Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15739 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. III, 02/07/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 02/07/2010), n.15739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno rel. Consiglie – –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA OVIDIO 32 (ST. VIGLIONE), presso lo studio dell’avvocato

VITOLO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MAIENZA RAFFAELE giusta, delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

ALPI ASSICURAZIONI S.P.A. IN LCA (OMISSIS), GENERALI

ASSICURAZIONI S.P.A., C.V.;

– intimati –

sul ricorso 15554-2006 proposto da:

ALPI ASSICURAZIONI S.P.A. IN LCA, in persona del Commissario

Liquidatore Avv. C.W., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato NATOLI GIORGIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato SICA CARLO giusta delega a

margine del controricorso;

– ricorrente –

e contro

M.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 363/2005 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

emessa il 26/04/2005, depositata il 15/06/2005 R.G.N. 1212/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

08/06/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e il rigetto del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.A., con atto di citazione del 4 ottobre 1992 convenne innanzi al Tribunale di Salerno C.V. e Alpi Assicurazioni s.p.a. esponendo che il (OMISSIS) in (OMISSIS), nell’atto di salire sulla propria autovettura, veniva investito da un autocarro, condotto dal C. che gli provocava gravi lesioni.

Si costituiva la società Alpi Assicurazioni e rimaneva contumace il C..

Il processo veniva in seguito interrotto per la messa in liquidazione coatta amministrativa di detta società e poi riassunto nei confronti del commissario liquidatore della stessa (con comunicazione alla Assicurazioni Generali s.p.a.).

L’adito Tribunale, con sentenza del 12.3.2003, liquidava i danni in favore dell’istante, ritenendolo però corresponsabile nella misura del 50%.

A seguito dell’appello del M. in via principale, e della società assicuratrice Alpi Assicurazioni in liquidazione, la Corte d’Appello di Salerno, con la decisione in esame, depositata in data 15.6.2005, in accoglimento del gravame, così statuiva: “la Corte accoglie l’appello proposto da M.A. e quello incidentale delle Alpi assicurazioni s.p.a. in L.c.a., entrambi per quanto di ragione, e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Salerno resa il 12 marzo 2003, in accoglimento dell’appello principale, condanna gli appellati Alpi assicurazioni in l.c.a., Generali Assicurazioni s.p.a., quale impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada e.C.V., al pagamento ulteriore, in favore del M. della somma di Euro 5187,43 (nell’intero liquidata in Euro 10374.85) oltre rivalutazione e interessi come già liquidati in sentenza; in accoglimento dell’appello incidentale, rigetta la domanda del M. per quanto attiene il risarcimento dei danni da invalidità totale e parziale, liquidati in complessivi Euro 2066,82 con l’impugnata sentenza”.

Ricorrono per cassazione, in via principale il M. con tre motivi, e in via incidentale Alpi Assicurazioni in liquidazione con due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorso principale:

con il primo e secondo motivo si deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè art. 2054 c.c., nonchè difetto di motivazione in tema di accertamento della responsabilità del fatto, in quanto la Corte d’Appello ha errato nell’attribuire all’attore la qualità di conducente e non di pedone nel sinistro per cui è causa (non trattandosi di uno scontro tra veicoli bensì dell’investimento dell’odierno ricorrente mentre si accingeva a rientrare nella propria autovettura lasciata in sosta);

con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 2043, 2056 e 2059 c.c. in relazione all’art. 32 Cost. in relazione al punto in cui la Corte di merito ha escluso il risarcimento per invalidità temporanea identificando quest’ultima come voce di danno patrimoniale e non ritenendo, pertanto, che l’odierno ricorrente avesse in proposito dimostrato una perdita patrimoniale.

Ricorso incidentale:

con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè art. 2697 c.c. “circa la prova della necessità del ricovero all’ospedale di Modena”;

con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione in ordine alle spese di trasporto in aereo-taxi sull’erroneo presupposto che il ricovero urgente avesse ad oggetto un intervento tale da richiedere una struttura sanitaria particolarmente specializzata.

Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Fondato è il ricorso principale in relazione a tutte le suesposte censure, mentre non meritevole di accoglimento è il ricorso incidentale.

Censurabile, riguardo ai primi due motivi del ricorso principale, è infatti la decisione impugnata là dove, pur rilevando che il M. subì lesioni per cui è causa nell’atto di salire in macchina, ritiene lo stesso conducente e non pedone: tale asserzione è illogica ed errata in diritto dovendosi attribuire la qualifica di conducente (tra le altre, sul punto, Cass. n. 3437/2006) a chi si trovi alla guida di un veicolo sia nella fase di circolazione che nella fase di sosta o di fermata, mentre la qualifica di pedone spetta non solo a chi non risulta preposto alla guida di un veicolo (a trazione animale o meccanica) ma anche a chi, lasciando il veicolo in sosta, si trovi (all’atto del sinistro) non all’interno di quest’ultimo bensì all’esterno (anche se in prossimità al veicolo stesso).

Risulta pacifico, per quanto accertato dalla Corte d’Appello che il M. fu investito mentre “si accingeva a rientrare nella propria autovettura”; tra l’altro è improprio il riferimento della stessa Corte di Salerno alla sentenza n. 4568/1976 di questa Corte, perchè in tale pronuncia si ribadisce che conducente è sia chi è alla guida sia chi si trova in un veicolo in una situazione di sosta.

Fondato è anche il terzo motivo del ricorso principale: il danno da invalidità (temporanea totale o parziale) va distinto dalla cosiddetta perdita di capacità lavorativa e rientra nel genus del danno non patrimoniale, configurando una delle voci del cosiddetto danno biologico.

Infatti, mentre l’invalidità attiene alla menomazione di funzioni prettamente personali e quindi è evidente il suo collegamento con l’art. 32 Cost. e art. 2059 c.c., la perdita di capacità lavorativa, consistendo essenzialmente nella diminuzione della idoneità a produrre reddito da lavoro, ha una valenza tipicamente economico- patrimoniale, con riferimento agli artt. 4, 36 e 37 Cost. (su tali punti, tra le altre, Cass. nn. 2709/2001 e 20324/2005).

Ne deriva che il giudice del rinvio, in relazione alla domanda del M. e al relativo onere probatorio a suo carico, dovrà far riferimento all’art. 2054 c.c., comma 1; inoltre, dovrà provvedere alla liquidazione del danno da invalidità temporanea, sulla base dei relativi presupposti probatori (del tutto prescindendo in proposito dalla dimostrazione di una perdita patrimoniale).

Inammissibili sono, invece, le due censure del ricorso incidentale:

con esse si tende a valutazioni di fatto su circostanze e dati probatori (tra cui i presupposti per il risarcimento delle spese di trasporto), rientranti nel potere discrezionale del giudice del merito e non di questa Corte di legittimità.

Tra l’altro, in proposito, la Corte di merito ha logicamente e sufficientemente motivato, affermando che “la spesa va tuttavìa riconosciuta posto che il ricovero urgente, da un lato si imponeva per la gravità e l’entità delle lesioni, da un altro avvenendo in un luogo di particolare specializzazione per la chirurgia della mano (si è trattato, in effetti, dell’amputazione sub/totale dell’indice della mano sinistra)”.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta l’incidentale.

Cassa l’impugnata decisione in relazione ai motivi del ricorso principale e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

 

 

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