Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15739 del 07/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 07/06/2021, (ud. 18/12/2020, dep. 07/06/2021), n.15739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1954-2016 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOACCHINO

ROSSINI 18, presso lo studio dell’avvocato VACCARI GIOIA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PIZZINATO ERICA MARIA, COMUNE DI FIUMICINO, REGIONE LAZIO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3231/2015 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 09/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2020 dal Consigliere Dott. TADDEI MARGHERITA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Equitalia Sud ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Lazio che, in riforma della prima sentenza, ha accolto l’appello di Pizzinato Erica Maria contro il preavviso di fermo conseguente a quattro cartelle esattoriali non pagate, riguardanti

TARSU, bollo auto ed altre debenze.

La CTR ha ritenuto che il deposito di un certificato storico di residenza, attestante il cambio di residenza della Pizzinato per un altro Comune, in epoca antecedente la notifica delle cartelle di pagamento, costituisse prova idonea del cambio del domicilio fiscale della contribuente

La contribuente non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

La società concessionaria articola due motivi di ricorso:

1) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 lamentala la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e ss., avendo la sentenza qui impugnata accolto il motivo di appello, in realtà non riferito alla cartella di pagamento n. (OMISSIS), estendendo la decisione di annullamento, in assenza di una richiesta formale in tal senso, anche a tale cartella e, pertanto, con decisione ultra petita.

2) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e dell’art. 139 c.p.c. avendo il giudice del merito, senza tener conto di quanto dispone l’art. 60 circa il domicilio fiscale, giustificato il giudizio di illegittimità del procedimento notificatorio, dando rilievo alla variazione di residenza della contribuente, quale emerge dallo storico della residenza.

Il secondo motivo di ricorso è fondato e va accolto, rimanendo assorbito il primo

La società concessionaria ricorrente deduce la legittimità del procedimento notìficatorio eseguito, richiamando,a fondamento della propria tesi, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 che, in ordine alle notifiche degli atti al contribuente, alla lett. c) dispone:

” La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dall’art. 137 c.p.c. e ss. con le seguenti modifiche c) salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario … Se la comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall’ultima dichiarazione annuale.”

I motivi di ricorso della concessionaria ricorrente richiamano il principio del domicilio fiscale, già puntualizzato nella decisione n. 25272 del 2014 di questa Corte, in seguito consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale, sull’onere preventivo del contribuente di indicare all’Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, sicchè il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, lett. e). Tuttavia, essendo tale disciplina posta a garanzia dell’Amministrazione finanziaria, cui non può essere addossato l’onere di ricercare il contribuente fuori del suo domicilio, la sua inosservanza non comporta, in ogni caso, l’illegittimità del procedimento notificatorio quando venga seguita una procedura più garantista per il contribuente, come quella prevista dall’art. 143 c.p.c., mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale, in esito a ricerche svolte nel comune del domicilio fiscale dell’ente, qualora non abbia comunicato le variazioni di indirizzo utili a consentire la notificazione.” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25272 del

28/11/2014 (Rv. 633769 – 01) La Corte ha, in particolare, sottolineato che la

disciplina della notificazione dell’accertamento regolata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, non ricalca quella del codice di procedura civile, essendo ispirata ad un rapporto di soggezione del contribuente al potere impositivo dell’amministrazione finanziaria, di guisa che, ha aggiunto, è da escludere che, in caso di impossibilità di notificazione presso il domicilio fiscale, in esito a ricerche nel comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune, l’ufficio sia tenuto all’espletamento di nuove ricerche (espressamente in termini, Cass. 26 luglio 2006, n. 17064; 7 Cass. 25 gennaio 2002, n. 906 e Cass. 22 febbraio 1995, n. 8071).

Nel caso in esame, non vi è evidenza che sia stato accertato, dal giudice di merito, il positivo adempimento dell’onere preventivo del contribuente di indicare all’ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenerlo costantemente informato delle eventuali variazioni, di guisa che il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione, legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto. Dell’accertato adempimento di tale onere, infatti, non vi è cenno della sentenza impugnata.

Ne consegue che, trattandosi di accertamento in fatto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che adeguandosi a quanto su rilevato, provvederà all’incombente ed anche alla liquidazione delle spese del presente grado.

PQM

la Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata;

– rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, adunanza camerale da remoto, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA