Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15743 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 02/07/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 02/07/2010), n.15743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMASINA COMMERCIALE SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BERTOLONI 35, presso

lo studio dell’avvocato BIAGETTI VITTORIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato COLOMBO SILVIO, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 12891/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 28/02/08, depositata il 21/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/05/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

è presente il P.G. in persona del Dott. VINCENZO MARINELLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La Corte di Cassazione con sentenza n. 12887/08 depositata il 21.5.2008, ha rigettato il ricorso della Comasina Commerciale s.r.l. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso sentenza n. 125/12/01 della CTR della Lombardia.

La soccombente ha proposto ricorso per revocazione affidato due motivi, gli intimati si sono costituiti con memoria.

Il ricorso è inammissibile per il preliminare rilievo che i due motivi non contengono il quesito di diritto. Hanno precisato le SS.UU. con sentenza n. 3171/08 che:

L’art. 366 bis c.p.c., che prevede espressamente che l’illustrazione dei motivi di ricorso in Cassazione deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione del quesito di diritto, si estende anche a ricorsi diversi da quello ordinario, e in particolare al ricorso per regolamento di competenza, al ricorso per revocazione, ai ricorsi avverso le decisioni dei Giudici speciali per motivi attinenti alla giurisdizione e ai ricorsi in materia elettorale, mentre non si applica invece al regolamento preventivo di giurisdizione”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1, della inammissibilità del ricorso.

Va peraltro osservato che il denunciato errore revocatorio sulla circostanza, che i vizi della notifica dei due atti impugnati con il ricorso introduttivo fossero stati sanati o meno dalla impugnazione degli stessi, sarebbe evidentemente un errore di diritto e non l’errore di fatto di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, richiamato dall’art. 391 bis per il quale è ammissibile l’azione proposta.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro mille per onorario, oltre Euro 100,00 di spese vive, contributo unificato ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

 

 

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