Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15735 del 18/07/2011

Cassazione civile sez. III, 18/07/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 18/07/2011), n.15735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15948-2009 proposto da:

D.G.A. (OMISSIS), considerato domiciliato “ex

lege” in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato DI GIUSEPPE ASCANIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell’avvocato RANUZZI

LIVIA, rappresentato e difeso dall’avvocato BATTISTI PIETRO giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 94/2009 del TRIBUNALE di PESCARA, emessa il

20.11.2008, depositata il 27/01/2009; R.G.N. 4639/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l’Avvocato DI GIUSEPPE ASCANIO;

udito l’Avvocato MORONI IGNAZIO per delega Avvocato BATTISTI PIETRO.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 27 gennaio 2009, notificata in data 27 aprile 2009, il Tribunale di Pescara ha confermato la decisione del locale giudice di pace del 16 maggio 2005, che aveva condannato il condominio di (OMISSIS) al pagamento di Euro 1.665,02 a titolo di risarcimento dei danni derivati all’attore S.F. da alcune infiltrazioni di acqua provenienti dalla copertura del vano scala dell’edificio condominiale.

La decisione di primo grado era stata impugnata dall’avv. D. G.A., il quale – da solo – aveva proseguito il giudizio nella sua qualità di condomino.

Decidendo sull’appello proposto dal D.G., il giudice di appello richiamava integralmente le argomentazioni svolte dal primo giudice, confermate dalle dichiarazioni testimoniali e dalla documentazione fotografica prodotta.

La quantificazione dei danni operata dal giudice di pace, ha osservato il Tribunale, appariva in tutto conforme alla documentazione allegata dalla parte attrice, rappresentata dalla fattura della ditta che aveva eseguito le riparazioni e dal preventivo esibito. Il criterio di valutazione adottata appariva inoltre pienamente giustificato alla luce della comune esperienza e delle fotografie prodotte.

Avverso la decisione di secondo grado il D.G. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da ventidue motivi, illustrati da memoria.

Entrambe le parti hanno discusso la causa alla udienza odierna.

Il Collegio ha raccomandato la motivazione semplificata della sentenza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dall’avv. D.G. è inammissibile per carenza del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti della causa, di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, il quale ha lo scopo di consentire l’individuazione della fattispecie concreta sussumibile in quella astratta di cui alla sentenza impugnata ed alle censure alla stessa mosse.

Il ricorso è composto dalla riproduzione fotografica di tutti gli atti di causa (che vanno dagli atti del giudizio di primo grado, ai verbali di causa, fino alla decisione impugnata) e dalla enunciazione di ventidue motivi di ricorso riguardanti sia vizi della motivazione che violazione di norme di legge.

La prescrizione contenuta nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente si limiti – come appunto è avvenuto nel caso di specie – ad una brevissima ed insufficiente narrativa della vicenda processuale, integrandone il contenuto mediante “spillatura” al ricorso di copia della sentenza impugnata e degli atti del giudizio di primo e secondo grado, in quanto lo scopo della disposizione consiste appunto nel permettere a questa Corte l’immediata percezione delle censure sollevate, senza necessità di ricorrere ad altri atti del processo, sia pure allegati al ricorso. (Cass. 27 febbraio 2009 n. 4823).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno evidenziato che una simile tecnica espositiva non assolve al detto requisito (Cass. S.U., n. 16628 del 2009 con riferimento ad un ricorso assemblato; cfr. Cass. 15180 del 2010).

Si vedano, inoltre, ispirate alla stessa oramai consolidata logica, Cass, sez.un. (ord.) 9 settembre 2010, Cass. (ord.) n. 20393 del 2009 con riferimento alla ipotesi dell’ assemblaggio di atti in sequenza cronologica ed in copia fotostatica (cfr. Cass. (ord.) 15631 del 2010, (ord.) 13935 del 2010, Cass. n. 13934 del 2010, (ord.) 1547 del 2011, (ord.) n. 2281 del 2010, 23384 del 2010, (ord.) 12806 del 2010, (ord.) 13932 del 2010, fino alle ultime decisioni in materia di inammissibilità del ricorso ottenuto mediante spillatura.

Il ricorso deve, pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.400,00 (millequattrocento/00) di cui Euro 1.200,00(milleduecento/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2011

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