Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15742 del 07/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 07/06/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 07/06/2021), n.15742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15012/2014 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A. (c.f. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro

tempore, con sede in Roma ed elettivamente domiciliata in Roma, via

Magliano Sabina 24, presso lo studio dell’avv. Maria Gentile,

rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Gentile;

– ricorrente –

contro

L.F., quale erede di Lu.Fr., domiciliato nel

giudizio di secondo grado presso l’avv. Mario Tocci in Cosenza, via

Arnaldo De Filippis;

– intimato –

avverso la sentenza h. 24/10/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA depositata in data l2/2/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1.- L.F. ha opposto la comunicazione di iscrizione ipotecaria notificata dall’agente di riscossione. Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado. L’agente di riscossione ha proposto appello, che la CTR ha dichiarato inammissibile in quanto la sentenza di primo grado è stata notificata all’appellante in data 15 dicembre 2010, come da documentazione allegata al fascicolo, e il ricorso in appello è stato notificato a mezzo posta mediante consegna dell’atto all’ufficio postale solo in data 14 febbraio 2011 con recapito alla controparte il 26 febbraio 2011. La CTR ha pertanto rilevato che l’appello è stato proposto dopo 61 giorni dalla notifica della sentenza impugnata e quindi tardivamente.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Equitalia con atto notificato in data 13 marzo 2014, affidandoli a un motivo. Il contribuente non ha spiegato difese. La causa è stata trattata alla udienza camerale del 3 febbraio 2021.

Diritto

RILEVATO

che:

3.- Con il primo e unico motivo del ricorso la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 155 c.p.c., comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Deduce che la coincidenza del termine ultimo utile per la notifica con un giorno festivo (13 febbraio 2011, domenica) sposta lo stesso al giorno immediatamente seguente non festivo.

Il motivo è fondato.

Ai sensi dell’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo e la predetta proroga si applica anche agli atti processuali che scadono nella giornata del sabato. Di conseguenza, nel caso di specie, l’ultimo giorno utile per proporre appello era appunto il 14 febbraio 2011, posto che il 13 febbraio 2011, sessantesimo giorno dalla notifica, era domenica, come è agevole accertare consultando il calendario.

Al riguardo, questa Corte ha già affermato che “nelle controversie tributarie, il termine per proporre ricorso, che è “a decorrenza successiva” e va, pertanto, computato escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale, è soggetto all’art. 155 c.p.c., comma 5, sicchè, ove il “dies ad quem” cada di sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, essendo irrilevante l’apertura degli uffici postali o la disponibilità ad accettare gli atti in scadenza l’ultimo giorno” (Cass n. 11269/2016).

Consegnando l’atto all’ufficiale postale il 14 febbraio 2011, nell’ultimo giorno utile, la parte ha quindi proposto tempestivo appello (Cass. civ. n. 6603/2019; Cass. civ. n. 22320/2014).

Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR della Calabria per la disamina dell’appello, ed anche per la liquidazione delle spese.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021

 

 

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