Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15741 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 23/07/2020), n.15741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12983/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

S.A. quale socio accomandatario della S.A. Sas di S.A.

& C., rappresentata e difesa dall’Avv. M. Luisa Galbiati, con

domicilio eletto presso la stessa in La Spezia via XXIV Maggio n.

136, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 117/27/12, depositata in data 13 novembre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio

2020 dal Consigliere Dott. Fuochi Tinarelli Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

CHE

S.A. quale socio accomandatario della S.A. Sas di S.A. & C. chiedeva, D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 30, comma 2, attesa l’intervenuta cessazione dell’attività d’impresa in data 20.12.2007, il rimborso dell’Iva relativa all’acquisto di un immobile effettuato nel corso del 2007 e ceduto, in regime di reverse charge, alla società Stylo Srl.

L’istanza era rigettata dall’Agenzia delle entrate trattandosi dell’unica operazione realizzata dalla società, i cui soci erano la ricorrente e il marito, a favore, tra l’altro, di altro soggetto la cui compagine era parimenti familiare perchè costituita dal figlio e dal coniuge stesso.

Il diniego era impugnato dalla contribuente che deduceva di aver altresì stipulato, nell’anno, un contratto di locazione per il medesimo immobile con la Stylo Srl.

L’impugnazione era accolta dalla CTP di Milano. La sentenza era confermata dal giudice d’appello.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con tre motivi. La contribuente resiste con controricorso, poi illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 2082,2247 e 2697 c.c., D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 4, 17,19 e 30 e L. n. 724 del 1994, art. 30, art. 17 dir. n. 77/388/CE e 167 dir. n. 2006/112/CE e del principio di abuso del diritto.

1.1. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo previgente, omessa e insufficiente motivazione e, il terzo motivo, denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 nel testo novellato e vigente ratione temporis, omesso esame di fatti decisivi identificati nella compagine strettamente familiare delle società coinvolte nella operazione, nei tempi ridotti di esecuzione dell’operazione medesima e di esistenza della società, limitata all’esecuzione dell’operazione stessa.

2. Il primo ed il terzo motivo, da esaminare unitariamente per connessione logica, sono fondati nei termini che seguono, restando assorbito il secondo.

2.1. Occorre premettere che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, in tema di Iva, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, consentendo al compratore di portare in detrazione l’imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore quando si tratti di acquisto effettuato nell’esercizio di impresa, richiede, oltre alla qualità di imprenditore dell’acquirente, l’inerenza del bene acquistato all’attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene stesso; la norma, inoltre, non deroga ai comuni criteri in tema di onere della prova, lasciando la dimostrazione di detta inerenza o strumentalità a carico dell’interessato (tra le varie Cass. n. 5860 del 24/03/2016; Cass. n. 17783 del 19/07/2017; Cass. n. 27875 del 31/10/2018).

Al riguardo è stato precisato che la compatibilità con l’oggetto sociale costituisce mero indizio della inerenza all’effettivo esercizio dell’impresa, della cui dimostrazione è onerato il contribuente (Cass. n. 4157 del 20/02/2013, in tema di spese relative alla compravendita e/o alla ristrutturazione di immobili; da ultimo v. anche Cass. n. 5559 del 26/02/2019), mentre dalla relativa conformità può prescindersi, nella misura in cui beni e servizi dell’impresa siano impiegati a fini di operazioni soggette ad imposta.

Sotto altro profilo si è rimarcato che, in tema di Iva, ai fini dell’imponibilità, assumono rilievo soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole svolte in forma di impresa, caratterizzate dall’abitualità e dalla professionalità, con esclusione degli atti isolati ed occasionali di produzione o di commercio.

2.2. E’ appena il caso di sottolineare, per quanto rileva, che gli enunciati principi, affermati per l’ipotesi di detrazione dell’Iva, sono pienamente applicabili anche nella vicenda in esame, nella quale la contribuente, per l’intervenuta cessazione della società, ha chiesto il rimborso dell’eccedenza D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 30.

2.3. Ne deriva che – esclusa la configurabilità dei presupposti per configurare l’operazione come elusiva ed abusiva risolvendosi la questione nell’alveo degli ordinari principi in materia di Iva – la CTR ha errato nel far discendere dalla mera qualità societaria il ricorrere del requisito dell’inerenza in relazione all’unica operazione svolta di acquisto di un bene immobile, e ciò tanto più che il giudice d’appello ha completamente omesso – da cui la fondatezza del terzo motivo di ricorso – di considerare i fatti qualificanti costituiti non solo dalla tempistica dell’operazione complessiva ma anche, e in particolare, dalle caratteristiche soggettive-familiari della compagine societaria di entrambe le società coinvolte nella transazione, circostanza decisiva anche ai fini della valutazione della qualità di imprenditore atteso che la stessa stipula del contratto di locazione (effettuato a favore della medesima parte contraente) accedeva in termini prodromici ed unitari all'(unica) operazione di vendita.

3. In accoglimento del primo e terzo motivo, assorbito il secondo, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione che si atterrà ai principi sopra esposti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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