Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15735 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. III, 02/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 02/07/2010), n.15735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA PER LE STRADE – ANAS, CF (OMISSIS) in

persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma,

Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato,

che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

TORO ASSICURAZIONI s.p.a., CF (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, domiciliato in Venezia Mestre, Via Manin n. 27,

presso lo studio dell’avv. Polina Paolo;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 1374/05

decisa in data 22 giugno 2005 e depositata in data 10 agosto 2005;

Udita la relazione del Consigliere Dott. Giancarlo Urban;

udito il P.M. in persona del Cons. Dr. APICE Umberto che ha concluso

per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giorno (OMISSIS), alle ore 2,30 circa, lungo la S.S. (OMISSIS), all’altezza del Km (OMISSIS), in territorio extraurbano del Comune di (OMISSIS) ((OMISSIS)), Z.R., alla guida dell’autovettura Volvo 740 Tg (OMISSIS), di proprietà di B.L. ed assicurata con la Toro Ass.ni s.p.a., procedendo con direzione di marcia Rovigo-Ferrara, con a bordo, come passeggeri, V. M., A.A. e I.F., procedendo a velocità sostenuta, probabilmente a causa della nebbia, non si avvide di una curva ed invece di svoltare a destra proseguì la marcia andando ad urtare con la parte anteriore della fiancata sinistra contro il guardrail posto sulla sinistra rispetto alla sua direzione di marcia. L’auto proseguì la sua corsa strisciando lungo il guard-rail, piegò un paletto verticale di sostegno del sicurvia dal quale si staccò un elemento della lunghezza di 6 metri che andò a conficcarsi nella parte anteriore della Volvo, trapassandola per tutta la lunghezza e fuoriuscendo dal bagagliaio posteriore.

Nell’incidente perse la vita il V. e riportò gravissime lesioni la I., alla quale venne amputata la gamba sinistra. La polizia stradale intervenuta accertò che l’elemento del guardrail penetrato nell’abitacolo, prima di staccarsi era fissato all’elemento successivo ed al paletto di sostegno con un solo bullone invece che con i nove regolamentari. A seguito del sinistro venne aperto un procedimento penale a carico dello Z., che patteggiò la pena ex art. 444 c.p.p.. Nel frattempo la Toro Assicurazione s.p.a.

aveva, in via transattiva, risarcito i danni ai trasportati versando agli eredi V. L. 125.000.000 ed alla I. L. 200.000.000.

La Toro Ass.ni s.p.a., dopo aver tentato di raggiungere un accordo con l’ANAS, ritenuta responsabile del sinistro per la cattiva manutenzione del guardrail, con citazione notificata il 5 giugno 1992, la convenne in giudizio avanti al Tribunale di Rovigo, dichiarando di surrogarsi nelle ragioni dei danneggiati, e ne chiese la condanna al rimborso delle somme versate.

Su eccezione dell’ANAS, il Tribunale di Rovigo dichiarò la propria incompetenza in favore del Tribunale di Venezia, avanti al quale la TORO riassunse la causa. In tale sede l’ANAS negò ogni sua responsabilità e la esistenza di nesso causale tra la condotta addebitata e l’evento.

Con la sentenza pubblicata il 23 marzo 2001 il Tribunale di Venezia rigettava la domanda, compensando le spese di causa, sul rilievo che la parte attrice non aveva dimostrato di aver pagato ai danneggiati l’indennità in quanto gli atti di transazione non risultavano sottoscritti per quietanza.

Con sentenza del 10 agosto 2005 la Corte d’Appello di Venezia in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava l’ANAS al pagamento in favore della Toro Ass.ni dell’ importo di Euro 88.611,09 oltre interessi; compensava le spese al 505. La Corte d’Appello riteneva che il sinistro fosse attribuibile per il 50% alla imprudente condotta di guida dello Z. e quindi liquidava in favore della compagnia di assicurazioni il 50% di quanto sborsato a titolo di indennizzo.

Propone ricorso per Cassazione l’ANAS con due motivi.

La Toro Assicurazioni s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c., non essendo configurabile un obbligo di custodia nei riguardi di beni facenti parte del demanio pubblico; al contrario sarebbe configurabile una responsabilità per fatto illecito altrui (art. 2043 c.c.) ma sarebbe spettato al danneggiato dare la prova del fatto illecito per la presenza di una situazione di pericolo avente i caratteri della non visibilità e della imprevedibilità. Al contrario, il sinistro ebbe luogo a causa della sconsiderata condotta di guida tenuta dal conducente dell’auto.

In relazione al motivo sollevato, si tratta di verificare se in ordine alla richiesta di risarcimento dei danni determinati da una situazione di pericolosità esistente nella strada, per la presenza di insidie o di trabocchetti o di qualsiasi altra situazione di rischio per la sicurezza, si debba far capo alla norma speciale che aggrava la responsabilità del soggetto agente cui si imputa il danno (nella specie l’ANAS, custode del demanio stradale) o se invece si possa far capo alla norma generale del neminem laedere e privilegiare la presenza della insidia o del trabocchetto, secondo le note della imprevedibilità (nota soggettiva che attiene alla conoscenza del pericolo) o della imprevenibilità (nota oggettiva del rischio come fattore determinante dell’incidente).

La questione, largamente trattata in dottrina e in giurisprudenza, ha trovato una ragionevole soluzione a partire dalla pronuncia della Corte Costituzionale nella sentenza n. 156 del 10 maggio 1999, che ha mantenuto fermo l’impianto codicistico degli artt. 2043 e 2051 c.c., in correlazione con il concorso di colpa della vittima, proponendone una lettura di ragionevolezza costituzionale. E’ da tale decisione interpretativa di rigetto, che questa Corte ha tratto spunto per enunciare principi evolutivi di diritto, sino alla sentenza del 15 giugno 2006 n. 15383, la quale per la ricchezza degli argomenti, costituisce un punto di arrivo sistematico, indispensabile per la soluzione della problematica in esame.

Secondo l’azienda ricorrente il giudice dell’appello avrebbe compiuto un error in procedendo applicando la disciplina speciale dell’art. 2051 c.c., sul rilievo che non sarebbe ipotizzabile la responsabilità ai sensi della suddetta norma quando i danni derivino da una attività’ di utilizzazione della cosa da parte del danneggiato, essendo la responsabilità’ del custode riferibile solo ai danni cagionati dalla cosa medesima per sua intrinseca natura ovvero per l’insorgenza in essa di agenti dannosi e non da comportamenti di chi detiene la cosa o di terzi utilizzatori.

La indicata sentenza di questa Corte pone in evidenza due importanti punti sistematici, di interpretazione e di adattamento della norma alla fattispecie concreta: a) il primo punto, sistematico interpretativo, definisce la natura oggettiva della responsabilità imputata al custode ai sensi dell’art. 2051 c.c., in relazione al danno ingiusto derivato dalla cosa in custodia. Tale interpretazione non urta contro la ricostruzione unitaria della fattispecie dell’illecito civile, ma evidenzia un orientamento più favorevole alla vittima, che aggrava l’onere probatorio del soggetto agente (il custode) consentendo, come causa di esonero, la rigorosa prova del caso fortuito. Il caso fortuito rompe infatti il nesso di causalità, mentre non incide sulla imputabilità soggettiva, che nella colpa oggettiva è presunta; b) il secondo punto, sempre sistematico interpretativo, concerne la precisazione concettuale del custode, come titolare del potere di custodia (di diritto ma anche come disponibilità di fatto), ed è potere funzionale, potere esigibile, ma tale funzione ed esigibilità deve essere valutata in concreto, e non tradursi in un principio astratto di esenzione di una parte forte (concessionario di autostrada, ente pubblico territoriale con gestione della rete stradale di appartenenza, o di altro servizio pubblico o di bene demaniale). Questo potere di accertamento della qualità e quantità di custodia, appartiene alla cognizione del giudice che deve applicare la norma ed il suo ambito, senza creare posizioni di vantaggio per la parte danneggiante, ma secondo un prudente apprezzamento delle circostanze e tenendo conto che la norma pone un rilevante onere della prova a carico della parte che risponde della responsabilità oggettiva.

In relazione a tali punti decisivi, la Corte d’Appello ha correttamente applicato i principi di cui sopra, avuto riguardo alla giurisprudenza sopra citata. In concreto, risulta che la precaria sistemazione del guardrail fu causa concorrente del grave sinistro in assenza di dimostrazione del caso fortuito e quindi della impossibilità per il custode di intervenire tempestivamente per neutralizzare il pericolo rappresentato dallo stesso guardrail. La conclusione alla quale perviene il giudice del merito, quindi, risulta esatta, con il conseguente rigetto del motivo.

Con il secondo motivo si denuncia la omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, nel senso che la impropria collocazione del guardrail avrebbe concorso a causare l’evento. Tale valutazione sarebbe incongrua, posto che l’evento sarebbe avvenuto anche se il guardrail fosse stato correttamente fissato al palo di sostegno.

Il motivo riguarda una valutazione del merito della causa, e quindi si sottrae al sindacato di legittimità, in presenza di congrua ed adeguata motivazione.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

 

 

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