Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15737 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/06/2017, (ud. 23/02/2017, dep.23/06/2017),  n. 15737

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30276-2014 proposto da:

CELI SUD S.r.l. in Liquidazione(c.f. (OMISSIS)) in persona del

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.

CARO 62, presso lo studio dell’avvocato SIMONE CICCOTTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANCARLO ZUCCACCIA;

– ricorrente e c/ricorrente all’incidentale –

contro

TELECOM ITALIA S.p.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA D. CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

NUCCI, che la rappresenta e difende;

– c/ricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2133/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal Consigliere Dott. PICARONI ELISA;

udito l’Avvocato SIMONE CICCOTTI, difensore della ricorrente

principale, che si è riportata alle difese in atti;

udito l’Avvocato FRANCESCO NUCCI, difensore della controricorrente e

ricorrente incidentale, che si riportata alle difese depositate;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento del primo

e del secondo motivo, con assorbimento degli altri motivo del

ricorso incidentale; per la statuizione di merito ex art. 348

c.p.c., e per l’assorbimento del ricorso principale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 31 marzo 2014, ha accolto l’appello proposto da Celi Sud s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19137 del 2007, e nei confronti di Telecom Italia s.p.a..

1.1. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione di Telecom al decreto ingiuntivo con il quale le era stato ingiunto di pagare a Celi Sud la somma di Euro 393.289,12 oltre interessi e spese, a titolo di maggiorazione sui lavori eseguiti a distanza di oltre 30 chilometri dalla sede dell’agenzia Telecom in Roma.

2. La Corte d’appello ha riformato la decisione del Tribunale, rilevando che la pronuncia posta a base del provvedimento monitorio – e cioè la sentenza del Tribunale di Roma n. 1481 del 24 gennaio 2000 – aveva accertato non soltanto la portata della clausola contrattuale che prevedeva la maggiorazione per i lavori a distanza, ma anche il relativo inadempimento di Telecom. Dopo avere affermato che la maggiorazione del 10% dovesse intendersi riferita ai lavori a misura eseguiti a distanza di oltre 30 chilometri dalla sede dell’agenzia Telecom in Roma, la sentenza indicata aveva rilevato che non sussistevano contestazioni in ordine ai lavori a misura per i quali era dovuta la maggiorazione e, nel dispositivo, aveva “accolto” la domanda di Celi Sud senza tuttavia liquidare il relativo importo, tenuto conto che era stata chiesta la condanna generica di Telecom.

Su tale premessa, la Corte d’appello ha quantificato le maggiorazioni sulla base della CTU disposta nel giudizio di primo grado, e condannato Telecom al pagamento dell’importo di Euro 60.333,49, oltre interessi dalla domanda proposta nel giudizio concluso con la sentenza passata in giudicato, e rivalutazione monetaria con la medesima decorrenza.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Celi Sud s.r.l. in liquidazione. Resiste con controricorso Telecom Italia s.p.a., che ha proposto ricorso incidentale sulla base di tre motivi. La ricorrente principale resiste a sua volta con controricorso, nel quale eccepisce l’inammissibilità del ricorso incidentale. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente il Collegio rileva che non sussistono le condizioni per disporre la riunione del presente procedimento a quello introdotto con ricorso iscritto al R.G. n. 4246 del 2013, trattandosi di impugnazioni avverso sentenze diverse, tra le quali non sussiste vincolo di pregiudizialità.

2. Risulta prioritario l’esame del ricorso incidentale, che pone questioni potenzialmente in grado di assorbire il ricorso incidentale, e quindi si deve valutare ancora in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale, formulata da Celi Sud nel controricorso sull’assunto che la procura ad litem per conto di Telecom sarebbe stata rilasciata da soggetto privo di potere rappresentativo.

2.1. L’eccezione è priva di fondamento.

La procura risulta rilasciata da T.A. in virtù dei poteri di rappresentanza sostanziale alla stessa conferiti con atto notarile 16 marzo 2011, per i rapporti di natura contenziosa della società.

3. Nel merito, il ricorso incidentale di Telecom Italia è infondato.

3.1. Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., e si contesta l’interpretazione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma n. 1481 del 2000, che costituiva l’antecedente logico – giuridico dell’ingiunzione di pagamento richiesta da Celi Sud. Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, la richiamata pronuncia aveva accertato soltanto il contenuto della previsione contrattuale relativa alla maggiorazione del 10%, essendo controverso tra le parti se il diritto alla maggiorazione riguardasse anche i lavori eseguiti fuori dal Grande raccordo anulare. Il dedotto accertamento non era quindi utilizzabile ai fini della prova scritta del credito azionato e della relativa ingiunzione di pagamento, e incombeva su Celi Sud l’onere di dimostrare che la contabilizzazione dei lavori fosse erronea.

3.2. La doglianza è inammissibile per carenza di autosufficienza atteso il mancato richiamo, nel ricorso incidentale, del testo integrale del giudicato del quale si assume la scorretta interpretazione da parte del giudice d’appello e si chiede a questa Corte di accertare la portata (Cass. Sez. U 27/01/2004, n. 1416; più di recente, Cass. 11/02/2015, n. 2617).

L’interpretazione del giudicato, da effettuare secondo i principi in tema di interpretazione delle norme (ex plurimis, Cass. Sez. U 28/11/2007, n. 24664), non può essere condotta sulla base di stralci di motivazione, essendo necessario l’esame congiunto di motivazione e dispositivo, e, nel caso di residuo dubbio, del tenore della domanda di parte, come del resto avvenuto nel caso di specie, in cui la Corte d’appello ha accertato la portata del giudicato valutando il titolo giudiziale nella sua interezza.

3. Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e si contesta il criterio adottato dalla Corte d’appello ai fini della quantificazione della distanza tra i luoghi di esecuzione dei lavori e l’agenzia Telecom in Roma, ai fini del calcolo della maggiorazione prevista contrattualmente.

3.1. La doglianza è inammissibile per carenza di autosufficienza.

La ricorrente incidentale censura l’accertamento svolto dalla Corte d’appello per individuare il criterio di misurazione della distanza tra luoghi di lavoro e agenzia Telecom in Roma, prospettando la violazione dei canoni di interpretazione del contratto, in particolare di quello letterale, senza riportare la clausola contrattuale.

Non è possibile, all’evidenza, alcun controllo sulla correttezza o non dell’applicazione dei predetti canoni da parte della Corte d’appello.

4. Con il terzo motivo è denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia, nullità della sentenza per inesistenza della motivazione, nonchè violazione degli artt. 645, 183, 184 e 36 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis. Si contesta che la Corte d’appello non avrebbe pronunciato nè motivato sull’eccezione, formulata da Telecom, di inammissibilità della domanda di maggior danno ex art. 1224 c.c., che Celi Sud aveva proposto nella comparsa di costituzione nel giudizio introdotto da Telecom, con l’opposizione a decreto ingiuntivo.

4.1. La doglianza è infondata.

Non sussiste il vizio di omessa pronuncia, poichè la decisione nel merito sulla domanda di rivalutazione monetaria di cui era stata eccepita l’inammissibilità contiene il rigetto implicito dell’eccezione, mentre le rimanenti censure risultano prive di decisività, e come tali sono inammissibili (ex plurimis, Cass. 11/09/2015, n. 17956).

Come risulta dalla illustrazione del motivo di ricorso, Celi Sud aveva chiesto il maggior danno ex art. 1224 c.c., nel ricorso per decreto ingiuntivo, e aveva specificato, nella comparsa di costituzione, i parametri sui quali fondava la pretesa, allegando documentazione finalizzata a dimostrare l’esposizione verso banche per interessi passivi nel periodo in questione, ma la specificazione anzidetta non impinge nel divieto di mutatio libelli secondo la ricostruzione teorica contenuta nella sentenza delle Sezioni Unite 15/06/2015, n. 12310, che costituisce diritto vivente. La pronuncia richiamata, in esito all’ampia rivisitazione del tema generale riguardante le modificazioni della domanda, è pervenuta ad enunciare il seguente principio di diritto: “La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali”.

5. Il ricorso principale è fondato.

5.1. Con l’unico motivo Celi Sud denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1224 c.c., comma 2, e art. 2697 c.c., e contesta la liquidazione del maggior danno nel differenziale tra il tasso di rendimento netto sui titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e quello degli interessi legali, senza tenere conto della produzione documentale della società che aveva dimostrato la specifica misura del danno subito in concreto.

5.2. La doglianza è fondata.

La Corte d’appello ha riconosciuto a favore di Celi Sud il maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2, nella misura presuntiva – come individuata da Sezioni Unite 16/07/2008, n. 19499, da applicare nella generalità dei casi, e a prescindere dall’appartenenza o non del creditore a categorie produttive – senza considerare che, nella specie, il creditore aveva richiesto la liquidazione in misura corrispondente al tasso dell’interesse in concreto corrisposto per il ricorso al credito bancario.

Sulla base dei principi enunciati dalla richiamata pronuncia a Sezioni Unite n. 19499 del 2008, la Corte d’appello era tenuta a valutare la consistenza probatoria della domanda di Celi Sud, potendo riconoscere il maggior danno nella misura presuntiva solo dopo avere escluso la sussistenza della prova del maggior danno come richiesto dalla parte.

6. All’accoglimento del ricorso principale segue la relativa cassazione della sentenza con rinvio della causa al giudice designato in dispositivo, che procederà ad un nuovo esame della domanda di maggior danno ex art. 1224 c.c., alla luce dei principi sopra richiamati, e provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversa sezione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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