigenti parametri.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA