Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15742 del 28/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/07/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 28/07/2016), n.15742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6418-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SAVINA BOMBOI, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 949/1/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO del 26/05/2014, depositata il 25/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate riprendeva a tassazione nei confronti del contribuente D.F. le ritenute IRPEF dovute per legge sulla retribuzione non versate dal datore di lavoro.

Il contribuente impugnava l’accertamento innanzi al giudice di primo grado che annullava l’atto con sentenza confermata dalla CTR del Piemonte (sent. n. 949/2014, depositata il 25.7.2014).

Secondo la CTR, essendo incontroverso che il datore di lavoro aveva trattenuto le somme dovute a titolo di ritenute d’acconto non versandole all’erario e che il lavoratore aveva ricevuto la retribuzione al netto e non al lordo, doveva ritenersi indebito l’accertamento per effetto del quale il lavoratore rimasto sottoposto ad una doppia imposizione. Il principio della solidarietà, d’altra parte, si esponeva a dubbi di costituzionalità, apparendo in contrasto con il canone della ragionevolezza. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale ha resistito la parte contribuente con controricorso e memoria.

Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 2697 c.c. La CTR non aveva osservato i principi in tema di onere della prova, non considerando che spettava al contribuente dimostrare che il datore di lavoro avesse operato le ritenute d’acconto.

Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 35. La CTR non aveva considerato che il lavoratore era obbligato solidale al pagamento delle somme dovute a titolo di ritenuta d’acconto, potendo questi rivalersi sul sostituto in caso di mancato versamento delle ritenute.

La parte contribuente ha dedotto l’inammissibilità del primo motivo, essendo ormai passata in giudicato l’affermazione circa il mancato versamento delle ritenute d’acconto ad opera del sostituto e l’infondatezza del secondo motivo, opponendosi alla ricostruzione dell’Ufficio il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 22 in tema di scomputo degli acconti.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile, non avendo l’Agenzia ricorrente considerato che il giudice di appello aveva già valutato che il lavoratore aveva ricevuto la retribuzione al netto della ritenuta d’acconto che il sostituto aveva trattenuto e non versato. Si tratta di accertamenti di fatto che non possono essere contestasti con una censura di violazione di legge prospettata dall’Agenzia con riguardo al tema dell’onere della prova.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente fondalo.

Ed invero, questa Corte ha affermato il seguente principio: “Il fatto che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64, comma 1, definisca il sostituto d’imposta come colui che “in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri… ed anche a titolo di acconto” non toglie che anche il sostituito debba ritenersi fin dall’origine (e non già solo in fase di riscossione) obbligato solidale al pagamento dell’imposta: in tale qualità, anch’egli è pertanto soggetto al potere di accertamento ed a tutti i conseguenti oneri, fermo restando il diritto di regresso verso il sostituto che, dopo aver eseguito la ritenuta, non l’abbia versata all’Erario, in tal modo esponendolo all’azione del fisco” – cfr. Cass. n. 14033/2006 -. Lo stesso è stato successivamente ribadito Cass. n. 8653/2011, Cass. n. 24962/2010, Cass. n. 23121/2013, Cass. n. 19580/2014, Cass. n. 24611/2014 e Cass. n. 9933/2015.

A tale principio non si è uniformata la CTR che ha, nella sostanza, disapplicato il contenuto dell’art. 64 ritenendo che il sostituito, operando tale obbligazione solidale, sarebbe tenuto ad una doppia imposizione. Circostanza erronea proprio in relazione al diritto del sostituito di agire nei confronti del sostituto, senza che possa giocare alcun valore il richiamato D.P.R. n. 917 del 1986, art. 22 relativo al rapporto fra contribuente e fisco e non la questione della rivalsa del sostituito sul sostituto inadempiente.

Sulla base di tali considerazioni, per nulla scalfite dalle difese esposte in memoria dalla parte controricorrente, ove si richiama il contenuto di Corte cost. n. 100/2015 ancorchè lo stesso non risulti confermativo delle prospettazioni difensive di tale parte nè ricorrano i presupposti per demandare la questione alle Sezioni Unite di questa Corte, va accolto il secondo motivo, rigettato il primo e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Piemonte per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c. Rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Piemonte per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016

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