Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15737 del 07/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 07/06/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 07/06/2021), n.15737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – M. –

Dott. TRISCARI G. – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22570 del ruolo generale dell’anno 2014

proposto da:

Equitalia Nord s.p.a., (già Equitalia Nomos s.p.a.), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli

Avv.ti Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente per procura speciale

allegata al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via delle

Quattro Fontane, n. 161, presso lo studio dell’Avv. Sante Ricci;

– ricorrente –

contro

D.N.E.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, n. 241/1/14, depositata in data 4 febbraio

2014;

udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 16 dicembre

2020 dal Consigliere Giancarlo Triscari.

 

Fatto

RILEVATO

che:

dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: Equitalia Nomos s.p.a. (ora Equitalia Nord s.p.a.), quale agente della riscossione, aveva notificato a D.N.E. una cartella di pagamento di importi dovuti in conseguenza della previa notifica di un avviso di accertamento avente ad oggetto tributi dovuti per l’anno di imposta 2005; il contribuente aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Torino; il contribuente aveva proposto appello avverso la decisione del giudice di primo grado;

la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento eseguita dal concessionario della riscossione a mezzo posta era da considerarsi inesistente e, in quanto tale, non suscettibile di sanatoria;

Equitalia Nord s.p.a. (già Equitalia Nomos s.p.a.) ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a un unico motivo di censura;

il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e della L. n. 890 del 1982, art. 14, per avere erroneamente ritenuto che il concessionario della riscossione non è abilitato ad avvalersi del servizio postale ai fini della notifica della cartella di pagamento;

il motivo è fondato:

questa Corte (Cass. civ., 19 giugno 2009, n. 14327; Cass. civ., 19 marzo 2014, n. 6395; Cass. civ., 19 novembre 2018, n. 29710) ha più volte affermato che, a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, la notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita “anche mediante invio” diretto dell’atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica;

l’accertamento, invero, circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui è consegnata è, difatti, di competenza esclusiva dell’ufficiale postale, che vi provvede con un atto (l’avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., avendo natura di atto pubblico (Cass. 11708/11);

non a caso, il citato art. 26, comma penultimo, dispone che il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione. In tale ultima ipotesi, pertanto, è l’avviso di ricevimento a garantire l’esatta individuazione del destinatario dell’atto, tenendo luogo della notifica di cui alla prima parte del citato art. 26, ed a fare fede della sua spedizione da parte del soggetto legittimato, che in tal caso è direttamente il concessionario, agente della riscossione;

il fatto che, nel caso concreto, a consegnare la cartella all’ufficiale postale sia stato direttamente l’agente della riscossione (il concessionario, già esattore), e non l’ufficiale della riscossione da questi nominato (o altro soggetto abilitato dal succitato art. 26, comma 1, prima parte), non rileva, dunque, in alcun modo ai fini della validità della notifica della cartella, posto che tale modalità di notifica a mezzo posta, alternativa a quella di cui alla prima parte dell’art. 26, comma 1, cit., questa sì di competenza esclusivamente dei soli soggetti ivi indicati, resta del tutto affidata al concessionario stesso, che può darvi corso nelle modalità ritenute più opportune, nonchè all’ufficiale postale;

non correttamente, pertanto, il giudice del gravame ha ritenuto che solo i soggetti legittimati, cioè quelli indicati nel primo periodo dell’art. 26, cit. (ufficiali della riscossione, soggetti da questi abilitati, messi comunali e agenti della polizia municipale, avrebbero la possibilità di notificare la cartella di pagamento avvalendosi del servizio postale, posto che, invero, la norma non prevede in alcun modo, in caso di opzione, da parte del concessionario della riscossione, per la notifica a mezzo posta, che la consegna all’ufficiale postale debba essere necessariamente effettuata da determinati soggetti, ed in particolare da quelli suindicati (Cass. civ., 19 giugno 2009, n. 14327);

le suddette considerazioni, peraltro, trovano supporto nella stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale;

invero, con la pronuncia 23 luglio 2018, n. 175 (richiamata anche dalla successiva pronuncia 24 aprile 2019, n. 104), la Corte costituzionale, partendo dalla considerazione che la disciplina speciale della riscossione coattiva delle imposte non pagate risponde all’esigenza della pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato, ha evidenziato che l’agente per la riscossione svolge una funzione pubblicistica finalizzata al raggiungimento di questo scopo ed è questa particolare funzione svolta dall’agente per la riscossione a giustificare un regime differenziato della notificazione della cartella di pagamento, di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, rispetto a quello previsto per gli avvisi di accertamento e gli altri atti di natura tributaria indirizzati al contribuente, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, sicchè ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, cit., in riferimento essenzialmente all’art. 3 Cost., comma 1, nella parte in cui facoltizza l’agente della riscossione alla notifica “diretta” delle cartelle di pagamento; la Corte, peraltro, ha affermato che nella fattispecie della notificazione “diretta”, vi è un sufficiente livello di conoscibilità, ossia di possibilità che si raggiunga, per il notificatario, l’effettiva conoscenza dell’atto “stante l’avvenuta consegna del plico (oltre che allo stesso destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo, sicchè il “limite inderogabile” della discrezionalità del legislatore non è superato e non è compromesso il diritto di difesa del destinatario della notifica”;

ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza con rinvio alla Commissione tributaria regionale anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza censurata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA