Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15740 del 28/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 28/07/2016), n.15740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6100-2015 proposto da:

A.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE 7032,

presso lo studio dell’avvocato DIMITRI GOGGIAMANI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALDO ASSISI, giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRALE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi n. 12 presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1548/3/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO del 17/04/2014, depositata il 15/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

A.L. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Calabria n. 1548/2014/03, depositata il 15.7.2014, che ha riformato la decisione del giudice di primo grado con la quale era stato accolto il ricorso avverso la cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis per omesso versamento di addizionali regionali Iva e IRPEF relativi all’anno di imposta 2006.

Secondo la CTR non esisteva un particolare obbligo di motivazione della cartella, posto che si verteva in ipotesi di imposte dichiarate dal contribuente e non versate.

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e l’omesso esame di una circostanza di fatto provata nel corso del giudizio di primo grado. La stessa Amministrazione aveva dichiarato di avere notificato – pur non fornendone prova – e prodotto in giudizio la comunicazione irregolare per errori ed omissioni. Ciò che rendeva evidente la dimostrazione dei presupposti per l’avviso bonario. Peraltro, la cartella di pagamento riportava la dicitura “dati in variazione” alla dichiarazione presentata dal contribuente che dimostrava l’esistenza di una richiesta di maggiori imposte. Tali elementi erano stati ignorati dalla CTR. Con il secondo motivo si deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 6 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, prospettando la nullità della cartella per effetto del mancato invio del c.d. avviso bonario. L’Agenzia delle entrate, costituitasi con controricorso, ha dedotto l’inammissibilità ed infondatezza di entrambe le censure.

La prima censura è manifestamente infondata.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di riscossione delle imposte, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5 non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre nel caso in cui nella dichiarazione vi sia un mero errore materiale, che è l’ipotesi tipica disciplinata dall’ad. 36-bis citato, poichè in tal caso non v’è necessità di chiarire nulla e, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi, non avrebbe indicato quale presupposto di esso l’incertezza riguardante “aspetti rilevanti della dichiarazione”, cfr. Cass. n. 7536/11, Cass. n. 12023/15 – . Si è altresì chiarito che in tema di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, è legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito della liquidazione, rispettivamente prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3 e dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis, comma 3 sia perchè le norme citate non prevedono alcuna sanzione, in termini di nullità, per il suo inadempimento, sia perchè tale comunicazione, avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell’interessato ed esula, quindi, dall’ambito dell’esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio. nei confronti dell’emittenda cartella di pagamento.

Orbene, tali principi non risultano violati nel caso di specie, concernente l’emissione di una cartella relativa all’omesso versamento di somme risultanti dalla dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, per come ritenuto dalla CTR. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. La parte ricorrente, prospetta il vizio di insufficiente motivazione della sentenza impugnata senza considerare che per effetto della novella all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile alla fattispecie, il vizio di insufficiente motivazione è stato espunto dall’ordinamento – Cass. S.U. n. 8053/2014 – residuando le ipotesi, non ricorrenti nel caso di specie, di motivazione abnorme o radicalmente inesistente o apparente. Peraltro, nel caso di specie, la parte ricorrente prospetta, in realtà, un vizio di violazione della disciplina in tema di notifica dell’atto tributario a mezzo posta, ancora una volta incorrendo nell’inammissibilità della censura che non ha evidenziato un deficit motivazionale della decisione impugnata.

Il ricorso va quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c. Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 1500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016

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