Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15743 del 09/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15743 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 15654-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
ISIDI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
BRUNO BUOZZI 49, presso lo studio dell’avvocato RICCIONI
ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avvocato VECCHIO
GIANFRANCESCO, giusta delega a margine del controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 327/01/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA del 5.4.2011, depositata il 04/05/2011;

(4 423

Data pubblicazione: 09/07/2014

i

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/05/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;
udito per la ricorrente l’Avvocato Alessandro Maddalo che si riporta
agli scritti ed insiste per raccoglimento del ricorso; in subordine chiede

la rimessione dello stesso in pubblica udienza.

Ric. 2012 n. 15654 sez. MT – ud. 07-05-2014
-2-

Svolgimento del processo e motivi della decisione
Oggetto: accertamento induttivo
Reg. Gen. 15654 /2012
RICORRENTE: AGENZIA ENTRATE

1. L’Agenzia delle Entrate
chiede la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio
327/02/11 del 5 aprile — 4maggio 2011 che, ha rigettato l’appello
dell’ufficio, avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullità dell’avviso di
accertamento per IRPEG ILOR 1997 emesso nei confronti della Target srl
2. Il contribuente si è costituito in giudizio con controricorso.
3. Secondo il relatore designato, il ricorso deve essere rigettato, con la seguente motivazione:
“4 – Il primo mezzo non sembra fondato, sia perché le argomentazioni adoperate dalla CTR per
disattendere il rilievo relativo all’illeggibilità della decisione di primo grado appaiono sul piano
logico formale corrette, sia pure per difetto d’interesse, stante la puntualizzazione fatta con lo stesso
mezzo in questa sede.
4 bis Il secondo motivo sembra da disattendere, considerato, per un verso, che l’impugnata
decisione sembra in linea con il quadro normativo di riferimento secondo cui la rappresentanza
delle persone giuridiche spetta al relativo legale rappresentante, quale desumibile dagli atti societari
e quindi dalle visure camerali e, sotto altro profilo, che i Giudici di merito hanno valutato, sulla base
degli elementi in atti, che l’Agenzia Entrate, sul quale incombeva il relativo onere, non aveva
provato che i poteri rappresentativi, nel caso, erano a ritenersi sussistenti in capo all’ Isidi, quale
“amministratore di fatto”.
4 ter Il terzo mezzo non sembra fondato, tenuto conto che con il ricorso vanno censurate le rationes
decidendi dell’impugnata sentenza e non anche le argomentazioni difensive delle parti e che,
d’altronde, essendo pacifico che il pvc della Guardia di Finanza non era stato allegato
all’accertamento ed era stato prodotto “in allegato al ricorso in appello”, non solo il Giudice di
primo non aveva potuto tenerne conto ma, altresì, la dedotta circostanza non risulta posta a base
della decisione di appello, stante che la CTR non ha valorizzato l’omessa produzione in giudizio del
pvc, bensì il fatto che lo stesso, malgrado espressamente richiamato nell’accertamento (pag. 2 rigo 6
e seg.ti) non fosse stato allegato al relativo avviso, così viziandone la relativa motivazione.
4 quater Quanto ai restanti mezzi, gli stessi sembrano, sotto un primo profilo inammissibili per il
carattere della novità ((8°) e, per altro aspetto, infondati (4°, 5°, 6° e 7°), tenuto conto del fatto che
la CTR, alla stregua della documentazione esaminata, non solo aveva affidato l’accertamento a
presunzioni semplici, prive del requisito della gravità, precisione e concordanza, ma pure, a fronte
delle contestazioni del contribuente e dei singoli elementi dallo stesso evidenziati, “non ha provato i
fatti posti a fondamento della pretesa tributaria”.
5) L’ Avvocatura di Stato ha depositato memoria in cui ha in particolare sottolineato come a suo
avviso l’atto impositivo nei confronti di una società di capitali ben possa essere notificato
all’amministratore della società stessa ed ha invocato a sostegno della sua tesi la sentenza di questa
Corte 5 febbraio 2014, n. 2586.
6) Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore.

INTIMATO: ISIDI CLAUDIO

Di ciò è puntuale conferma nell’art. 62 del DPR 600/1973 secondo cui “la rappresentanza dei
soggetti diversi dalle persone fisiche, quando non sia determinabile secondo la legge civile, è
attribuita ai fini tributari alle persone che ne hanno l’amministrazione anche di fatto”. E nel caso di
specie non è contestato che la Target srl disponesse di un proprio amministratore nominato secondo
le procedure di legge.
D’altronde nella sopra citata sentenza 5 febbraio 2014, n. 2586, si legge che l’amministratore “di
diritto” della società era defunto e quindi ben si poteva ricorrere all’amministratore di fatto senza
che ciò comportasse una duplicazione dei soggetti legittimati.
Sussiste -poi- l’interesse di colui che nell’atto impositivo sia stato indicato come rappresentante
della società a far valere l’illegittimità dell’atto, in quanto tale indicazione può risultare a lui
pregiudizievole.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura ridotta di cui al dispositivo posto che
vengono contestualmente decise più controversie con il medesimo oggetto, e con il medesimo
difensore.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese che liquida in E 1.500.
Così deciso nella camera di consiglio della VI sezione civile il 7 maggio 2014

Il presidente e relatore

In particolare, per quanto attiene alla legittimazione del sig. Isidi “amministratore di fatto” ad essere
destinatario di un avviso di accertamento rivolto alla società di capitali, il Collegio ha ribadito che
l’art. 145 del codice di procedura civile e l’art. 60 del DPR 600/1973 prevedono che la notifica alle
persone giuridiche avvenga mediante consegna alla persona che rappresenta l’ente (ovvero ad altri
soggetti legittimati indicati dalla norma). E le esigenze di certezza delle procedure di notifica
impongono di fare riferimento al rappresentate dell’ente quale emerge dai dati ricavabili da
documentazioni pubbliche quali il registro delle società. Dunque è irrilevante una qualifica quale
“amministratore di fatto”, sia per ragioni di certezza sia perché nel caso (come in specie) delle
società di capitali l'”amministratore di fatto” non “rappresenta” la società ancorchè (eventualmente)
la gestisca, essendo la rappresentanza legale di spettanza degli amministratori nominati a norma di
legge. Solo nel caso di società di persone o di società di fatto, chi ha l’effettiva gestione della
società ne ha anche la rappresentanza legale.

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