Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15743 del 07/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 07/06/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 07/06/2021), n.15743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22608/2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, (c.f. (OMISSIS)) quale successore

di Equitalia servizi riscossione s.p.a. in persona del Presidente

pro tempore rappresentata e difeso ope legis dall’Avvocatura

Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12

è domiciliata;

– ricorrente –

contro

B.N., c.f. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv.

Antonio Guantario del Foro di Trani elettivamente domiciliato presso

il suo difensore indirizzo pec: info.pec.studiolegaleguantario.it;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 495/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA depositata in data 20 febbraio 2017, visto il

parere del PG che conclude per raccoglimento;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1.- B.N. ha opposto la comunicazione di iscrizione ipotecaria 1797/162 deducendo, in particolare, che la ipoteca è stata iscritta su beni compresi nel fondo patrimoniale costituito con atto del (OMISSIS), ai rogiti del Notaio R.M.V.. Il ricorso è stato accolto in primo grado. L’agente di riscossione ha proposto appello, che la CTR della Puglia, con sentenza depositata in data 20 febbraio 2017, ha respinto, ritenendo che per i debiti tributari di cui si tratta, inerenti l’attività di impresa della SOC. AN. OLII, s.r.l. cui il contribuente partecipa quale mero socio di capitale, non si potesse procedere ad esecuzione forzata sui beni facenti parte del fondo patrimoniale, di cui il contribuente aveva provato la costituzione, trattandosi di obbligazioni estranee ai bisogni della famiglia.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione ADER, affidandosi a due motivi. Il contribuente ha resistito con controricorso. Il PG ha concluso per l’accoglimento. Il controricorrente ha depositato memoria. La causa è stata trattata alla udienza camerale del 3 febbraio 2021.

Diritto

RILEVATO

che:

3.- Con il primo motivo del ricorso la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 170,2697,2727 e 2729 c.c.. Secondo l’agente di riscossione la CTR ha avallato l’errore in cui era già incorso il giudice di primo grado, fondando la propria decisione su un presupposto indimostrato, e cioè che la famiglia del contribuente traesse il proprio sostentamento dalla partecipazione alla s.a.s Super Car, ponendo a fondamento della prova presuntiva un fatto non certo; osserva che è inverosimile che il possesso di redditi comunque percepiti possa ritenersi apoditticamente avulso dalla destinazione al sostentamento familiare. Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 170,2697,2727 e 2729 c.c., sotto altro profilo e cioè per avere, il giudice d’appello, ritenuto che l’agente di riscossione avesse la consapevolezza della estraneità del debito ai bisogni della famiglia per la circostanza che esso derivava da una partecipazione ad una società di capitali. Non è infatti sufficiente la mera qualificazione di un reddito come reddito da partecipazione per far presumere la totale estraneità ai bisogni della famiglia e, di conseguenza, la conoscibilità di tale fatto da parte dell’erario.

3.1- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati.

La CTR ha fatto riferimento nella motivazione ad un principio di diritto affermato da questa Corte, secondo il quale, una volta costituito il fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato, non già nella natura delle obbligazioni (legale o contrattuale), ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia (Cass. n. 15862/2009).

Il principio è stato nel tempo confermato e ulteriormente sviluppato da questa Corte, affermando che in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., anche per le obbligazioni tributarie, se strumentali ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia (Cass. n. 23876/2015).

Ed ancora, si è affermato che il criterio identificativo dei debiti per i quali può averi luogo l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura dell’obbligazione, ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicchè anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa del coniuge, dovendosi accertare se l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (Cass. n. 3738/2015; Cass. n. 23876/2015; Cass. n. 25443/2017).

Il fondo patrimoniale costituito ex art. 167 c.c., impone infatti un vincolo di destinazione su determinati beni, per far fronte ai bisogni della famiglia, con la conseguenza, in ragione di quanto dispone l’art170 c.c., che “la esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”. Qualora sorga controversia sulla assoggettabilità dei beni ad esecuzione forzata deve, pertanto, accertarsi in fatto se il debito si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia (o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni) e, in particolare, qualora si tratti di obbligazioni tributarie gravanti sui redditi, se il reddito in questione è ‘destinato alla soddisfazione dei bisogni familiari; con la importante precisazione che, se è vero che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere, in via di principio, che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare tali bisogni (v. da ultimo Cass. n. 10166/2020).

Diviene allora importante precisare cosa si debba ò intendere per bisogni familiari e come si individuano le risorse economiche ad essi destinate, all’interno di un modello familiare che nel tempo si è evoluto e tende ad armonizzare e bilanciare gli interessi della famiglia con quelli individuali ed a valorizzare le scelte di libertà nonchè l’autonomia dei coniugi nel regolare la vita familiare, nella cornice data dai doveri definiti come inderogabili dall’art. 160 c.c.. Sotto un certo profilo è innegabile che ogni ricchezza individuale è potenzialmente idonea ad arrecare un vantaggio anche indiretto al nucleo familiare, ma ai fini che qui interessano la nozione di obbligazione contratta per i bisogni della famiglia deve necessariamente avere una portata più circoscritta, diversamente si vanificherebbe la riconosciuta possibilità per il debitore di dimostrare la sussistenza del requisito soggettivo, anche sulla base di presunzioni (Cass., n. 15886/2014; Cass. n. 4011/2013). Una parte della dottrina ha infatti osservato che se si fornisce un’interpretazione lata della locuzione “bisogni della famiglia”, facendovi rientrare ogni vincolo obbligatorio idoneo a determinare un arricchimento indiretto del nucleo familiare, la prova della consapevolezza in capo al creditore dell’estraneità del debito per cui si procede a quelli contratti per il soddisfacimento di tali bisogni risulta non solo estraneamente difficile, ma anche in ultima analisi inutile. Di questa criticità appare però consapevole quella giurisprudenza di legittimità, in progressivo consolidamento, che tende a richiedere la inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia della obbligazione contratta (v. Cass. n. 16176/2018; Cass. n. 8201/2020). In quest’ottica, può dirsi che non sono estranei ai bisogni della famiglia i debiti tributari inerenti all’attività di lavoro dei coniugi (o altre attività produttive), se da tale attività la famiglia trae i mezzi di mantenimento. Ciò però implica la necessità di inquadrare la questione nella disciplina della contribuzione familiare, che è data da un regime primaria e cioè l’obbligo di contribuzione di cui agli artt. 143 e 316-bis c.c., e un regime secondario, dato dal regime patrimoniale scelto dai coniugi, e qui non può disconoscersi che i coniugi che costituiscono un fondo patrimoniale per ciò stesso esprimono una scelta che tende, se non a circoscrivere, quantomeno a separare le risorse che si vuole destinare alla famiglia da altre.

In questo contesto, i bisogni familiari non possono intendersi come potenzialmente assorbenti tutti i redditi del soggetto obbligato. Deve considerarsi che non sussiste un dovere generalizzato dei coniugi di destinare tutti proventi della propria attività lavorativa (o i redditi da capitale) ai bisogni della famiglia. Infatti, ciascun coniuge percettore di reddito ha, rispetto ai proventi, un potere di godimento, amministrazione e disposizione pieno, salvo il limite di contribuire ai bisogni della famiglia (Cass. n. 2597/2006). Questa regola è stata enunciata dalla Corte di legittimità con riferimento ai coniugi in regime di comunione legale; a maggior ragione si dovrà ritenere libero (una volta assolto l’onere di contribuzione) di destinare ad altre finalità i propri beni e proventi il coniuge che ha provveduto a costituire un fondo patrimoniale, e cioè un insieme di beni che già di per sè sono destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Deve inoltre tenersi conto dell’autonomia dei coniugi nel concordare l’indirizzo della vita familiare, ex art. 144 c.c., accordo che riguarda anche il tenore di vita, e che di conseguenza definisce l’area dei bisogni familiari ed individua le risorse da destinare ad essi, nonchè della complessità e pluralità degli attuali modelli familiari, il che rende possibile la concorrenza contemporanea di più obbligazioni di natura familiare nei confronti di soggetti diversi e che non fanno parte dello stesso gruppo (ad es: un ex coniuge e nuova famiglia fondata dopo il divorzio, ma anche la sussistenza, in concreto, di obbligazioni alimentari verso i soggetti indicati dall’art. 433 c.c.). I bisogni della famiglia devono allora intendersi non solo in senso oggettivo, nè come potenzialmente assorbenti l’intero reddito dei coniugi, ma anche come quei bisogni che sono ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore di vita prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari (v. in arg. Cass. n. 5017/2020).

La valorizzazione della regola dell’accordo, anche in tema di esecuzione coattiva sui beni del fondo patrimoniale, è stata di recente ribadita da questa Corte che anche richiamando precedenti in tema ha precisato che i bisogni della famiglia debbono essere “intesi in senso lato, non limitatamente cioè alle necessita c.d. essenziali o indispensabili della famiglia ma avendo più ampiamente riguardo a quanto necessario e funzionale allo svolgimento e allo sviluppo della vita familiare secondo il relativo indirizzo concordato ed attuato dai coniugi” (Cass. n. 2904/2021). Con particolare riferimento ai debiti derivanti dall’attività professionale o d’impresa del coniuge, nella stessa sentenza si afferma che l’esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano “inerenza diretta ed immediata con i predetti bisogni” (v. anche Cass. n. 16176/2018).

E’ pertanto necessario l’accertamento da parte del giudice di merito della relazione sussistente tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia, avuto riguardo alle specifiche circostanze del caso concreto; ed al riguardo si deve rimarcare che nel citato arresto giurisprudenziale del 2021 vi è, tra gli altri, un richiamo esplicito alla sentenza di questa Corte n. 12998/2006 la quale, nel chiarire i rapporti tra reddito di impresa e bisogni della famiglia, ha affermato la necessità di verificare se “l’obbligo, fonte del debito, sia stato ab origine contratto per soddisfare bisogni della famiglia… Diversamente opinando ogni esercizio di attività di impresa (e non solo) verrebbe per ciò stesso intrapresa e svolta per esigenze della famiglia e non potrebbero sussistere attività che non siano destinate a soddisfare i bisogni della famiglia stessa”, così rendendo “solo virtuale peraltro la possibilità della probatio diabolica della conoscenza da parte del creditore che il debito fosse contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia” (Cass. n. 12998/2006 cit.).

Il rischio di imporre la debitore una probatio diabolica si può in verità scongiurare ammettendo, così come la giurisprudenza di questa Corte ammette, che la prova della consapevolezza da parte del creditore della estraneità del debito ai bisogni della famiglia possa darsi per presunzioni semplici (sempre in Cass. n. 2904/2021), che sono da leggersi nel contesto normativo specifico, poichè le obbligazioni che si contraggano nell’interesse della famiglia non hanno una fonte puramente volontaria ma discendono da obblighi legali fondati allo status, che ne definiscono anche i confini entro i quali si esercita l’autonomia privata, tramite l’accordo sull’indirizzo della vita familiare. Ancora deve osservarsi che, se il creditore è l’erario, che non ha rapporti personali con il debitore e non ne conosce la situazione familiare e personale se non per quanto emerge dagli atti fiscalmente rilevanti, e dal regime legale della famiglia (primario e secondario) è giocoforza affidarsi a presunzioni semplici fondate sui fatti oggettivamente rilevanti, al loro inquadramento nella disciplina del regime patrimoniale della famiglia, ed alle conclusioni che se ne possono trarre secondo un processo logico deduttivo.

Sulla base di questi principi, deve ritenersi consentito al contribuente che abbia una pluralità di fonti di reddito e, in particolare, una pluralità di partecipazioni societarie, di provare, anche per presunzioni semplici, e al fine di contrastare le esecuzione sui beni del fondo patrimoniale, la diversa natura di ciascuna partecipazione e la destinazione dei relativi proventi, così da accertare se l’obbligazione tributaria grava su un reddito destinato al mantenimento della famiglia, o se si tratti di interessi speculativi con finalità di lucro personale ovvero di spese personali anche voluttuarie, ovvero anche di proventi destinati alla soddisfazione di altri interessi e all’assolvimento di altri obblighi, tra essi compresi gli obblighi di natura familiare per soggetti che non fanno parte di quella “famiglia” per le cui esigenze è stato costituito il fondo patrimoniale.

Rese queste premesse in termini generali, in virtù delle quali deve escludersi che i carichi tributari sui redditi da partecipazione siano di per sè riconducibili ad obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia, deve osservarsi che la CTR – come si evince dalla intera ricostruzione della sentenza e nonostante qualche passaggio motivazionale non del tutto perspicuo – non ha enunciato una regola di carattere generale in termini inversi, e cioè che la percezione di redditi da capitale comporta di per sè che il relativo carico tributario sia estraneo alle esigenze della famiglia; l’ha piuttosto enunciata come regola valevole per il caso concreto, accertando che il contribuente era socio anche di altra società (una s.a.s. denominata Super Car) diversa da quella cui ineriscono i debiti tributari e ha concluso nel senso che da questa seconda società egli traeva il sostentamento per sè e per la propria famiglia, desumendo la consapevolezza da parte dell’agente di riscossione della estraneità dei debiti tributari della Soc. An Olii alle esigenze della famiglia, dalla circostanza ch’e in essa il contribuente era mero socio di capitali, svolgendo invece attività lavorativa nell’altra società.

Si tratta di un giudizio di fatto, e sulla medesima vicenda già questa Corte si è espressa nel giudizio n. 2724/2014 con sentenza n. 5369/20202, citata nella memoria di parte controricorrente, rigettando il ricorso dell’Agenzia in quanto “si tratta di un giudizio di fatto non censurabile in questa sede, posto che il principio di cui all’art. 2697 c.c., è stato correttamente applicato e spetta al giudice del merito dal giudice di merito in via esclusiva ( e salvo che si tratti di prova a valutazione legale) il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare l’attendibilità e la concludenza (Cass. n. 16497/2019) “.

Vero è che il precedente giudizio è intervenuto tra l’Agenzia e la socia dell’odierno ricorrente, ma riguarda pur sempre una iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale costituito in data (OMISSIS) e le medesime società, di cui solo una (la Soc. An. Olii) interessata dai debiti tributari per i quali è stata effettuata l’iscrizione.

Il fatto dunque è il medesimo ed in entrambi i casi la CFR ha espresso la medesima valutazione di merito, e cioè che gli elementi addotti da parte contribuente fossero sufficienti a dimostrare, non solo l’esistenza e l’opponibilità del fondo, ma anche che i redditi destinati al mantenimento della famiglia erano quelli del lavoro svolto nella s.a.s. e non quelli derivanti dalla Soc. An. Olii, gravata dei debiti tributari di cui oggi si discute, oltre alla consapevolezza di ciò da parte dell’agente di riscossione.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta nella memoria ex art 378 c.p.c. (Cass. n. 12111/2014). Non sussistono i presupposti processuali, per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.800,00, oltre Euro 200,00 per esborsi oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge, spese distratte in favore dell’avv. Antonio Guantario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021

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