Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15736 del 28/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 28/07/2016), n.15736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24290-2014 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Prefetto pèro

tempore elettivamente domicilito in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

F.C., F.L., F.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato MAURIZIO TERENZI giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 262/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del

18/03/2014, depositata il 14/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Maurizio Terenzi difensore dei controricorrenti che

ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Ministero dell’interno e la Prefettura di Gorizia propongono ricorso per cassazione contro F.C., L. e A., che resistono con controricorso, avverso la sentenza della corte di appello di Trieste che ha accolto l’impugnazione ed annullato l’ordinanza di confisca richiamando l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’o.i. di confisca del veicolo senza la necessaria copertura assicurativa (o del prezzo ricavato dalla sua alienazione) va emessa entro il termine perentorio di 120 giorni decorrente dalla scadenza del termine di dieci giorni entro il quale l’ufficio deve trasmettere il verbale di contestazione al Prefetto.

Era pacifico che l’accertamento dell’infrazione risaliva al 15.10.2009 per cui il termine scadeva il 22.2.2010.

Il ministero denunzia, con unico motivo, violazione degli artt. 193, 203, 204 e 210 C.d.S. e L. 689 del 1981, art. 2 perchè il termine di 190 giorni, decorrente non dalla data dell’accertamento ma dallo scadere del termine entro cui l’obbligo di pagamento del premio di almeno sei mesi deve essere adempiuto, ossia sessanta giorni dal verbale di accertamento, scadeva al 3 maggio 2010 posto che il 1 maggio era festivo ed il 2 maggio domenica.

La sentenza richiama Cass.16.5.2005 n. 10214, secondo la quale l’ordinanza ingiunzione di confisca del veicolo posto in circolazione senza la necessaria copertura assicurativa (o del prezzo ricavato dalla alienazione, ex art. 213 C.d.S., comma 3) va emessa ai sensi dell’art. 204 C.d.S. entro il termine perentorio di 120 giorni decorrente dalla scadenza del termine di dieci giorni entro il quale l’ufficio al quale appartiene l’organo accertatore deve trasmettere il processo verbale di contestazione e, nella specie, era pacifico che l’accertamento dell’infrazione risaliva al (OMISSIS).

Da tale data decorrevano i dieci giorni per la trasmissione del processo verbale al prefetto, il quale aveva 120 giorni per emettere l’ordinanza.

Il precedente invocato invocato dal ministero (Cass. 14.10.2009 n. 21881) non era applicabile riguardando il diverso caso della violazione dell’art. 97 C.d.S. in tema di circolazione di ciclomotore non rispondente alle prescrizioni indicate nel certificato di circolazione.

La censura andava rivolta a confutare tale statuizione mentre ribadisce apoditticamente una diversa tesi in contrasto con i canoni richiesti per l’ammissibilità del ricorso in cassazione.

In ogni caso vanno condivise le deduzioni del controricorso, non contestate sotto i vari profili prospettati, sia in relazione all’avvenuta cessione sia in ordine al pagamento della sanzione pecuniaria da parte del conducente del natante, obbligato in solido ed effettivo trasgressore.

Il ricorso va, pertanto, respinto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese in Euro 5200 di cui 5000 per compensi, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA