Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15738 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/06/2017, (ud. 21/03/2017, dep.23/06/2017),  n. 15738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7300/2013 proposto da:

D.G.L. (OMISSIS), R.L. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA LEONARDO GREPPI 77, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO RUGGERO BIANCHI, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MARIO ANTONIETTI, PIETRO REFERZA;

– ricorrenti –

contro

M.C. (OMISSIS) e M.A. (OMISSIS) quali eredi di

T.M.R., domiciliate ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e

difese dall’avvocato LORENZO TRIPPETTA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 20/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 17/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/03/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato MARIO ANTONIETTI, difensore dei ricorrenti, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato che D.G.L. e R.L. hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza n. 20/2012 della Corte d’Appello di l’Aquila con cui è stato accolto il gravame proposto da T.M.R. avverso la decisione di primo grado di reiezione della domanda da essa avanzata nei confronti dei predetti per ottenere la riduzione in pristino in relazione ad una serie di abusi in materia condominiale;

rilevato che i ricorrenti hanno eccepito in udienza l’inammissibilità del controricorso (proposto dagli eredi di T.M.R. ed illustrato da memoria) per omessa notifica dello stesso;

ritenuto che tale eccezione appare fondata perchè dall’esame degli atti (consentito al Collegio dalla natura dell’eccezione) risulta che i plichi verdi contenenti le copie del controricorso (indirizzati al co-difensore e domiciliatario dei ricorrenti avv. Antonio Ruggiero Bianchi via (OMISSIS)) risultano restituiti al mittente senza che però l’ufficiale postale abbia in alcun modo dato conto delle ragioni: un eventuale rifiuto della ricezione da parte del destinatario (idonea a far scattare la validità della notifica dell’atto processuale) avrebbe dovuto essere documentato da apposita certificazione, non potendo certamente presumersi: insomma, si è in presenza di una notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (v. Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016 Rv. 640603);

ritenuto che in ogni caso il ricorso per cassazione appare inammissibile perchè:

– la sentenza impugnata è stata notificata ad istanza della parte appellante T.M.R. al difensore degli appellati avv. Mario Antonietti in data 5.4.2012 (v. atti);

– è irrilevante, ai fini della regolarità della notifica della sentenza d’appello l’avvenuto decesso dell’appellante nelle more del giudizio di impugnazione (precisamente in data 12.9.2008), perchè il suo difensore avv. Lorenzo Trippetta, munito di procura ad litem valida – si badi bene – per tutti i gradi del processo, non aveva mai dichiarato o notificato l’evento interruttivo (l’atto di riassunzione dell’11.3.2010 venne infatti depositato presso la Corte d’Appello di L’Aquila per tutt’altre finalità, precisamente a seguito della sospensione dei procedimenti disposta in occasione di eventi sismici ex D.L. n. 39 del 2009 (del resto l’atto di riassunzione venne depositato proprio con riferimento a tale provvedimento “per T.M.R.” cioè per la parte appellante defunta, ad ulteriore conferma della mancata dichiarazione del suo decesso, come del resto era in piena facoltà del difensore);

rilevato che, come già affermato da questa Corte, la morte della parte costituita a mezzo di procuratore, da questi non dichiarata in udienza o notifica alle parti, comporta, giusta regola dell’ultrattività del mandato, che il medesimo procuratore, qualora munito di procura “ad litem” valida non solo per il primo, ma anche per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato non solo ad impugnare la sentenza di primo grado, ma anche a notificarla, con ciò determinato la decorrenza del termine breve per l’impugnazione (v. Sez. 6-1, Ordinanza n. 21287 del 20/10/2015 Rv. 637433; v. altresì Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014 Rv. 631466 ove nel corpo della motivazione le sezioni unite hanno esaminato specificamente anche il profilo della notificazione della sentenza di primo (o secondo grado) effettuata dal procuratore della parte deceduta quando l’evento non sia stato mai dichiarato formalmente, pervenendo alla conclusione dell’operatività della regola dell’ultrattività del mandato anche in tal caso, con l’unico limite della verifica dell’estensione della procura perchè solo in caso di procura rilasciata anche per gli ulteriori gradi il difensore ha il potere di notificare la sentenza di secondo grado e determinare l’applicazione del termine breve;

rilevato che nel caso di specie la procura rilasciata dall’appellante al suo difensore a margine dell’atto di appello era di ampio respiro, perchè – come già sottolineato – estesa “ad ogni fase e grado del giudizio” (v. atto di appello);

che pertanto correttamente è stata notificata la sentenza impugnata con conseguente decorrenza del termine di 60 giorni per l’impugnazione (artt. 325 e 326 c.c.), termine “perentorio” per legge e come tale non soggetto a proroghe di sorta, neppure su accordo delle parti (art. 153 c.c.), sicchè si rivela priva di effetti giuridici la dichiarazione con cui il difensore dell’appellante, in data 31.5.2012 (quindi a termine perentorio ormai quasi decorso), al fine di “consentire ulteriore termine per impugnare dichiara e ritiene la su estesa notifica nulla ed inefficace a tutti gli effetti”, proprio perchè tendente ad interferire indebitamente sul decorso di un termine perentorio ormai avviato secondo una previsione legislativa rispondente ad evidenti esigenze pubblicistiche;

ritenuto pertanto che il ricorso per cassazione notificato il 4.3.2013 è da ritenersi tardivo perchè la sentenza impugnata era ormai passata in giudicato e che pertanto ne va dichiarata l’inammissibilità, con logico assorbimento di ogni altra questione, senza alcuna pronunzia sulle spese del presente giudizio di legittimità in considerazione della rilevata inammissibilità del controricorso;

considerato infine che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile per cui sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e il controricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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