Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15735 del 07/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 07/06/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 07/06/2021), n.15735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 01128/2014 R.G. proposto da:

Società Impianti e Rappresentanze Tecniche S.I.R.T. di

R.G. & c. s.n.c., (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, e R.G. (C.F. (OMISSIS)),

rappresentati e difesi dall’avv. Domenico Boniello, elettivamente

domiciliati presso lo studio dell’avv. Massimiliano Battistelli, in

Roma, viale del Vignola 73;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello

Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma, via

dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 385/48/2012 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, depositata il giorno 12 novembre 2012.

Sentita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 23

febbraio 2021 dal Consigliere Giuseppe Fichera.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Società Impianti e Rappresentanze Tecniche S.I.R.T. di R.G. & c. s.n.c. (di seguito breviter SIRT) e il suo legale rappresentante R.G., impugnarono talune cartelle di pagamento, relative ad IVA ed IRAP per gli anni d’imposta dal 1996 al 2004, notificate da Equitalia Polis s.p.a..

L’impugnazione venne respinta in primo grado; proposto appello dai soccombenti, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza resa il giorno 12 novembre 2012, lo dichiarò inammissibile.

Avverso la detta sentenza SIRT e R.G. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre mezzi, cui ha risposto con controricorso l’Agenzia delle entrate.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso SIRT e R.G. eccepiscono la nullità della sentenza impugnata, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 14 e 53, poichè la commissione tributaria regionale non ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione, pure parte del giudizio di primo grado insieme all’ente impositore, unico destinatario della notifica dell’atto di appello.

1.1. Il motivo è infondato.

Invero, l’orientamento di questa Corte è fermo nel ritenere che nel caso in cui il giudizio di appello sia stato introdotto in violazione dell’art. 331 c.p.c., e la relativa nullità non sia stata rilevata nè dalle parti nè dal giudice, tale violazione può essere fatta valere dalle parti (compresa quella che introdusse l’appello), con ricorso principale o incidentale avverso la sentenza conclusiva del gravame, soltanto qualora la medesima violazione abbia riguardato una situazione di litisconsorzio necessario iniziale (art. 102 c.p.c.), o di litisconsorzio necessario processuale determinata dall’ordine del giudice (art. 107 c.p.c.), atteso che soltanto in tali casi, a differenza di ogni altra ipotesi di violazione dell’art. 331 c.p.c., non può operare la regola dell’art. 157 c.p.c., comma 3 – a tenore della quale la nullità di un atto processuale non può essere invocata dalla parte che vi ha dato causa -, trattandosi appunto di violazioni rilevabili d’ufficio anche in sede di legittimità (Cass. 30/08/2018, n. 21381).

E nella vicenda che ci occupa non è controverso, da un lato, che l’appello avverso la sentenza di primo grado venne proposto dagli odierni ricorrenti soltanto nei confronti dell’Agenzia delle entrate e non di Equitalia Polis s.p.a. e, dall’altro lato, che la causa in esame non rientra – alla luce della giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. 28/04/2017, n. 10528; Cass. 07/05/2014, n. 9762; Cass. 02/02/2012, n. 1532) – tra quelle in cui vi è litisconsorzio necessario iniziale tra l’ente impositore e il concessionario della riscossione.

2. Con il secondo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, nonchè vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poichè la commissione tributaria regionale ha omesso di motivare in ordine alle ragioni che l’hanno indotta a ritenere valide le notifiche delle cartelle di pagamento impugnate.

2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto i ricorrenti, per un verso, intendono sottoporre ad una rinnovata valutazione l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito in ordine alla validità delle notifiche oggetto di contenzioso, e per altro verso, omettono di indicare specificatamente in quale atto processuale siano state articolate le censure puntualmente riportate in ricorso, concernenti ciascuna delle ridette notifiche, così impedendo alla Corte di apprezzare l’esatto contenuto dei lamentati vizi del procedimento di notificazione.

3. Con il terzo motivo lamentano la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), atteso che il giudice di appello non si è pronunciato sulle eccezioni di decadenza della pretesa impositiva e di prescrizione dei tributi, pure sollevate dall’appellante.

3.1. Il motivo è manifestamente infondato, considerato che il giudice d’appello, dopo avere accertato la validità di tutte le notifiche concernenti le cartelle impugnate, ha ritenuta assorbita ogni altra doglianza, avuto riguardo all’inammissibilità di tutte quelle eccezioni non tempestivamente formulate entro il termine per l’impugnazione, decorrente com’è noto sempre dall’intervenuta notifica delle cartelle.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti dei ricorrenti del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, ove dovuto.

PQM

Respinge il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese sostenute dalla controricorrente, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021

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