Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15737 del 28/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/07/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 28/07/2016), n.15737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24414-2014 proposto da:

G.E., elettivamente domiciliata in Roma Piazza Cavour

presso la Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli Avvocati

RODOLFO UMMARINO, DANIELE MICHELETTA TITA’, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI, 87, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO COLARIZI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIUSEPPINA GIANOTTI, giusta delega a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6041/2014 del TRIBUNALE di TORINO del

22/09/2014, depositata il 23/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Massimo Colarizi difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

G.E. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro il Comune di Torino, che resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Torino 22.9.2014 che ha dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità.

Il ricorso denunzia: 1) violazione dell’art. 342 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 112 e 91 c.p.c. perchè, essendo il comune difeso da funzionari, non poteva avvenire la condanna alle spese.

Ciò premesso, si osserva:

La prima censura avrebbe dovuto essere formulata ex art. 112 c.p.c. riportando analiticamente i motivi di appello a dimostrazione della loro specificità mentre ci si limita a dedurre che la indicazione specifica dei motivi non deve consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni a fondamento dell’appello senza alcuna indicazione concreta del contenuto del gravame.

La seconda va accolta limitatamente al giudizio di primo grado posto che il Comune era difeso da funzionari, le spese erano state compensate mentre in appello sono state liquidate qualificando appello incidentale una difesa in cui il Comune si limitava a chiedere di dichiarare inammissibile o infondato l’appello avversario con condanna alle spese del doppio grado.

Correttamente, invece, sono state liquidate le spese di appello posto che il Comune era difeso da avvocati dell’avvocatura comunale.

In definitiva il ricorso va accolto solo in ordine al profilo indicato con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo limitatamente alle spese di primo grado e, decidendo nel merito, elimina la relativa condanna, rigetta il ricorso nel resto e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016

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