Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15738 del 28/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/07/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 28/07/2016), n.15738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10702-2015 proposto da:

V.G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

BRUNO BUOZZI 36, presso lo studio dell’avvocato CARLO MARTUCCELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DEMETRIO BATTAGLIA giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.F., B.F., B.M.,

BU.MA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUIGI ARNALDO

VASSALLO 26, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE BARBIERI, che

li rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO MA.GI., in persona del Curatore e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ANDREA MILLEVOI 81, presso lo studio legale tributario

FERRAGINA & PARIS, presso l’avvocato EDOARDO FERRAGINA, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– copntroricorrente –

e contro

VI.FA.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 232/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 10/02/2015, depositata il 18/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI

LOMBARDO;

udito l’Avvocato Demetrio Battaglia difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

“Ritenuto che:

– V.G.S. convenne in Vi.Fa., B.A. e M.F., chiedendo la declaratoria dell’avvenuto acquisto per usucapione della proprietà di un appartamento sito in (OMISSIS);

– i convenuti resistettero alla domanda, eccependo di aver acquistato l’appartamento dal fallimento di Ma.Gi.; autorizzati a chiamare in causa il detto fallimento, chiesero nei suoi confronti di essere mallevati dalla pretesa attorea;

– la curatela del fallimento di Ma.Gi., costituendosi, chiese il rigetto della domanda attorea;

– il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento della domanda attorea, dichiarò che il V. aveva acquistato per usucapione la proprietà dell’appartamento oggetto della causa; condannò la curatela fallimentare a pagare ai convenuti la somma di Euro 22.400,00, da maggiorarsi con l’IVA e gli interessi legali;

– sul gravame proposto in via principale da M.F., nonchè -quali eredi di B.A., nel frattempo deceduto – da B.F., B.M. e Bu.Ma. e in via incidentale dalla curatela del fallimento di Ma.Gi., la Corte di Appello di Catanzaro rigettò la domanda attorea, compensando tra le parti le spese del giudizio;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre V.G.S. sulla base di un unico motivo;

– resistono, con distinti controricorsi, da un lato M.F., B.F., B.M. e Bu.Ma., dall’altro la curatela del fallimento di Ma.Gi.;

Vi.Fa., ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva;

Atteso che:

– l’unico motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1141 c.c., per avere la Corte di Appello ritenuto la mancata prova della interversione del possesso da parte del V., originario promissario acquirente dell’immobile) appare inammissibile, in quanto sottopone alla Corte – nella sostanza – profili relativi al merito della valutazione delle prove, che sono insindacabili in sede di legittimità, ragioni che giustificano la loro decisione (richiamando, tra l’altro, il manifestato interesse dell’attore a partecipare all’asta indetta dalla curatela fallimentare e la sua opposizione agli atti esecutivi), sicclè deve escludersi tanto la “mancanza assoluta della motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, quanto la “motivazione apparente”, figure – queste – che circoscrivono l’ambito del motivo di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorclè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 e 629831);

Ritenuto che il ricorso prò essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi rigettato”;

Considerato che:

– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi che consentano di dissentire dalla proposta del Relatore, riproponendo – anzi – doglianze sulla ritenuta insussistenza della prova della interversio possessionis, il cui accertamento in fatto è riservato al giudice di merito e nonèsindacabile in sede di legittimità;

– il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;

– non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di entrambe le due parti resistenti, che liquida per ciascuna in Euro 2.700,00 (duemilasettecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016

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