Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1574 del 23/01/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 1574 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: GIANNITI PASQUALE

lavoratore è

ORDINANZA

distaccato

sul ricorso 11129-2014 proposto da:

R.G.N. 11129/2014

COPPOLA BENITO CPPBNT52D28A486I, CARBONI GIULIANA
GIULIANA cron.
CRBGLN55M51I452J, elettivamente domiciliati in ROMA, Rep.
VIA ATTILIO REGOLO 12/D SC. A, presso lo studio

Ud. 29/11/2017

dell’avvocato RINALDO FAZI, rappresentati e difesic c
dagli avvocati PIETRO MARTINI, GIUSEPPE ERAMO giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti 2017
2320

Data pubblicazione: 23/01/2018

contro

DITTA PAGLIAROLI PIERINO, ESA SUD SRL , AMODEI
PIETRO, LANCELLOTTA ANTONIO, PETRANGELO PATRIZIA,
PETRANGELO EMANUELE, PETRANGELO ELENA, PETRANGELO
LUCIA, CASTALDI ANNA MARIA, D’AURIA ALFONSO, MILANO

ASSICURAZIONI SPA , FALLIMENTO FONDERGHISA SPA ,
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ;
– intimati –

avverso la sentenza n. 272/2013 della CORTE D’APPELLO
di CAMPOBASSO, depositata il 30/10/2013;

consiglio del 29/11/2017 dal Consigliere Dott.
PASQUALE GIANNITI;

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udita la relazione della causa svolta nella camera di

RILEVATO CHE

1.Coppola Benito, nel 1994, era dipendente della ditta Esa
Sud, che svolgeva, insieme alla ditta Pagliaroli Pierino, la
manutenzione degli impianti della Fonderghisa s.p.a. presso lo
stabilimento di Venafro.
La sera del 29 agosto 1994 il Coppola veniva inviato presso

Fonderghisa, tale Amodei Pietro, veniva inserito nell’ambito di una
squadra di manutenzione composta da Lancellotta Antonio,
dipendente della ditta Pagliaroli, e da Petrangelo Vincenzo, altro
dipendente della ditta Pagliaroli, con funzioni di capo squadra.
Orbene accadde che il Coppola, nell’ambito di tale squadra
diretta dal Petrangelo, mentre era impegnato nella manutenzione
di un nastro dell’impianto, a seguito di un improvviso colpo di
martello vibrato dal Lancellota sul nastro, che veniva così messo in
moto, aveva subito il trascinamento della gamba negli ingranaggi
della macchina, con conseguente schiacciamento del bacino, tra il
rullo ed il carter del nastro trasportatore.

2.Per tale fatto, in sede penale, era stata affermata in via
definitiva la penale responsabilità di Petrangelo Vincenzo,
dipendente della ditta Pagliaroli Pierino, e di Amodei Pietro,
capoturno della Fonderghisa.

3.11 Tribunale civile di Isernia:
-con sentenza non definitiva n. 141/2007 — decidendo sulla
domanda di risarcimento danni, che era stata proposta, con unico
atto, dallo stesso infortunato Coppola Benito, nonché dai di lui
congiunti Coppola Maria Luisa, Guido, Monica e Carboni Giuliana,
nei confronti dei convenuti Pagliaroli Pierino, Petrangelo Vincenzo;
Lancellotta Antonio, ditta Esa Sud srl, D’auria Alfonso, Fonderghisa

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detto stabilimento della Fonderghisa ove, dal capoturno della

s.p.a., Amodei Pietro, con la chiamata in causa delle compagnie
assicuratrici Assicurazioni Generali s.p.a. e Milano Assicurazioni
s.p.a. – a) dichiarava l’improcedibilità della domanda nei confronti
della Fonderghisa s.p.a., nelle more del processo fallita, con
conseguente intervenuta competenza del tribunale fallimentare e,
pertanto, dichiarava l’improcedibilità della domanda di manleva
proposta dalla Fonderghisa s.p.a. nei confronti delle Assicurazioni

rapporto processuale; b) rigettava l’eccezione di giudicato proposta
dal Pagliaroli;
-con successiva sentenza definitiva n. 156/ 09, condannava
Amodei Pietro, dipendente della Fonderghisa s.p.a. e Petrangelo
Vincenzo, dipendente della ditta Pagliaroli, a pagare in solido tra
loro, a titolo di risarcimento della percentuale del 70% del danno, a
Coppola Benito la somma di euro 351.995, a Carbone Giuliana la
somma di euro 157.838, a Coppola Guido, Coppola Luisa e Coppola
Monica, la somma di euro 26.307 ciascuno, oltre accessori.
Condannava altresì l’Amodei e il Petrangelo al pagamento di tre
quarti delle spese di lite in favore degli attori, e di tre quarti delle
spese di ctu, compensando per il resto le spese. La domanda
attorea risultava quindi rigettata nei confronti degli altri convenuti.

4.Avverso la sentenza del Tribunale proponevano appello i
Coppola e la Carboni, con unico atto, notificato a tutti i convenuti
del primo grado. Gli appellanti chiedevano che la Corte, in riforma
della sentenza di primo grado, dichiarasse la responsabilità
esclusiva e solidale della ditta Esa Sud srl, in persona del legale
rappresentante, del D’Auria, della ditta Pagliaroli, del Lancellotta,
dell’Amodei e del Petrangelo, con conseguente condanna dei
suddetti appellati a pagare i danni così come quantificati dal
Tribunale di Isernia. Chiedevano inoltre di accertare il loro diritto ad
ottenere ex art. 1917 comma 3 c.c., direttamente dalla

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generali s.p.a., comprendendo le spese limitatamente a detto

Assicurazioni generali s.p.a., il pagamento dei danni subiti per i
fatti per cui è causa ed addebitabili alla responsabilità
dell’assicurata Fonderghisa s.p.a.

5.Nel giudizio di appello si costituivano: a)

Petrangelo

Vincenzo, dipendente della ditta Pagliaroli, che chiedeva il rigetto
dell’appello, e a sua volta formulava appello incidentale per

esclusivamente ricondotta all’Amodei, al Lancellotta, al D’auria, al
Pagliaroli, in concorso con il Coppola; b) la ditta Pagliaroli, la quale
chiedeva il rigetto dell’appello o, in caso di accoglimento, di tenere
l’impresa indenne dagli effetti pregiudizievoli che dovessero ad essa
derivare, con la conseguente condanna della Milano assicurazioni
div. La Previdente al risarcimento dei danni eventualmente a
liquidarsi; c) Lancellota Antonio, il quale chiedeva anch’egli il
rigetto dell’appello; d) D’auria Alfonso, che, in proprio e quale
legale rappresentante della ditta [sa Sud, chiedeva la conferma
della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese; e) la Milano
assicurazioni s.p.a., la quale chiedeva: dichiararsi prescritto il
diritto fatto valere dall’Esa Sud srl nei confronti della compagnia
assicuratrice; in subordine, di dichiarare inammissibile,
improcedibile, o quanto meno di rigettare, la domanda di garanzia
proposta nei suoi confronti da Esa Sud srl; nonché dichiararsi
prescritto il diritto fatto valere da Pagliaroli nei suoi confronti; in
subordine, di dichiarare inammissibile, improcedibile, improponibile
o quanto meno rigettare la domanda di Pagliaroli nei suoi confronti,
stante l’asserita inoperatività della polizza sulla quale era stata
fondata la domanda di garanzia; in via ulteriormente gradata, nel
caso di accoglimento dell’appello nei confronti di Pagliaroli,
rigettare la domanda di garanzia di quest’ultimo limitatamente alla
parte eccedente il massimale di polizza.

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chiedere che la responsabilità dell’evento dannoso venisse

6. La Corte di appello molisana, con la sentenza impugnata,
rigettava l’appello principale relativamente al punto concernente
l’impugnazione della sentenza non definitiva in ordine alla domanda
di risarcimento diretto ex art 1917 c.c. rivolta alla soc.
Assicurazioni generali s.p.a..
Per il resto – in relazione alle attribuzioni di responsabilità, e
dunque alle relative obbligazioni di risarcimento dei danni

Corte:
– in ordine alle posizioni della ditta Esa Sud e del D’auria,
rigettava l’appello degli attori Coppola e Carboni;
– in ordine alla posizione della ditta Pagliaroli, osservava che
risultava fatto «pacifico che l’impresa Esa Sud srl e la ditta del
Pagliaroli Pierino stessero, in quel periodo, effettuando attività di
manutenzione degli impianti della Fonderghisa s.p.a. a quel tempo
“in bonis”, e presso lo stabilimento della predetta azienda; risultava
altrettanto incontestata la condotta colposa del Petrangelo che,
nella sua veste di capo squadra – quale «risulta dagli atti del
processo penale, e in particolare dalla sua relazione dei fatti resa al
datore di lavoro, nonché dalla testimonianza del suo collega
Federico Paolo» – «avrebbe dovuto vigilare sull’attività degli
operai» il che non fece, così contribuendo alla produzione del fatto
dannoso; erano queste circostanze – si evidenzia nell’impugnata
sentenza a pag. 8 – definitivamente accertate «secondo la
ricostruzione operata dal Tribunale [civile], che si era riportato alla
ricostruzione dei fatti per come resa dalla Corte di appello di
Campobasso in sede penale, con sentenza passata in giudicato».
La Corte territoriale – nonostante la responsabilità
definitivamente accertata del Petrangelo, dipendente della ditta
Pagliaroli – rigettava la domanda nei confronti di quest’ultima ditta,
ritenendo di escluderne nella specie la responsabilità ex art. 2049.
Secondo la Corte distrettuale infatti, nel caso in esame, andava

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conseguenti all’ infortunio subito dal Coppola il 29 agosto 1994 – la

esclusa la responsabilità del datore di lavoro distaccante, la ditta
Pagliaroli per l’appunto, dovendosi considerare responsabile ex art.
2049 unicamente la ditta Fonderghisa presso la quale il Coppola
era stato distaccato. Respingeva altresì la domanda degli appellanti
nei confronti del Lancellotta, reputando fondate le argomentazioni
proposte da quest’ultimo circa il suo convincimento che nella specie
il relativo dispositivo di sicurezza sarebbe stato attivato.

Il rigetto dell’appello principale assorbiva dunque tutte le
richieste formulate dagli appellati costituiti.
Anche l’appello incidentale proposto dal Petrangelo veniva
respinto dalla corte.

E

venivano dunque rigettati gli appelli

principale ed incidentale compensandosi integralmente tra le parti
le ulteriori spese processuali.

7. Coppola Benito e Carboni Giuliana, tramite un unico
difensore di fiducia, propongono ricorso avverso la sentenza della
Corte territoriale, denunciando un unico motivo di ricorso.

CONSIDERATO CHE

1. Coppola Benito e Carboni Giuliana, tramite un unico
difensore di fiducia, propongono ricorso avverso la sentenza della
Corte territoriale, denunciando violazione e falsa applicazione
dell’art. 2049 c.c. laddove, per il fatto illecito commesso dal
Petrangelo, era stata affermata la responsabilità (non della ditta
Pagliaroli, di cui il Petrangelo era dipendente, ma) della ditta
Fonderghisa, presso il cui stabilimento di Venafro il Coppola era
distaccato e nella cui organizzazione il Coppola era inserito ad esito
del distacco.

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Confermava altresì la corresponsabilità del Coppola.

I ricorrenti deducono che, ai fini della risarcibilità ex art. 2049
c.c., non rileva la circostanza che il dipendente distaccato vada ad
inserirsi nell’organizzazione aziendale di altra ditta.
In altri termini, secondo i ricorrenti, il datore di lavoro
distaccante sarebbe comunque tenuto a rispondere della condotta
illecita del dipendente distaccato.

La questione sottesa allo stesso concerne il caso di
“distacco”, cioè il caso in cui un’impresa preferisce non assumersi il
carico dell’assunzione di un dipendente e si affida, per determinate
attività, ad operai, che sono dipendenti di altre imprese, ma che
operano sotto la sua sorveglianza, nel suo stabilimento e su
macchine di sua proprietà e di suo controllo.
Tanto si è verificato nel caso di specie, nel quale è risultato
definitivamente accertato che:
a) la ditta Esa Sud srl e la ditta Pagliaroli Pierino, all’epoca
dei fatti, stavano effettuando, attività di manutenzione degli
impianti della Fonderghisa spa, in quel tempo in bonis, e presso lo
stabilimento di detta ultima società;
b) l’Amodei, quale responsabile del reparto manutenzione
della Fonderghisa e capoturno, aveva formato una squadra ai fini
della manutenzione di un nastro trasportatore;
c)

di detta squadra avevano fatto parte il Petrangelo,

dipendente della ditta Pagliaroli (che aveva assunto la funzione di
caposquadra), il Lancellotta, altro dipendente della ditta Pagliaroli,
e, per l’appunto il Coppola Benito, che era dipendente della Esa
Sud
d) il Petrangelo, quale capo della squadra nella quale operò il
Coppola, aveva il preciso compito di accertarsi della messa in
sicurezza del macchinario, nonché del fatto che gli altri operai
seguissero il protocollo dettato dalla prassi, avvertendoli del

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2.11 ricorso è manifestamente infondato.

pericolo inerente l’attività di manutenzione; ma di fatto non aveva
compiuto detta attività ed era stato condannato in sede penale;
e) l’effettivo controllo sulla squadra di manutenzione era
esercitato dai soli capiturno della Fonderghisa.
Orbene, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte,
peraltro puntualmente richiamata nella sentenza impugnata, nel
caso in cui un dipendente sia messo a disposizione di soggetto

il soggetto che ha assunto in proprio la direzione e la vigilanza del
lavoro stesso, facendolo eseguire. Detto principio di diritto segue il
criterio del controllo, in forza del quale la ditta, presso la quale il
lavoratore è distaccato, risponde del fatto illecito commesso dal
lavoratore distaccato durante l’attività che lo stesso svolge sotto la
vigilanza di detta ditta.
Di tale principio di diritto ha fatto corretta applicazione la
Corte territoriale nel caso di specie.
Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue
alcuna statuizione sulle spese processuali, non essendovi stata
costituzione della controparte, ma segue la condanna del ricorrente
al pagamento dell’importo, dovuto per legge ed indicato in
dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla sulle spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1 comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

diverso dal datore di lavoro, il responsabile ex art. 2049 è soltanto

a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis
del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza

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