Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15736 del 18/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 18/07/2011, (ud. 13/04/2011, dep. 18/07/2011), n.15736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11149-2008 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato MORRICO ENZO, che la rappresenta e i

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.A.V., elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZALE DON MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato AFELTRA

ROBERTO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZEZZA

LUIGI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 342/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/04/2007 R.G.N. 1252/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato ROMEI ROBERTO per delega MORRICO ENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 15/3 – 17/4/07 la Corte d’Appello di Milano, pronunziando sull’impugnazione proposta da B.A. V. avverso la sentenza n. 1905/06 del giudice del lavoro del Tribunale dello stesso capoluogo lombardo che le aveva rigettato la domanda diretta all’accertamento dell’illegittimità della stipulazione con la società E Work s.p.a. del contratto di somministrazione per il periodo 4/7 – 30/9/05, riformò la sentenza gravata e dichiarò che tra l’appellante e la società utilizzatrice Poste Italiane era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 4/7/2005, condannando la stessa convenuta al pagamento delle retribuzioni maturate dalla richiesta del tentativo di conciliazione e alle spese del doppio grado di giudizio.

La Corte d’appello addivenne a tale decisione dopo aver rilevato che la società utilizzatrice Poste Italiane non aveva provato di aver realmente fatto ricorso, attraverso l’impiego della prestazione della B., alle sostituzioni poste a base del contratto di somministrazione a suo tempo stipulato con la società somministratrice E Work s.p.a., per cui un tale difetto di prova travolgeva anche il contratto a termine intercorso tra le Poste e la ricorrente, con la conseguenza che in applicazione della sanzione di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, comma 1, era da ritenere costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a carico della società utilizzatrice a decorrere dall’inizio della somministrazione (4/7/05), con obbligo della stessa appellata di riammetterla al lavoro e di pagarle le retribuzioni dalla data dell’inutile esperimento del tentativo di conciliazione (4/1/06). Per la cassazione della sentenza propongono ricorso le Poste Italiane s.p.a.

che affidano l’impugnazione a quattro motivi di censura.

Resiste con controricorso la B..

Entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si osserva che nessuna valenza può avere nel presente giudizio la copia del verbale dell’accordo sindacale prodotto in atti prima della discussione, in quanto trattasi di intese del 13/1/2006 che sono successive all’epoca di accertata instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato oggetto di causa.

In ogni caso, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 1, non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso.

1. Col primo motivo la ricorrente denunzia il vizio di omessa pronuncia su un punto decisivo per il giudizio sostenendo che la Corte d’appello di Milano ha omesso di pronunziarsi sull’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla sua difesa in quella fase di giudizio.

Ritiene questa Corte che il motivo è inammissibile. Tale censura integra una violazione dell’art. 112 c.p.c. e, quindi, una violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (nullità della sentenza e del procedimento) e non come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ed a maggior ragione come vizio motivazionale a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (attenendo quest’ultimo esclusivamente all’accertamento e valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, Cass. 9.4.1990, n. 2940; Cass. 27.3.1993, n. 3665). Infatti il vizio di omessa pronunzia, in quanto pretesamente incidente sulla sentenza pronunziata dal giudice del gravame, è passibile di denunzia esclusivamente con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (Cass. S.U. 14.1.1992, n. 369; Cass. 25.9.1996, n. 8468).

Si è, infatti, statuito (Cass. sez. 3 n. 12952 del 4/6/2007, conf. a Cass. sez. 3 n. 1196 del 19/1/2007) che “la decisione del giudice di secondo grado che non esamini e non decida un motivo di censura della sentenza del giudice di primo grado è impugnabile per cassazione non già per omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia e neppure per motivazione “per relationem” resa in modo difforme da quello consentito bensì per omessa pronuncia su un motivo di gravame. Ne consegue, quindi, che, se il vizio è denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 o n. 5 anzichè dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c., il ricorso si rivela inammissibile.

Se ne deduce che, non essendo stato prospettato il motivo, per le ragioni sopra illustrate, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e mancando il relativo quesito di diritto, lo stesso è inammissibile.

2. Col secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 414 c.p.c., nonchè l’omessa pronuncia.

Si sostiene che la domanda era riferita ad un presunto vizio del contratto per prestazioni di lavoro somministrato ricadente nella previsione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 22 per effetto del quale opera l’applicazione, in quanto compatibile, della normativa di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001 nei confronti dell’impresa somministrante e non certo nei confronti di quella utilizzatrice. Nei confronti di quest’ultima poteva essere fatta valere, secondo un tale assunto, solo la sanzione di cui all’art. 27 che è connessa alle violazioni di cui agli artt. 20 e 21, norme, queste ultime, che non erano state, però, invocate dalla lavoratrice. Il motivo è infondato.

In realtà, così come è dato rilevare dalla lettura delle conclusioni riportate nell’epigrafe della sentenza impugnata, la lavoratrice non si era limitata affatto a chiedere di verificare l’avvenuta stipula del contratto di somministrazione in violazione delle norme di legge e di contratto, ma aveva formulato, altresì, una specifica domanda direttamente nei confronti delle Poste per l’accertamento dell’avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato ordinario a far data dal 4/7/2005, per cui il giudice d’appello ha semplicemente valutato, come era sua prerogativa, la natura giuridica della domanda, pervenendo alla conclusione che non poteva ritenersi sufficiente l’indicazione nel contratto di somministrazione delle ragioni del ricorso ad una tale forma di accordo, sussistendo l’obbligo per la società utilizzatrice effettiva della prestazione, convenuta in giudizio, di assicurare che la stessa fosse in concreto corrispondente alle ragioni previste, verificabili dal lavoratore e dal giudice ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, comma 3. Inoltre, come è dato constatare dalla lettura del ricorso di primo grado, riportato nel testo del presente ricorso, la lavoratrice, nell’invocare il diritto al riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con le Poste Italiane s.p.a., si doleva della natura niente affatto temporanea della sua assunzione e, a tal fine, denunziava l’intento fraudolento dello strumento contrattuale adoperato, richiamando la portata del principio generale stabilito dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 28.

Deve, quindi, escludersi che il giudice d’appello sia incorso nel denunziato vizio di ultrapetizione nel momento in cui ha ritenuto di poter applicare le disposizioni normative di cui al D.Lgs. n. 276 del 1903 in materia di contratto di somministrazione irregolare nei confronti della società utilizzatrice Poste Italiane s.p.a., citata in giudizio anche per la lamentata violazione di tali precetti normativi.

3. Col terzo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20 sostenendosi che la norma non esige che si introducano nel contratto di somministrazione ragioni ulteriori (quali ad esempio l’indicazione nominativa del lavoratore sostituito) rispetto a quelle normativamente previste di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, la cui indicazione è di per sè sufficiente per la validità del contratto e, pertanto, il loro semplice richiamo nel relativo testo può ritenersi sufficiente per considerare individuata la causale del negozio. Nel contempo, a conforto di tale assunto, la ricorrente cita la possibilità, offerta dall’art. 25 del CCNL 11/7/2003, punto 2^, di far ricorso al lavoro temporaneo per la ” sostituzione dei lavoratori assenti per aspettativa, congedo, ferie, partecipazione a corsi di formazione ovvero malattia e temporanea inidoneità a svolgere la mansione assegnata” e spiega che, nel caso di specie, l’invio in missione presso l’utilizzatore del personale è stato disposto proprio alla stregua di tale norma collettiva settoriale che consente il ricorso al lavoro somministrato considerando le ferie quale fenomeno collettivo.

A conclusione del motivo la ricorrente pone, perciò, il seguente quesito di diritto: – In caso di ricorso alla somministrazione di manodopera per “sostituzione dei lavoratori assenti per aspettativa, congedo, ferie, partecipazione a corsi di formazione ovvero malattia e temporanea inidoneità a svolgere la mansione assegnata” ex art. 25 CCNL 11.7.2003, in assenza di una specifica norma, non è richiesta la indicazione nominativa del lavoratore sostituito.

4. Col quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27 sostenendosi che il tabulato prodotto, il cui contenuto costituiva anche oggetto di richiesta di prova testimoniale, dava contezza del fatto che ai fini sostitutivi del personale non era stato mai utilizzato un numero di lavoratori somministrati, in media giornaliera, superiore a quello dei lavoratori in organico a tempo indeterminato e che, purtroppo, il giudice d’appello non aveva tenuto conto del fatto che i dati confermavano la sussistenza dei presupposti previsti dal contratto collettivo, oltre che dalla legge, legittimanti il ricorso alla somministrazione di manodopera.

Il motivo si conclude col seguente quesito di diritto: “Ai sensi dell’art. 2697 c.c. in assenza di contestazioni, ai fini della sussistenza dell’esigenza di lavoratori in ferie posta a fondamento del ricorso al lavoro somministrato, assolve l’onere della prova l’utilizzatore che fornisce dati dai quali risulta che il numero complessivo dei lavoratori a tempo indeterminato in ferie è stato in media di gran lunga inferiore al numero dei lavoratori somministrati addetti”.

Osserva la Corte che gli ultimi due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto entrambi contengono il chiaro riferimento ai presupposti previsti dal contratto collettivo di settore per il ricorso al lavoro somministrato con particolar riguardo alle varie ipotesi di sostituzione del personale, al punto che nel quesito, formulato col terzo motivo di censura, è posto l’accento sulla portata della norma collettiva di cui all’art. 25 del ccnl 11.7.2003, punto 2^. Tuttavia, non può trascurarsi di osservare che in spregio a quanto previsto dall’art. 369 c.p.c. la ricorrente non si è premurata di depositare il testo integrale del contratto collettivo richiamato a sostegno dei suddetti motivi di censura. Si concretizza, in tal modo, una evidente causa di improcedibilità, atteso che le questioni poste non possono prescindere dalla disamina della normativa collettiva di riferimento, espressamente richiamata a sostegno di entrambi i motivi di censura.

Si è, infatti, statuito (Cass. sez. lav. n. 15495 del 2/7/2009) che “l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda – imposto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella nuova formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – non può dirsi soddisfatto con la trascrizione nel ricorso delle sole disposizioni della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure alla sentenza impugnata, dovendosi ritenere che la produzione parziale di un documento sia non solamente incompatibile con i principi generali dell’ordinamento e con i criteri di fondo dell’intervento legislativo di cui al citato D.Lgs. n. 40 del 2006, intesi a potenziare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, ma contrasti con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dall’art. 1362 cod. civ. e seguenti e, in ispecie, con la regola prevista dall’art. 1363 cod. civ., atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva della questione che interessa”.

Si è, altresì, precisato (Cass. sez. lav. Ordinanza n. 11614 del 13/5/2010) che “l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è soddisfatto solo con il deposito da parte del ricorrente dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, senza che possa essere considerata sufficiente la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte dei giudizio di merito in cui sia stato effettuato il deposito di detti atti o siano state allegate per estratto le norme dei contratti collettivi. In tal caso, ove pure la S.C. rilevasse la presenza dei contratti e accordi collettivi nei fascicoli del giudizio di merito, in ogni caso non potrebbe procedere al loro esame, non essendo stati ritualmente depositati secondo la norma richiamata”.

Tra l’altro, una tale produzione si rendeva vieppiù necessaria in considerazione del fatto che il giudice d’appello aveva verificato, con apprezzamento di merito incensurabile, in quanto sorretto da congrua motivazione, che i dati prodotti consentivano di appurare che l’azienda era in grado di fronteggiare la situazione con strumenti idonei anche diversi dalle sostituzioni, per cui non vi era la prova che essa avesse fatto ricorso al sistema delle sostituzioni nel momento in cui si avvaleva della prestazione lavorativa della B..

L’inesistenza di un valido motivo di censura in ordine al risarcimento del danno rende estranea al presente giudizio la questione dell’applicabilità della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, cui la società ricorrente ha fatto riferimento nella memoria ex art. 378 c.p.c.. Il ricorso va, quindi, rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio nella misura di Euro 2500,00 per onorario, oltre Euro 40,00 per esborsi, nonchè IVA, CPA e spese generali ai sensi di legge.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA