Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15741 del 23/06/2017
Cassazione civile, sez. II, 23/06/2017, (ud. 20/04/2017, dep.23/06/2017), n. 15741
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20139/2013 proposto da:
TRAFILERIE EMILIANE SUD SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CRESCENZIO 25, presso lo studio dell’avvocato MARCO BIGNARDI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO PACILIO;
– ricorrente –
contro
ITALBANODICA DI G.F. & C SNC, in persona del legale
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE
GIUSEPPE MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato NICOLA
PAGNOTTA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
BENEDETTO CARRATELLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 148/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 22/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/04/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
– la società Italbanodica di G.F. & C. s.n.c. propose opposizione al decreto ingiuntivo col quale le venne intimato di pagare alla società Trafilerie Emiliane Sud s.p.a. la somma di Euro 17.033,13 (oltre interessi legali) in pagamento di cinque fatture da quest’ultima emesse;
– a conclusione dei giudizi di merito, la Corte di Appello di L’Aquila, in riforma della sentenza del locale Tribunale, accolse l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò la Trafilerie Emiliane al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio;
– avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la Trafilerie Emiliane Sud s.p.a. sulla base di due motivi;
– la Italbanodica s.n.c. ha resistito con controricorso;
– la parte ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– i due motivi (proposti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione al mancato esame da parte del giudice di appello dei documenti depositati con la comparsa di risposta di primo grado, risultati poi sottratti e nuovamente prodotti in appello) sono inammissibili, sia perchè non autosufficienti, in quanto non riproducono il contenuto dei documenti di cui si lamenta il mancato esame non consentendo così a questa Corte di valutarne la decisività, sia in ogni caso perchè non considerano la ratio decidendi della sentenza impugnata in relazione a ciascuno dei crediti vantati con le singole fatture (per il credito vantato con la fattura n. (OMISSIS), l’assenza di convenzione scritta relativa al tasso ultra legale; per i crediti vantati con le fatture nn. (OMISSIS), la mancata sottoscrizione delle convenzioni richiamate nelle fatture costituenti il fatto costitutivo delle pretese; per il credito vantato con la fattura n. (OMISSIS), l’avvenuto pagamento a mezzo di assegni bancari e il rilascio di quietanza margine della copia degli assegni);
– la memoria depositata dal difensore della ricorrente non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso;
– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017