Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15743 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/07/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 23/07/2020), n.15743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorsoò10900-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SACE BT SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE

GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARAOSCOFONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 40/2013 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 05/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/02/2020 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MATTEIS STANISLAO che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Sace BT s.p.a. impugnava il rifiuto tacito del rimborso dell’imposta di registro versata con riferimento al decreto ingiuntivo numero 26869/2004 emesso dal tribunale di Milano. La società sosteneva che l’imposta di registro sulle ingiunzione di pagamento era stata erroneamente liquidata nella misura proporzionale del 3%, atteso che l’atto avrebbe dovuto andare esente dall’imposta ovvero scontarla in misura fissa in quanto l’ingiunzione di pagamento era stata emessa a fronte di una polizza fideiussoria avente ad oggetto il pagamento rateizzato delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione; ne conseguiva che, concernendo il rapporto principale garantito il pagamento di una imposta, l’ingiunzione avrebbe dovuto scontare l’imposta in misura fissa ovvero andare esente da imposta. Il decreto ingiuntivo era stato sottoposto a tassazione in misura proporzionale laddove, invece, per il principio di alternatività Iva/registro l’atto avrebbe dovuto essere esente dall’imposta ovvero scontarla in misura fissa. La CTP di Milano accoglieva il ricorso affermando che era dovuta la sola imposta fissa di registro e la sentenza era confermata dalla CTR della Lombardia sul rilievo che l’ingiunzione di pagamento ottenuta dalla società garante nei confronti del debitore principale per ottenere la restituzione delle somme corrisposte all’amministrazione finanziaria e l’ingiunzione di pagamento ottenuta dall’amministrazione stessa nei confronti della garante per riscuotere la garanzia sono identiche nel petitum e nella causa petendi per cui devono essere tassate nello stesso modo e, cioè, in misura fissa. Nel caso di specie il debitore principale doveva all’amministrazione finanziaria una somma di denaro, la stessa che doveva la compagnia assicuratrice all’amministrazione in forza della fideiussione; sempre la medesima somma, corrisposta dalla garante all’amministrazione finanziaria, costituiva il debito del debitore principale verso la compagnia. Dunque vi era identità dell’oggetto dell’ingiunzione dell’amministrazione nei confronti della compagnia e dell’ingiunzione di quest’ultima nei confronti del debitore principale.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato ad un motivo. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte a norma dell’art. 380 bis. 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, allegata Parte Prima Tariffa, art. 8, comma 1 lett. b, combinato con il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40. Sostiene che il credito azionato dalla garante nei confronti del debitore principale ha natura restitutoria di quanto già versato al creditore e non già di pagamento di un corrispettivo, ragion per cui non rientra nel campo dell’Iva, che ha ad oggetto il pagamento di corrispettivi per la prestazione di servizi o il trasferimento di beni. Conseguentemente il decreto ingiuntivo ottenuto dalla garante che agisce in rivalsa nei confronti del debitore principale è assoggettato ad imposta proporzionale di registro.

2. Osserva la Corte che sulla questione della determinazione della misura, proporzionale al valore della condanna, o fissa, dell’imposta di registro da applicare al decreto ingiuntivo ottenuto dal garante nei confronti del debitore principale inadempiente per il recupero delle somme pagate al creditore principale in virtù di polizza fideiussoria si sono formati due contrapposti orientamenti nella giurisprudenza della corte di legittimità.

Secondo un primo orientamento si sarebbe trattato di un’operazione complessiva inscindibile, la quale sarebbe stata assoggettata a trattamento fiscale unitario, indipendentemente, dunque, dal fatto che l’obbligazione fosse adempiuta dal debitore in esecuzione del contratto principale o dal garante, qualificato come fideiussore. Di qui è scaturita la tesi che ha propugnato la registrazione a tassa fissa del decreto ingiuntivo ottenuto dal garante, quando l’obbligazione principale fosse relativa a operazione soggetta a imposta sul valore aggiunto (Cass. 19 giugno 2014, n. 14000 nonchè 15 luglio 2014, n. 16192; 16 luglio 2014, nn. 16306, 16307 e 16308; 24 luglio 2014, nn. 16975, 16976 e 16977; 11 dicembre 2015, n. 24997 e, da ultimo, 20 luglio 2018, n. 19365).

Secondo il secondo orientamento era da escludere l’unitarietà e inscindibilità dell’operazione complessiva. Ciò in quanto il titolo da cui deriva il debito principale è distinto dalla polizza fideiussoria, dalla quale trae origine la prestazione di garanzia, e che assume la configurazione di contratto autonomo di garanzia. Una volta scissa l’operazione nei tre rapporti rispettivamente intercorrenti tra debitore principale e creditore (rapporto di valuta), tra creditore e garante, e tra garante e debitore principale (rapporto di provvista), si è sottolineato che il garante, a seguito del pagamento, non fa valere nei confronti del debitore corrispettivi di prestazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto. Sicchè il decreto ingiuntivo ottenuto dal primo nei confronti del secondo, al quale non sarebbe applicabile il principio di alternatività, avrebbe scontato l’imposta di registro con aliquota proporzionale al valore della condanna (Cass. 9 ottobre 2015, nn. 20260, 20261, 20262, 20263, 20264 e 20265; 14 ottobre 2015, nn. 20665, 20666, 20667, 20668 e 20669; 21 dicembre 2015, n. 25702; 16 maggio 2017, n. 12221; 19 gennaio 2018, nn. 1339 e 1341 e, da ultimo, 2 febbraio 2018, n. 2551).

A dirimere il contrasto sono intervenute le Sezioni Unite che, con la sentenza n. 18520 del 10/07/2019, in fattispecie del tutto analoga a quella che occupa, hanno affermato il principio secondo cui, in tema d’imposta di registro, il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del debitore dal garante che abbia stipulato una polizza fideiussoria e che sia stato escusso dal creditore è soggetto all’imposta con aliquota proporzionale al valore della condanna, in quanto il garante non fa valere corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto, ma esercita un’azione di rimborso di quanto versato.

Tale principio corrisponde a quanto afferma l’agenzia ricorrente, per il che il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ed il ricorso originario della contribuente va rigettato. Le spese dell’intero giudizio si compensano in considerazione del contrasto giurisprudenziale sul punto controverso che ha trovato soluzione nella recente sentenza delle Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 23 luglio 2020

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