Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15740 del 07/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 07/06/2021, (ud. 18/12/2020, dep. 07/06/2021), n.15740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1017-2017 proposto da:

P.C.P., P.M., M.A.C.,

P.S., con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato PACE FABIO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2926/2016 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 16/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2020 dal Consigliere Dott. TADDEI MARGHERITA.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

– P.C.P., P.S., M.A.C., P.M. hanno proposto ricorso, affidato a sette motivi, per la cassazione della sentenza della CTR Lombardia, n. 2926/16 che ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Milano n. 3900/15 che aveva accolto il ricorso dei contribuenti contro l’avviso di accertamento IRPEF ed altro, anni 2007/2008

– l’Agenzia ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– l’Agenzia delle Entrate ha fatto pervenire, richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale si attesta che P.C.P. ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia,a norma del del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, e provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione- chiedendo che si dichiari l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese,a norma del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 46, comma 3;

– l’adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, conv., con modif., dalla L. n. 96 del 2017 ed il pagamento del dovuto comporta l’estinzione del giudizio pendente, avendo questa regola portata generale, tanto da essere espressamente prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, secondo cui: “il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio, ponendo le spese del giudizio a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, in modalità da remoto, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021

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