Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15735 del 28/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 28/07/2016), n.15735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9346-2015 proposto da:

C.F., D.B., DO.CA., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CATTARO 28, presso lo studio dell’avvocato

PAOLA ANGOTTI, rappresentati e difesi dall’avvocato LEONARDO RANIA

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 437/2013 V.G. della CORTE D’APPELLO di SALERNO

dell’i /07/2014, depositata il 03/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Presidente Relatore Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO

Il consigliere della Corte d’appello di Salerno designato ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3 dichiarava improponibile la domanda di equa riparazione presentata da C.F., D.B. e Do.Ca., per non essere stata documentata la definitività della sentenza emessa all’esito del giudizio presupposto, svoltosi innanzi al Tribunale di Cosenza. L’opposizione ex art. 5-ter cit. Legge proposta dei ricorrenti era respinta dalla medesima Corte d’appello, in composizione collegiale, con decreto del 3.10.2014. A base della decisione la duplice circostanza che la copia della sentenza con l’annotazione della cancelleria, che ne attestava il passaggio in giudicato alla data dell’11.10.2012, era stata prodotta solo nella fase di opposizione, e che ad ogni modo tale attestazione non dimostrava il passaggio in giudicato, la cui verifica spettava al giudice e non al cancelliere. Nello specifico, rilevava la Corte salernitana, non era dato comprendere a quale data quest’ultimo avesse fatto riferimento nell’attestare il giudicato formale.

Per la cassazione di tale decreto C.F., D.B. e D.C. propongono ricorso, affidato a un solo motivo.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (ma vedi bene nello svolgimento della censura il richiamo, in particolare, alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4) e l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

La Corte d’appello, si sostiene, ha erroneamente respinto l’opposizione sull’inesatto presupposto che non risultasse alcuna attestazione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Cosenza, ma emergesse soltanto l’annotazione del deposito della sentenza stessa in cancelleria. Al contrario, nel fascicolo di parte erano state prodotte le copie conformi di detta sentenza, così come notificate al difensore della parte odierna ricorrente il 27.7.2012. Pertanto, tale decisione era divenuta definitiva con lo spirare del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., e la certificazione del cancelliere di passaggio in giudicato 1’11.10.2012 era corretta, al netto della sospensione feriale dei termini.

Infine, la Corte d’appello anzichè dichiarare improponibile la domanda avrebbe dovuto invitare la parte ricorrente ad integrare la documentazione, se ritenuta non sufficiente, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, che richiama l’applicazione dei primi due commi dell’art. 640 c.p.c. 2. – Il motivo è fondato.

L’esame diretto degli atti (cui questa Corte ha accesso trattandosi di verificare l’esistenza d’un error in procedendo) conferma la produzione della copia notificata della sentenza emessa all’esito del processo presupposto. Questa, insieme con la predetta certificazione di cancelleria, avrebbe consentito alla Corte territoriale di desumere l’avvenuto passaggio in giudicato della decisione.

Non solo, ma deve rimarcarsi, altresì, che soggiace al termine perentorio stabilito dalla L. n. 89 del 2001, art. 4 unicamente il deposito nella cancelleria della Corte d’appello adita di un ricorso avente i requisiti di cui all’art. 125 c.p.c., richiamato dall’art. 3, comma 1 cit. legge, non anche il deposito della relativa documentazione di sostegno, sia essa relativa ai requisiti di ammissibilità o di fondatezza della domanda. Pertanto, tale documentazione ben può essere prodotta per la prima volta nella fase di opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter indipendentemente dalla concessione di un apposito termine.

3. – Il decreto impugnato va dunque cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Salerno, che provvederà sia a decidere la domanda nel merito sia a regolare le spese di cassazione.

4. – Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal pagamento del contributo unificato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Salerno, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016

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