Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15740 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. III, 02/07/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 02/07/2010), n.15740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M.P., (OMISSIS), C.M.R., (OMISSIS),

C.M.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

MAGNAGRECIA 13, presso lo studio dell’avvocato DI LASCIO SEBASTIANO,

che li rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

TORO ASSICURAZIONI SPA, in persona dell’Amministratore Delegato Dr.

D.P.L., considerato do domiciliato” ex lege” in ROMA, presso

CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CICCOPIEDI SALVATORE, giusta delega in atti.

– controricorrenti –

contro

M.M., B.E., ME.MA., AUTOLEASE SPA;

– intimati –

sul ricorso 30338-2006 proposto da:

M.M., (OMISSIS), M.B.E., (OMISSIS),

ME.MA., (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE

AVEZZANA 31, presso lo studio dell’avvocato DE DOMINICIS ROMOLO, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato DIONISIO SERGIO

giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale

condizionato;

– ricorrenti –

e contro

TORO ASSIC SPA, C.M.F., C.C.M.P.,

C.M.R., AUTOLEASE SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3791/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, Terza

Sezione Civile, emessa il 4/07/2005, depositata il 13/09/2005;

R.G.N. 6279/2002.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato Sebastiano DI LASCIO;

udito l’Avvocato Romolo DE DOMINICIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e l’assorbimento del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il (OMISSIS) l’autovettura condotta dal ventunenne Me.Ma., sulla quale viaggiava anche il coetaneo C.A., finì contro un albero posto sull’aiuola spartitraffico. I due giovani morirono.

Nel gennaio del 1999 i congiunti del C. agirono giudizialmente per il risarcimento nei confronti della proprietaria del veicolo Autolease s.p.a., dell’assicuratrice Toro Assicurazioni s.p.a. e degli eredi del M..

Resistettero gli eredi del M. e la Toro s.p.a., che eccepì la prescrizione biennale del diritto al risarcimento, essendo il M. immediatamente deceduto, con conseguente estinzione del reato di omicidio colposo per morte del reo, e non essendo intervenuti atti interruttivi ulteriori rispetto alla lettera di costituzione in mora dell’aprile del 1996.

Il tribunale di Roma rigettò la domanda per intervenuta prescrizione del diritto con sentenza del 18.7.2001.

2.- I soccombenti attori proposero appello dolendosi della omessa applicazione del più lungo termine di prescrizione previsto dall’art. 2947 c.c., comma 3, allorchè il fatto sia considerato dalla legge come, reato. Sostennero, in particolare, che la prescrizione biennale prevista dall’art. 2947 c.c., comma 2, per il danno prodotto dalla circolazione dei veicoli concerna solo il caso di danno alle cose.

I convenuti costituitisi in primo grado resistettero anche in appello.

Con sentenza n. 3791 del 2005 la corte d’appello di Roma ha respinto il gravame.

3.- C.M.F., C.C.M.P. e C.M.R. ricorrono per cassazione affidandosi a due motivi.

Resistono con distinti controricorsi la Toro e gli eredi del M., che propongono anche ricorso incidentale condizionato basato su due motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

La proprietaria del veicolo Autolease s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

2.- Col primo motivo la sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 cod. civ..

Il ricorrente sollecita una rimeditazione del consolidato, opposto orientamento, sostenendo che l’art. 2947 c.c., comma 2, deve essere interpretato nel senso che la prescrizione biennale prevista per i danni da circolazione stradale concerne solo i danni a cose.

L’assunto è fondato sui seguenti argomenti:

a) l’estinzione del giudizio penale per causa diversa dalla prescrizione (dalla quale deriva, ai sensi del terzo comma della disposizione citata, l’inapplicabilità all’azione civile del più lungo termine di prescrizione previsto per il fatto che sia considerato dalla legge come reato) “non può trasformare un danno da fatto illecito in danno da circolazione di veicoli”;

b) “attribuire al legislatore l’intenzione di considerare l’omicidio colposo da circolazione stradale non meritevole della definizione di fatto illecito e quindi escluderlo dalla relativa disciplina sulla prescrizione è blasfemo”;

c) sarebbe del tutto arbitrario che il giudice, cui compete applicare la legge e non dettare nuove regole, “declassa(sse) il reato di omicidio colposo da fatto illecito a banale danno da circolazione e valuta(sse) la perdita di una vita umana al pari della rottura di un parafango o di uno specchietto retrovisore dell’auto”;

d) ogni diversa interpretazione sarebbe aberrante in quanto il causale decesso del conducente della vettura (sulla quale sia trasportato il passeggero a sua volta deceduto) e la conseguente conclusione per morte del reo “non può per ciò solo far scivolare in serie B (prescrizione di due anni) un fatto per il quale la prescrizione del diritto al risarcimento è, secondo l’art. 2947, comma 1, di cinque anni e, secondo il comma 3 e, di dieci anni (v. art. 157 c.p.), in quanto se così fosse il termine di prescrizione dipenderebbe dal caso”, nel senso che il termine di prescrizione sarebbe di dieci anni per l’ipotesi di sopravvivenza del responsabile e di due in caso di morte.

2.- Col secondo motivo è dedotta l’incostituzionalità dell’art. 2947, secondo comma, cod. civ. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, secondo la censurata ma comune interpretazione della disposizione normativa, assoggetta alla prescrizione di due anni il risarcimento del danno alla salute provocato da incidente stradale.

La disparità di trattamento dei congiunti sopravvissuti è prospettata in relazione alla mera eventualità:

a) che il responsabile sopravviva o muoia;

b) che il danno se verifichi a seguito di circolazione su strada pubblica o privata, essendo in tale secondo caso pacifico che il termine di prescrizione è quinquennale, stante il concetto di circolazione quale è definito dal combinato disposto di cui all’art. 2054 c.c. ed agli art. 3, comma 1, n. 9, e art. 2 nuovo C.d.S.; tanto più che la presunzione di cui all’art. 2054 c.c. è ritenuta dalla giurisprudenza applicabile solo alla circolazione del veicolo su strada pubblica o soggetta ad uso pubblico.

3.- Il ricorso è manifestamente infondato.

3.1.- Quanto al primo motivo, va osservato che la nozione di fatto illecito cui ha riguardo l’art. 2947 c.c. è quella di cui all’art. 2043, indipendentemente dalla circostanza che l’evento di danno consista o no in lesioni personali, e che queste abbiano o meno provocato la morte. E’ noto, infatti, che il legislatore del 1942 si determinò a prevedere la prescrizione breve in materia di illecito extracontrattuale sul rilievo che l’onere probatorio gravante sul creditore postulava, sul piano processuale, il ricorso pressochè costante alla prova testimoniale; e che intese così contemperare le legittime pretese del danneggiato con le esigenze di un accertamento non labile ed incerto degli autori dell’illecito e delle relative responsabilità.

Il secondo comma, laddove prevede la prescrizione biennale per il diritto al risarcimento del danno che sia derivato dalla “circolazione dei veicoli di ogni specie”, non ha riguardo ad un fatto genetico che non costituisca anche un fatto illecito, ma considera solo un particolare fatto illecito, morfologicamente diverso da tutti gli altri non già in relazione alle conseguenze che ne siano derivate, ma alle circostanze che lo qualificano.

La prescrizione civile è, del resto, connessa all’inerzia del titolare del diritto per un certo tempo, non alla intrinseca valenza del diritto leso ed al grado dell’interesse del titolare a farlo valere sul piano risarcitorio. Interesse che – seguendo lo schema argomentativo dei ricorrenti – potrebbe d’altronde dirsi tanto più intenso quanto più quel diritto sia fondamentale, concludendosi che, all’opposto, proprio la gravità della lesione dovrebbe indurre il titolare a non restare inerte e ad attivarsi in tempi brevissimi per ottenere il risarcimento. Ma sarebbe, questo, un tipo di argomentazione del tutto avulso dalla polivalenza della ratio di ogni previsione normativa in tema di prescrizione e, dunque, assolutamente improprio.

3.2.- Manifestamente infondata è anche la questione di legittimità costituzionale prospettata col secondo motivo.

Sotto il primo profilo (sub 2a) in quanto l’ipotesi che il reato sia estinto per causa diversa dalla prescrizione – nella ricorrenza della quale l’art. 2947, comma 3, fa salvi i termini di prescrizione indicati dai primi due commi – non è solo quella della morte del responsabile, essendo invece tutte le altre cause di estinzione del reato applicabili al responsabile che sopravviva.

Sotto il secondo profilo perchè il concetto di circolazione che i ricorrenti assumono fatto proprio della norma in esame non è affatto quello della circolazione su strada pubblica, tanto che con sentenza n. 5821 del 1999 s’è affermato che è soggetta alla prescrizione biennale di cui all’art. 2947 c.c., comma 2, anche l’azione di risarcimento dei danni conseguiti alla circolazione dei convogli ferroviari. In quell’occasione s’è in particolare osservato quanto segue: “La (seconda) questione è se costituisca circolazione di veicoli quella dei convogli ferroviari e se, conseguentemente, all’azione risarcitoria dei danni da essa derivanti risulti applicabile la prescrizione prevista dall’art. 2947 c.c., comma 2, Questa Corte non ha avuto frequenti occasioni di pronunciarsi sulla questione ; ha, peraltro, espresso l’orientamento che deve ricevere applicazione la prescrizione di cui all’art. 2947 c.c., comma 2, (cfr le sentenze 11.7.1964, n. 1829; 2.4.1974, n. 931); orientamento che si conferma ed in questa direzione si utilizza l’elemento sistematico desumibile dal raffronto delle locuzioni legislative adoperate nell’art. 2054 c.c. (veicoli senza guida di rotaie) e nell’art. 2947 c.c., comma 2, (veicoli di ogni genere). Ritiene, quindi, la Corte che, diversamente da quanto affermato dal giudice di appello, l’azione risarcitoria dei danni connessi alla circolazione dei convogli ferroviari è soggetta alla prescrizione di cui all’art. 2947 c.c., comma 2”.

E’, dunque, insussistente lo stesso presupposto dal quale prende le mosse la denuncia di incostituzionalità: che, cioè, la norma abbia, nel “diritto vivente”, il significato ad essa attribuito dai ricorrenti.

4.- Il ricorso incidentale condizionato è assorbito.

5.- Le spese, già compensate per entrambi i gradi di merito, possono compensarsi anche per il presente grado in relazione alle particolarità umane della vicenda che ha dato luogo al giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale condizionato e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

 

 

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