Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15737 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. III, 02/07/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 02/07/2010), n.15737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.B., (OMISSIS), E.M.R., (OMISSIS),

P.V., (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GUIDO D’AREZZO 2, presso lo studio dell’avvocato NESPEGA ALESSANDRO,

rappresentati e difesi dagli avvocati DE DONNO GIOVANNI LUIGI,

TARANTINI LUCIANO ALDO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

RAS SPA, (OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti Dr.

O.G. e Dr.ssa M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente-

e contro

L.O., TORO ASSIC SPA, (OMISSIS), V.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1903/2005 del TRIBUNALE di LECCE, Prima

Sezione Civile, emessa il 28/04/2006, depositata il 11/11/2005;

R.G.N. 1017/2004.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

08/06/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato Raffaella di TARSIA di BEL MONTE per delega avv.

Luciano Aldo TARATINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del 1^ e del 3^

motivo e il rigetto del 2 e del 4D.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il (OMISSIS) la Renault di E.M.R. e l’Alfa Romeo di V.P. furono coinvolte in un incidente consistito in uno scontro, riportando danni. Sulla vettura della E., condotta da marito P.B. viaggiava anche la loro figlia minore P.V., che riportò lesioni.

Nel 1999 i genitori, quali esercenti la potestà, agirono giudizialmente per il risarcimento nei confronti del proprietario dell’altro veicolo ( V.) del conducente L.O. e della società assicuratrice Toro Assicurazioni.

Al giudizio fu riunito quello promosso con separato atto di citazione dalla E. nei confronti degli stessi convenuti, nonchè quello iniziato dalla RAS Assicurazioni s.p.a. nei confronti della E. e del P. per il recupero delle somme versate ad L.O. (conducente dell’Alfa Romeo) quale impresa designata dal Fondo di garanzia, essendo la Renault priva di copertura assicurativa.

Tutti i convenuti resistettero.

Con sentenza n. 1262 del 2003 il giudice di pace di Lecce determinò nel 65% l’apporto causale del conducente della Renault e nel 35% quello del L.; condannò i convenuti a risarcire in tale misura (35%) i danni subiti dalla minore trasportata e dalla E., determinando il dovuto in Euro 940,81 ed in Euro 645,59, oltre alla rivalutazione ed agli interessi; condannò inoltre gli attori a rimborsare alla RAS il 65% – di quanto versato al L. (L. 1.900.000), detratta la franchigia di Euro 500,00 oltre alla rivalutazione ed agli interessi.

2.- La sentenza fu appellata dagli attori, che si dolsero della quantificazione non paritetica degli apporti causali colposi dei conducenti; della liquidazione dei danni; del non integrale risarcimento riconosciuto in favore della minore trasportata, stante la natura solidale del debito; dell’entità della somma riconosciuta alla RAS, che avrebbe dovuto essere proporzionale alla percentuale di colpa del P. e che costituiva, inoltre un debito di valuta.

Il tribunale di Lecce ha rigettato il gravame con sentenza n. 1903 del 2005.

3.- Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione E.M.R., P.B. e P.V. (divenuta intanto maggiorenne), affidandosi a cinque motivi.

Resiste con controricorso la RAS s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo è denunciata violazione delle norme sulla solidarietà tra condebitori nella parte in cui il tribunale aveva condannato i convenuti al risarcimento del danno subito dalla terza trasportata solo in misura proporzionale all’apporto causale colposo del conducente dell’altra autovettura (35%), affermando che “il rimanente 65% del risarcimento potrà essere richiesto dalla V. al padre P.B., atteso che con la sua condotta concorrente ha provocato l’evento lesivo in questione.

1.1.- La censura è fondata.

L’art. 2055 c.c., presuppone solo l’imputabilità del fatto dannoso a più persone, mentre la graduazione delle colpe ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente (cfr., ex multis, Cass. 5 ottobre 2004, n. 19934), quale che sia il criterio di imputazione della responsabilità ad ognuno di essi. Ne discende l’indifferenza, ai fini della condanna di uno dei responsabili solidali all’integrale risarcimento a favore del trasportato, che la colpa di ciascuno dei conducenti degli autoveicoli coinvolti nello scontro sia stata ravvisata in applicazione dell’art. 2054 cod. civ., comma 2, ovvero positivamente accertata, come nel caso di specie.

Va in particolare escluso che la proposizione dell’azione giudiziaria per il conseguimento dell’intero risarcimento da parte del danneggiato trasportato contro il conducente di uno solo dei due veicoli scontratisi tra loro implichi, in se stessa, una remissione tacita del debito nei confronti del corresponsabile del danno ai sensi dell’art. 1301 cod. civ., comma 1, posto che la volontà di rimettere il debito deve risultare da un inequivoco comportamento che riveli la volontà del creditore di non avvalersi del credito (cfr., ex plurimis, Cass., 21.12.1998, n. 12765). Sarebbe, del resto, addirittura paradossale – giacchè verrebbe con ciò negato lo stesso principio di cui all’art. 1292 cod. civ., che riconosce al creditore il diritto di agire contro uno dei condebitori solidali per costringerlo a pagare l’intero – che la volontà remissoria del creditore nei confronti del debitore non convenuto fosse ravvisata nell’avere il primo chiesto ad uno solo dei due debitori solidali l’intero risarcimento e che, di conseguenza, il debitore convenuto non potesse essere condannato al pagamento dell’intero debito in quanto dovrebbe essere detratta la parte del debitore solidale non convenuto, a favore del quale la remissione sarebbe stata operata con la citazione in giudizio dell’altro.

Nella domanda proposta nei confronti di alcuni soltanto dei responsabili non è infine evocabile una rinuncia alla solidarietà, la quale anzitutto presuppone (ex art. 1311 c.c., comma 2) che il creditore agisca nei confronti di uno dei condebitori solidali solo “per la parte di lui”, sicchè tale presupposto non ricorre se il trasportato abbia convenuto in giudizio solo il conducente (ovvero, comunque, il responsabile) dell’altro autoveicolo, domandando l’intero risarcimento.

Da tali principi la sentenza s’è discostata laddove non ha condannato i convenuti all’integrale risarcimento e va dunque cassata sul punto.

2.- Col secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., per avere il tribunale, in relazione alla domanda risarcitoria della E., ritenuto superata la presunzione di responsabilità concorrente dei conducenti senza adeguata motivazione.

Il motivo, inammissibile sotto il profilo della violazione di legge in relazione alle ragioni della affermata violazione, sarebbe infondato quand’anche fosse sostanzialmente inteso come denuncia del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, essendo la critica incentrata sull’apprezzamento delle risultanze probatorie, che esclusivamente compete al giudice del merito.

3.- Col terzo motivo la sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1203 e 2055 c.c., L. n. 990 del 1969, art. 19, comma 1, art. 112 c.p.c., nonchè per omessa e contraddittoria motivazione.

Il ricorrente si duole (in via come appresso gradata, sotto il profilo logico):

a) che, essendo titolare del diritto al risarcimento corrisposto dalla RAS il V., proprietario della vettura Alfa Romeo danneggiata, e non il L. che ne era solo il conducente, la RAS non avesse titolo alla rivalsa in surrogazione dei diritti del danneggiato ( V.) in quanto aveva versato l’importo al L., che non aveva titolo per riceverlo, “non essendo stato depositato alcun atto comprovante una eventuale cessione di tale diritto o una delega al suo esercizio” (pag. 43 del ricorso, capoverso) da parte del danneggiato V.;

b) che non sia stata detratta la franchigia di 500 unità di conto europee (Euro 516,46) cui alla L. n. 990 del 1969, art. 19, comma 2;

c) che non si sia tenuto conto, nel determinare il danno risarcibile a favore del L. (conducente dell’Alfa Romeo), del suo apporto causale colposo, limitando il risarcimento alla percentuale di apporto causale del P. (conducente della Renault);

d) che sia stata riconosciuta la rivalutazione monetaria benchè il debito del P. e della E. fosse “certamente” di valuta e non di valore.

3.1.- Nell’ordine:

a1) il primo profilo di censura è fondato in quanto della questione il tribunale non s’è fatto carico, benchè l’appello contenesse un espresso riferimento alla questione sub a), la cui soluzione nel senso prospettato dall’appellante avrebbe comportato il rigetto della domanda della Ras, che non avrebbe potuto surrogarsi nell’insussistente diritto del non assicurato ad ottenere il risarcimento dei danni riportati dall’autovettura che conduceva e che evidentemente è proprio solo del proprietario;

b1) fondato è anche il secondo, essendo il presupposto del pagamento da parte della RAS fondato sull’insussistenza della copertura assicurativa della Renault;

c1) il terzo profilo è fondato, giacchè la surrogazione non può avvenire che nel diritto al risarcimento del danneggiato, evidentemente insussistente in ordine alla percentuale di danno a lui stesso imputabile;

di) il quarto profilo è infondato: i ricorrenti non chiariscono perchè, a loro avviso, sia “certamente” di valuta un debito, che è invece certamente di valore.

4.- Col quarto motivo è dedotto ogni possibile vizio di motivazione in ordine alla liquidazione del danno da lesioni subite dalla terza trasportata.

4.1 – Anche tale motivo è fondato, essendo del tutto apodittica l’affermazione del tribunale in ordine alla condivisione dei risultati dell’indagine tecnica che aveva quantificato nel 3% gli esiti cicatriziali al volto della giovane, senza alcuna considerazione delle censure che alle conclusioni del c.t.u. ed alla sentenza che le recepiva aveva mosso l’appellante.

5.- Il quinto motivo, concernente la regolazione delle spese processuali anche del primo grado, è assorbito dalla cassazione della sentenza.

6.- All’accoglimento del ricorso nei limiti di cui sopra consegue la Cassazione della sentenza con rinvio allo stesso tribunale in persona di diverso giudicante, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il primo, per quanto di ragione il terzo, nonchè il quarto motivo del ricorso, dichiara inammissibile il secondo ed assorbito il quinto, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Lecce in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

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