Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15742 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/06/2017, (ud. 20/04/2017, dep.23/06/2017),  n. 15742

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17441/2013 proposto da:

R.A., (OMISSIS), A.C., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE DEI SANTI PIETRO E PAOLO 25, presso lo

studio dell’avvocato LUIGI VALENSISE, rappresentati e difesi

dall’avvocato ROBERTO DE MAIO;

– ricorrenti –

contro

N.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALCHISONE 2,

presso lo studio dell’avvocato MARIAFRANCESCA D’AGOSTINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELANGELO PALLADINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1769/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– la vicenda oggetto del giudizio trae origine dal contratto preliminare stipulato il 19.6.2004, col quale N.C. promise di vendere ai coniugi R.A. e A.C. un appartamento all’ultimo piano dell’edificio sito in (OMISSIS) e dalla successiva scoperta – da parte dei promissari acquirenti del fatto che la copertura dell’edificio era realizzata in eternit (materiale in fibrocemento contenente amianto);

– a conclusione dei giudizi di merito, la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza del locale Tribunale, rigettò la domanda con la quale i detti coniugi (promissari acquirenti) ebbero a chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento del promittente venditore (in relazione al vizio occulto ed essenziale relativo al materiale utilizzato per copertura dell’edificio) e la condanna dello stesso alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria ricevuta;

– avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione R.A. e A.C. sulla base di tre motivi;

– N.C. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione alla mancata considerazione della nocività dell’amianto quale nozione di fatto che rientra nella comune esperienza) è infondato, in quanto – contrariamente a quanto assumono i ricorrenti – la Corte territoriale ha tenuto conto della pericolosità dell’amianto in generale (in relazione all’eventualità che, per il cattivo stato di conservazione del materiale, siano rilasciate nell’ambiente fibre che possono essere inalate dall’uomo), ma l’ha esclusa nel caso specifico sulla base dell’accertamento eseguito dall’ARPA, che ha verificato l’assenza di attualità del pericolo (prescrivendo solo il monitoraggio della copertura in eternit), cosicchè i giudici di appello legittimamente hanno ritenuto che l’appartamento promesso in vendita fosse attualmente idoneo ai fini abitativi e che la presenza della copertura in amianto non ne diminuisse il valore in misura tale da giustificare la risoluzione del contratto;

– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione al disposto della L. n. 257 del 1992, artt. 1 e 12 e D.M. 6 settembre 1994, per la mancata valutazione della inevitabilità del deterioramento dell’eternit e dei rischi conseguenti) è infondato, in quanto la L. 27 marzo 1992, n. 257 – posta a tutela dell’ambiente e della salute – ha vietato per il futuro la commercializzazione e l’utilizzazione di materiali costruttivi in fibrocemento, ma non ha imposto la rimozione generalizzata di tali materiali nelle costruzioni (come quella oggetto di promessa di vendita) già esistenti al momento della sua entrata in vigore, prevendendo rispetto a tali costruzioni solo l’obbligo dei proprietari degli immobili di comunicare agli organi sanitari locali la presenza di amianto fioccato o friabile negli edifici (art. 12) e consentendo la conservazione delle strutture preesistenti che impiegano tale materiale a condizione che esse si trovino in buono stato manutentivo (cfr., Cass., Sez. 2, n. 8156 del 23/05/2012, in motiv.);

– la presenza di copertura in eternit nell’edificio di cui fa parte l’immobile promesso in vendita si pone perciò in linea con la normativa vigente, considerato che tale materiale è stato utilizzato legittimamente ratione temporis e che l’accertamento eseguito in concreto dall’ARPA ha escluso pericoli attuali per la salute;

– il probabile deterioramento del materiale nel corso del tempo è stato peraltro considerato dai giudici di appello, i quali hanno ritenuto che Io stesso avrebbe potuto giustificare (in luogo della risoluzione del contratto) una “modesta riduzione del prezzo”, nella specie non richiesta dai promissari acquirenti;

– il terzo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, relativamente alla mancata ammissione delle prove volte a dimostrare che il promittente venditore conosceva l’esistenza della copertura in eternit e al mancato esperimento di C.T.U.) è inammissibile, in quanto si è ormai formato il giudicato interno – per mancata impugnazione con l’appello – sulla statuizione della sentenza di primo grado che ha escluso la ricorrenza dell’errore riconoscibile e del dolo del promittente venditore (v. p. 7 della sentenza impugnata), mentre la nomina di C.T.U. – che la Corte territoriale ha ritenuto implicitamente superflua in presenza degli accertamenti tecnici eseguiti dall’ARPA – rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è sindacabile in cassazione (Cass., Sez. 1, n. 4853 del 01/03/2007);

– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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