Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15736 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. III, 02/07/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 02/07/2010), n.15736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POLLO ARTE DI TESTA ALDO & C SAS, (già POLLO AR.TE s.n.c. di

Testa Adolfo & C), (OMISSIS), in persona dell’amministratore e

legale rappresentante Sig. T.A., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONTE SANTO 2, presso lo studio dell’avvocato ROMEO

FULVIO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI SPA in Liquidazione Coatta

Amministrativa, (OMISSIS), in persona del Commissario Liquidatore

avv. I.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

DEL FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato PALMERI GIOVANNI, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona del

Direttore Servizio Affari Legali avv. L.G.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 16, presso lo

studio dell’avvocato GARCEA FRANCO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONIELLI D’OULX LUIGI giusta delega a

margine del controricorso;

NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI SPA, RIASSICURAZIONI e CAPITALIZZAZIONI,

già Praevidentia S.P.A., (OMISSIS), in persona del suo Procuratore

speciale avv. T.B., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA F.M. POGGIOLI 1, presso lo studio dell’avvocato ROGANI RAFFAELE,

che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2752/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione 2^ Civile, emessa il 7/01/2005, depositata il 16/06/2005;

R.G.N. 4528/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

08/06/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato Rodolfo PAMPALONI per delega avv. Fulvio ROMEO;

udito l’Avvocato Raffaele ROGANI;

udito l’Avvocato Giovanni PALMERI;

udito l’Avvocato Franco GARCEA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per la inammissibilità e in

subordine il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- In esecuzione della sentenza della corte d’appello di Torino n. 886/94 la Pollo Arte s.n.c. di Testa Aldo & C. (in seguito Pollo s.n.c.) versò all’Inail – che aveva agito nei confronti dei responsabili di un incidente stradale (fra i quali appunto la Pollo s.n.c.) in rivalsa di quanto corrisposto ai danneggiati ed agli altri aventi diritto – la somma di L. 188.397.938.

Assicuratrice dell’autocarro della Pollo era la Tirrena Assicurazioni s.p.a. posta in liquidazione coatta amministrativa nel 1993, in pendenza del giudizio di appello.

2.- Di tale somma la Pollo s.n.c. richiese il pagamento, con atto di citazione notificato il 10.11.1998, alla Nuova Tirrena s.p.a., in nome e per conto della Consap s.p.a., alla Tirrena Assicurazioni s.p.a. in l.c.a. ed alla Reale Mutua Assicurazioni, che “pagò solo i danni dovuti alle parti private nella misura di L. 100 milioni”.

Il ricorso così continua nell’esposizione del fatto: “il tribunale di Roma, con sentenza n. 34824 del 5.10.2001, ritenne che la sentenza della corte d’appello di Torino non avesse efficacia di giudicato opponibile L. n. 990 del 1969, ex art. 25, alla Reale Mutua quale impresa designata per F.G.V.S., poichè quest’ultima non ebbe notizia del processo dopo la riassunzione; ritenne altresì che la società attrice non avesse provato di aver pagato l’Inail e quindi che non avesse provato la fonte del proprio credito; dichiarò inammissibile la domanda nei confronti della Nuova Tirrena un l.c.a. perchè avrebbe dovuto essere (proposta) davanti al giudice fallimentare; compensò per intero le spese legali tra le parti.

La Pollo Ar.te propose appello innanzi alla corte d’appello di Roma.

La corte d’appello così decise:” a) in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la s.p.a. Nuova Tirrena carente di legittimazione passiva;

b) conferma nel resto la sentenza appellata nei sensi di cui in motivazione;” Seguono le statuizioni sulle spese, riportate in ricorso.

3.- Avverso detta sentenza della corte d’appello di Roma (n. 2752/2005) la Pollo s.n.c. ricorre per cassazione.

Resistono con distinti controricorsi la società Reale Mutua Assicurazioni e la Compagnia Tirrena di Assicurazioni s.p.a. in liquidazione.

Tutte le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il ricorso è inammissibile per più ragioni.

2.- L’indicazione dei fatti di causa è gravemente carente.

Manca totalmente qualsivoglia riferimento alle posizioni assunte dalle parti, alle ragioni della decisione del tribunale, ai motivi dell’appello, mentre le rationes decidendi della sentenza impugnata sono solo parzialmente evincibili dalla parte del ricorso dedicata ai motivi.

La descrizione della vicenda processuale è rimessa alle integralmente richiamate difese svolte nei precedenti atti (così il ricorso, a pagina 2); tanto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che, com’è noto, deve essere redatto in modo da consentire alla corte la conoscenza dei fatti della causa indipendentemente dalla lettura degli atti processuali.

Il ricorso non soddisfa quindi il requisito di ammissibilità posto dall’art. 366 c.p.c., n. 3.

3.- Del pari insoddisfatto è il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, che prescrive che il ricorso contenga, a pena di inammissibilità, “i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano”.

Questo innanzitutto presuppone che si faccia riferimento non solo a quello che la corte d’appello ha deciso, ma anche alle ragioni per le quali ha deciso in un certo modo, giacchè i motivi per i quali si domanda la cassazione di una sentenza che si assuma errata in diritto o affetta da vizio della motivazione non possono essere evidentemente colti se non si chiarisca quale sia l’errore di diritto e quale il vizio della motivazione.

Nella specie, assolutamente non lo sono.

3.1.- Quello che può essere identificato come il primo motivo di ricorso consta in una sottolineatura in grassetto alla non numerata sesta pagina del ricorso, dove testualmente si legge: ” si impugna espressamente tale motivazione che pare (n.d.e.: errata) in fatto e in diritto per le ragioni e violazioni normative sotto indicate”.

Senonchè la parte riportata prima di tale affermazione concerne un passo di pagina 9 della sentenza con il quale la corte d’appello aveva escluso, con considerazioni favorevoli all’appellante, in questa sede ricorrente, che vi fosse stato mutamento di causa petendi in appello. La parte riportata dopo consiste in richiami di giurisprudenza di legittimità che prescindono dalla motivazione della sentenza.

Le norme di cui si assume la violazione non sono indicate e del vizio della motivazione – che può concernere solo una quaestio facti – non v’è cenno.

3.2.- Il secondo motivo, all’ottava pagina della sentenza, consta nell’affermazione seguente: parimenti errato, e si impugna espressamente, per violazione delle norme sotto indicate, il passaggio della gravata sentenza in cui è scritto che non la Nuova Tirrena s.p.a. ma la Praevidentia s.p.a. era cessionaria del portafoglio, e soltanto per alcuni rami dell’attività assicurativa, tra i quali è espressamente escluso quello della r.c.a..

Vi si afferma che la Praevidentia non è altro che la Nuova Tirrena, ma non è indicata alcuna norma di diritto di cui si assume la violazione.

3.3.- Sotto i numeri 3, 4 e 5 del ricorso non è denunciata nè violazione di norme di diritto nè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione: dunque, nessuno dei vizi per i quali l’art. 360 c.p.c., ammette il ricorso per cassazione, che è un giudizio a critica vincolata.

3.4.- Al numero 6 del ricorso si impugna il capo della gravata sentenza relativo alla prescrizione della domanda di rimborso in via di regresso formulata dalla ricorrente (pagg. 13 e segg. della sentenza resa dalla Corte d’Appello di Roma). La Corte d’Appello di Roma ha ritenuto applicabile o il termine annuale or nella migliore delle ipotesi, il termine biennale di cui all’art. 2947 c.c.. Vi si sostiene che sembrerebbe applicabile l’art. 2953 c.c., sicchè il termine di prescrizione sarebbe decennale per tutti i convenuti, trattandosi di obbligazione ex delicto.

Ma a pagina 9 della sentenza impugnata si afferma che la L. n. 39 del 1977, art. 13, non crea una nuova azione di regresso a favore dell’assicurato, azione che comunque scaturisce dal rapporto contrattuale di assicurazione.

Di tale osservazione la ricorrente non si fa carico, con la conseguenza che i suoi rilievi non costituiscono una censura della ratio decidendi della sentenza impugnata, ma integrano una mera prospettazione. Non costituiscono, dunque, un motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c..

4.- Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorari per la Nuova Tirrena s.p.a. ed in Euro 4.700,00 di cui Euro 4.000,00 per onorari per la Compagnia Tirrena di Assicurazioni s.p.a. in liquidazione, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

 

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