Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15739 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/07/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 23/07/2020), n.15739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26037-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.V.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 701/2015 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 31/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/02/2020 dal Consigliere Dott. MARTORELLI RAFFAELE.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

-la C.T.R. di Bari, con sentenza 701/14/15, confermava la sentenza della CTP di Bari n. 31/24/13, impugnata dalla Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Barletta-Andria-Trani nei confronti di Del vecchio Domenico, che aveva impugnato l’avviso di liquidazione imposte di registro e ipotecarie, conseguenti alla mancata/intempestiva consegna del certificato definitivo rilasciato dall’Ispettorato dell’agricoltura attestante la presenza dei requisiti per la concessione dell’agevolazione della Piccola proprietà contadina prevista dalla L. n. 604 del 1954;

-avverso detta sentenza proponeva ricorso innanzi a questa Corte l’Agenzia delle Entrate eccependo:

-violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, art. 1, nota 1, tariffa parte prima, n. 131 (TUR) e del D.Lgs. 28 marzo 2004, n. 99, art. 1, comma 5-ter, L. n. 604 del 1954, art. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

-in via subordinata, violazione dell’art. 132 c.p.c. e D.Lgs. n. 542 del 1992, art. 360, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

-l’intimato D.v.D. non si costituiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– in data 16 giugno 2008 D.v.D. acquistava un fondo rustico sito in Trinitapoli dichiarando di volersi avvalere dei benefici fiscali di cui alla L. 27 maggio 2005, n. 101. Con l’atto impugnato la D.P. di Barletta Andria Trani aveva notificato, il 10 febbraio 2012, l’avviso di liquidazione in oggetto con cui contestava al contribuente la mancata/intempestiva consegna del certificato definitivo rilasciato dall’ispettorato dell’agricoltura, attestante la presenza dei requisiti per la concessione dell’agevolazione richiesta in atto.

In data 6 aprile 2012, il contribuente produceva il certificato attestante il possesso dei requisiti relativi all’imprenditore agricolo, rilasciato in data 6 marzo 2012 dalla Regione Puglia. In data 10 aprile 2012, presentava ricorso alla CTP di Bari avverso l’avviso di liquidazione in esame, sostenendo che, sebbene tardivamente, vi era stata la produzione del certificato attestante l’effettivo possesso dei requisiti.

La CTP di Bari rilevava che, in forza dell’interpretazione “sostanzialistica” propria della giurisprudenza di merito, dal momento che la certificazione dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura aveva attestato che il ricorrente possedeva, alla data del 9.6.2010 i requisiti oggettivi per le agevolazioni fiscali, il ricorso doveva essere accolto.

Nello stesso senso, a fronte dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Barletta-Andria-Tranì, si esprimeva la CTR di Bari con la sentenza qui impugnata, affermando che al momento della stipula del rogito notarile il contribuente era in possesso di tutti i requisiti per usufruire dell’agevolazione fiscale.

Con il proposto ricorso, la ricorrente Agenzia evidenziava come la sentenza impugnata avesse preso atto che il ricorrente aveva prodotto all’Ufficio copia del certificato definitivo solo dopo la notifica del predetto avviso di liquidazione 10.4.2012 e ciò ben oltre il termine perentorio di tre anni, dal momento che l’atto di vendita era stato stipulato il 10.6.2008 e registrato in

pari data. A fronte di tale dato, tuttavia, la sentenza della CTR aveva ritenuto sostanzialmente ininfluente la circostanza che l’agevolazione fosse stata richiesta dal contribuente oltre il termine decadenziale desumibile dalle disposizioni sulle agevolazioni.

Ad avviso di questa Corte il ricorso è fondato.

Il dato di fatto, relativo alla tardiva produzione della documentazione che attesta la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per fruire dell’agevolazione in esame (certificazione IPA), risulta incontestato in causa, dal momento che la stessa risulta prodotta dopo la notifica dell’avviso di liquidazione e quindi decorso il triennio previsto dalla legge.

La giurisprudenza consolidata di questa Corte ha ritenuto che “in tema di agevolazioni tributarie, il contribuente che intenda fruire dei benefici previsti dalla L. 6 agosto 1954, n. 604, per la piccola proprietà contadina, e che all’atto della registrazione si sia limitato produrre l’attestazione di cui alla detta L. n. 604 del 1954, art. 4, comma 1, in luogo del certificato previsto dall’art. 3, è tenuto, ai sensi della L. n. 604 del 1954, art. 4, comma 2, a presentare il certificato definitivo dell’ispettorato agrario attestante il possesso dei requisiti prescritti entro il termine, stabilito a pena di decadenza, di tre anni dalla registrazione dell’atto (cfr. Cass. n. 21050/2007; n. 5029/2012; n. 16425/2015)…. Trattandosi di agevolazioni fiscali di stretta interpretazione non è consentito derogare alla negligenza del contribuente il quale, ancorchè in possesso della certificazione, non abbia ottemperato all’obbligo di esibizione nel termine di decadenza, come richiesto dalla L. n. 604 del 1954, art. 4, comma 2 (richiamato dal successivo art. 5), per cui la presentazione della certificazione in sede di giudizio non può supplire sic et simpliciter a questa omissione, data la natura perentoria del termine di cui sopra (Cass. n. 4626/2006; n. 4626 del 2003)”. (Cass. n. 17642/18).

Ed ha puntualmente ribadito che “l’espressa previsione nella L. n. 604 del 1954, art. 4, comma 2, secondo cui “in difetto” di tempestiva presentazione di detto certificato “sono dovute le normali imposte”, ed il correlato disposto del comma 3, secondo cui “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero” di tali “imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente”, ovverosia “dalla scadenza” del termine concesso al contribuente per la presentazione del “certificato definitivo” recante l’attestazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 2, militano nel senso che il suddetto termine, di natura decadenziale, è destinato ad operare in tutte le ipotesi in cui le agevolazioni tributarie sono state chieste ed applicate al momento della registrazione, in via provvisoria, in quanto cioè assoggettate ad una “vera e propria condizione risolutiva” (Cass. n. 21050/2007), costituita dall’inutile decorso del termine di tre anni assegnato al contribuente per la presentazione del certificato definitivo, adempimento di parte privata a cui segue il controllo, da parte dell’Ufficio, delle condizioni e dei requisiti per il conseguimento effettivo del beneficio.” (Cass. n. 29293/18).

Il mancato rispetto del termine connesso al deposito della certificazione, al di là della effettiva sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi, comporta, pertanto, la decadenza daì benefici e legittima l’Ufficio al recupero della differenza di imposta.

Il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e con rigetto dell’originario ricorso del contribuente. Le spese del presente grado di giudizio, previa compensazione delle spese di merito, vanno poste a carico del contribuente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente. Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 23 luglio 2020

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