Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15739 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/06/2017, (ud. 22/03/2017, dep.23/06/2017),  n. 15739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7494/2013 proposto da:

COMUNE SPELLO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA

COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA

NARDONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE LA SPINA;

– ricorrente –

contro

T.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 4,

presso lo studio dell’avvocato DOMENICO GENTILE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ITALO TOMASSONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 401/2012 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 30/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato LA SPINA Giuseppe difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato T.I., difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Spello proponeva appello avverso la sentenza n. 110 del 2007 con la quale il Tribunale di Perugia aveva respinto la domanda dello stesso Comune, avente ad oggetto la revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 3, della sentenza non definitiva dello stesso Tribunale di Perugia n. 40 del 2001, nonchè della sentenza non definitiva del Tribunale di Perugia n. 580 del 2003 depositata in data 18 aprile 2003, in particolare, evidenziava la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato art. 395 c.p.c., n. 3, ed, inoltre, eccepiva l’omessa pronuncia in riferimento alla domanda subordinata svolta, ai sensi dell’art. 938, avente ad oggetto la richiesta di condanna a carico di I.I. del doppio del valore occupato, stante l’accessione invertita riconosciuta dalla sentenza di Perugia n. 580 del 2003, chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata.

Si costituiva in giudizio I.I. contestando quanto dedotto dall’appellante e svolgeva appello incidentale avente ad oggetto la condanna del Comune di Spello, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., per lite temeraria.

La Corte di Appello di Perugia con sentenza non definitiva n. 260 del 2010 confermava la sentenza di primo grado sul punto riguardante il rigetto della revocazione svolta, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 3, dal Comune di Spello, mentre, in riforma della predetta sentenza ed in accoglimento della domanda avanzata dal Comune e non esaminata dal primo giudice, condannava I.I. al pagamento a favore del predetto Comune del doppio del valore del terreno del quale era stata attribuita la proprietà ai sensi del disposto di cui all’art. 938 c.c., con la sentenza del Tribunale di Perugia del 16 dicembre 2004, confermata dalla Corte di Appello di Perugia con la sentenza dell’8 novembre 2007, rigettava l’appello incidentale, e disponeva con separata ordinanza il proseguo del giudizio per l’istruzione della causa al fine di determinare l’entità della somma dovuta, nelle more del giudizio decedeva I.I. e il giudizio veniva proseguito dall’unico erede avv. T.I..

Istruita la causa, anche con l’espletamento di CTU la Corte di appello di Perugia con sentenza n. 401 del 2012, determinava in Euro 1.920,00 oltre interessi legali, l’importo dovuto da T. al Comune Spello, come da sentenza non definitiva della stessa Corte n. 260 del 2010; compensava tra le parti le spese del giudizio. Secondo la corte di Perugia nel determinare quanto I.I. avrebbe dovuto corrispondere al Comune di Spello, per l’occupazione di una parte del suolo appartenente al Comune di Spello, ai sensi dell’art. 9438 c.c. (accessione invertita) bisogna far riferimento alla CTU che ha correttamente applicato i criteri di valori per terreni edificabili ed inedificabili.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dal Comune di Spello con ricorso affidato ad un motivo. T.I. (unico erede di I.I.) ha resistito con controricorso. In prossimità dell’udienza pubblica, le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso il comune di Spello lamenta la violazione dell’art. 938 c.c. e dell’art. 2909 c.c., della L. n. 1150 del 1942 e successive modifiche e del D.P.R. n. 372 del 2001, in punto di concetto di lottizzazione e di edificabilità, dell’art. 1282, 1223, e 1224 c.c., nonchè degli artt. 112 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3), 4), 5).

Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe errato nel determinare il valore del terreno oggetto della cessione invertita perchè avrebbe considerato solo 26 mq, mentre la liquidazione doveva correlarsi all’intera porzione di mq 1789, essendo l’intero terreno edificabile perchè ricompreso nel piano di lottizzazione. Sarebbe chiaro, secondo il ricorrente, che si trattava di area edificabile stante la circostanza che la lottizzazione già nell’impianto dell’originaria L. n. 1150 del 1942, nient’altro sarebbe che un’operazione di frazionamento preordinata all’utilizzazione del terreno a scopi edilizi. Nel caso concreto poi l’accessione invertita aveva avuto luogo a seguito della sentenza n. 580 del 2003 e, a quel tempo, come, per altro, ora, il terreno di cui si dice era ed è edificabile a nulla rilevando le risultanze catastali (riportate dal CTU a pag. 9 della relazione) indicanti la qualità di bosco ceduo perchè non aggiornate a seguito del piano di lottizzazione approvato per effetto del quale la Iaconi ha potuto ottenere la concessione edilizia ad edificare sul lotto n. 26 alla medesima ceduta dal Comune di Spello qualificato anch’esso dalle stesse tavole catastali bosco ceduo.

b) Sempre secondo il ricorrente, la sentenza sarebbe erronea per aver omesso la decisione in ordine alla domanda tesa ad ottenere il danno e la rivalutazione monetaria sulla somma riconosciuta a partire dalla data dell’accesso al pagamento. Il Comune di Spello, infatti, anche in fase di appello, aveva richiesta esplicitamente la condanna della J. al pagamento del doppio del valore del terreno occupato di proprietà del Comune di Spello e del risarcimento dei danni ex art. 938 c.c., previa determinazione di tali voci mediante CTU, oltre accessori sia per svalutazione, che per interessi.

1.1.- Il motivo è per la prima parte inammissibile e fondato con riguardo al profilo qui indicato per secondo.

a) Il primo profilo è inammissibile per genericità, posto che il ricorrente fa riferimento ad un piano di lottizzazione avente ad oggetto l’area di cui si dice, senza indicare nè il contenuto essenziale nè gli atti dai quali risulterebbe la sussistenza del relativo piano di lottizzazione unitamente all’atto di approvazione. Piuttosto, il ricorrente si limita ad affermare genericamente che “(…) trattavisi di lottizzazione (la circostanza è risultata pacifica in tutte le fasi del giudizio)”. E di più, l’eccezione relativa all’esistenza di un piano di lottizzazione che interesserebbe l’area, di cui si dice, da cui desumere l’edificabilità di tutto il terreno ceduto dal Comune di Spello ai sensi dell’art. 938 c.c., dalla sentenza impugnata, non risulta che sia stata eccepita nel corso del giudizio di merito. E’ ius receptum che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. Il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito.

La Corte distrettuale, comunque, ha, motivatamente, chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto di dover considerare i 1763 mq oggetto di causa, quale terreno non edificabile, specificando che il valore della restante parte corrispondente a mq. 1763, va calcolato applicando il valore di Euro 0,25 per mq. “(…) tenendo conto che trattasi di terreni ricadenti in “aree naturali protette di interesse locale”, sui quali ricadono una serie di vincoli (idrogeologico, paesaggistico), sono scoscesi e quindi scarsamente fruibili ed hanno caratteristiche che compromettono lo sviluppo di piante non arbustive (…). Risulta, pertanto, ampiamente motivata la ragione per cui il consulente non ha ritenuto di adeguarsi al valore di Euro 20 al mq per l’intera area a differenza di quanto fatto da altro CTU ing. G., nell’ambito di altro procedimento conclusosi con la sentenza non definitiva n. 580/2003 (…)”.

1.2. – Fondato è il secondo profilo del motivo in esame, posto che la sentenza non si pronuncia sul risarcimento del danno e sulla rivalutazione monetaria. A) E’ opinione pacifica nella dottrina civilistica che il giudice può attribuire a chi ha costruito “in buona fede” la proprietà di una parte del fondo occupata, sempre che il proprietario di questo non faccia opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ha avuto inizio la costruzione, obbligandolo contestualmente a pagare il doppio del suo valore, oltre al risarcimento dei danni all’originario proprietario. Pertanto, nel caso specifico, essendo il risarcimento del danno esplicitamente contemplato dalla normativa di cui all’art. 938 c.c., la Corte distrettuale, difronte all’esplicita domanda del Comune di Spello, non avrebbe potuto omettere la decisione.

B) A sua volta, come ha già affermato questa Corte in altra occasione (Cass. 3706 del 2013) l’indennità dovuta dal costruttore al proprietario del suolo, nell’ipotesi di accessione invertita di cui all’art. 938 c.c., pari al doppio del valore della superficie occupata è oggetto di un debito di valore, mirando, non solo a ricostituire il patrimonio del proprietario, ma anche a ricompensarlo dei potenziali incrementi di valore non documentabili, con la conseguenza che il giudice, nel liquidare detta indennità, deve tener conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell’interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell’indennizzo medesimo. E di più, la somma così dovuta, produce interessi compensativi a far data dalla domanda. Anche su tale profilo la Corte distrettuale non avrebbe potuto omettere la decisione e avrebbe dovuto riconoscere gli interessi compensativi dalla domanda e, non dalla data di deposito della sentenza del Tribunale di Perugia.

In definitiva, il ricorso va accolto per quanto di ragione, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Perugia anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Perugia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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