Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15740 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/07/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 23/07/2020), n.15740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2617-2016 proposto da:

Q.S., elettivamente domiciliato in BRACCIANO, VIA

GARIBALDI 11, presso lo studi dell’avvocato FELICE DI BIAGIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 3520/2013 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 17/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/02/2020 dal Consigliere Dott. MARTORELLI RAFFAELE.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

– la C.T.R. di Roma, con sentenza 3520/14/15, confermava la sentenza della CTP di Roma n. 2142/10/14, impugnata da Q.S., che aveva impugnato l’avviso di liquidazione con cui era stata revocata l’aliquota agevolata del 4%, prevista per l’acquisto di case non di lusso, di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, allagata tabella A, parte seconda, n. 21, per violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. n. n. 131 del 1986, art. 1, nota II bis, della tariffa, parte prima, allegata, non avendo il contribuente trasferito nei termini di legge (18 mesi) la propria residenza nel Comune ove era ubicato l’immobile acquistato con le suddette agevolazioni.

La CTP aveva rigettato il ricorso del contribuente, che aveva invocato la causa di forza maggiore, per mancato tempestivo rilascio da parte del Comune del certificato di abitabilità, ritenendo insussistente detta causa, in quanto già all’epoca dell’acquisto dell’immobile il contribuente era a conoscenza del fatto impeditivo che avrebbe determinato l’impossibilità di assumere la propria residenza nell’immobile (il rogito stipulato il 4.6.2008, prevedeva la mera obbligazione da parte del venditore di ultimare il fabbricato entro e non oltre 60 gg. dalla stipula e di richiedere ed ottenere il relativo certificato di abitabilità).

-Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso innanzi a questa Corte il Q. eccependo:

– omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso del giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);

-l’intimata Agenzia delle Entrate, non si costituiva nei termini, costituendosi solo al fine della eventuale partecipazione all’udienza di discussione;

– con memoria 7.12.2019, il ricorrente dichiarava di nominare un nuovo difensore, che si riportava alle conclusioni già assunte.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– in base al motivo di ricorso qui proposto si osserva che il ricorrente ha dedotto:

1) di aver acquistato in data 03.06.2008 l’immobile sito in Colonna (RM), richiedendo le agevolazioni fiscali previste dalla L. 22 aprile 1982, n. 168 e dalla L. n. 118 del 1995, impegnandosi a trasferire la residenza nel comune indicato nei termini di legge; 2) di aver presentato già nel mese di giugno del 2009 domanda di iscrizione nelle liste di residenza del comune di Colonna, domanda che lo stesso veniva invitato, da un addetto dell’ufficio, ad avanzare in un secondo momento; 3) di essere stato successivamente informato che l’immobile compravenduto si trovava in una zona D3 dove era in vigore il vincolo della Legge Sarno che impediva alla società costruttrice di ottenere il certificato di abitabilità e quindi la regolarizzazione della richiesta di iscrizione anagrafica; 4) che le opere, in corso di esecuzione dal 2004, si erano protratte sino alla fine dell’anno 2009 anche in conseguenza del rinvenimento di alcuni reperti archeologici; 5) che in data 14.05.2010 aveva inoltrato formale comunicazione al Sindaco del Comune di Colonna esponendo i fatti sopra descritti ed era stato invitato a presentare nuova istanza di trasferimento di residenza malgrado fossero già trascorsi i 18 mesi previsti dalla legge.

Ciò premesso secondo il ricorrente, nella fattispecie in esame, il mancato trasferimento della residenza nei termini di legge appariva dovuto ad un’oggettiva situazione di fatto, del tutto straordinaria e peculiare non imputabile in alcun modo al contribuente. Infatti, l’immobile in esame, al momento della compravendita, era in corso di costruzione e la società venditrice si era impegnata ed obbligata ad ultimare il fabbricato entro e non oltre sessanta giorni dalla stipula, a richiedere ed ottenere il relativo certificato di agibilità e a consegnare alla parte acquirente documentazione relativa agli impianti.

Era, quindi, evidente come la problematica ostativa all’omesso stabilimento della residenza, – costituita dal mancato ottenimento del certificato di agibilità -, fosse sorta solo successivamente alla sottoscrizione del rogito notarile di compravendita.

Ad avviso di questa Corte il ricorso è infondato.

La questione dedotta non integra la violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Questa Corte ha avuto, in più occasioni modo di affermare (da ultimo Cass. n. 20620/19) che in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia. ” (Vedi Sez Un n. 8053 del 2014 e tra le tante conformi Cass. n. 21257 del 2014; n. 23828 del 2015; n. 23940 del 2017; n. 24035 del 2018).

In tal senso, la censura prospettata concerne, più che l’omesso esame di un fatto storico (che venga specificamente indicato), la valutazione di un fatto (ossia la sussistenza di una causa di forza maggiore) suscettibile di impedire la decadenza dalle agevolazioni richieste. Ciò in quanto la valutazione compiuta dalla CTR è nel senso che il contribuente non abbia, in alcun modo, dimostrato la sussistenza di detta causa.

Sotto altro profilo, si rileva come i giudici della CTR nella valutazione compiuta, a fronte della sequenza degli avvenimenti prospettati dal ricorrente, abbiano, con motivazione che allo stato si appalesa incensurabile, ritenuto che il ricorrente non avesse, in alcun modo, dimostrato che il lavori archeologici fossero avvenuti dopo la stipula del contratto “unica possibilità per evitare la decadenza (c.d. sorpresa archeologica”). Non risulta, pertanto dimostrata la presenza di “un impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità (anche a titolo di colpa), inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento” (Cass. n. 6076/2017; cfr. Cass. n. 13148/16; n. 14399/13; n. 864/16 e n. 25/16 e da ultimo Cass.n. 28838/19).

Il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese.

PQM

Respinge il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del contribuente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 23 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA