Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15734 del 28/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 28/07/2016), n.15734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30291-2014 proposto da:

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, via Ludovisi

36, presso lo studio dell’avvocato COTRONEO ATTILIO, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1203/2012 R.E.R. della CORTE D’APPELLO di

CATANZARO del 25/11/2013, depositata il 03/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato Roda Ranieri (delega avvocato Attilio Cotroneo)

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO

Con ricorso del 24.7.2012 P.D. adiva la Corte d’appello di Catanzaro per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento d’un equo indennizzo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 in relazione alla durata irragionevole di una procedura esecutiva mobiliare che egli aveva promosso nel 1998. Precisava che nel corso di quest’ultima si era svolto un giudizio di opposizione, ad istanza della parte debitrice, estinto per mancata riassunzione e che contro la sentenza dichiarativa dell’estinzione del processo esecutivo era ancora pendente il giudizio d’appello innanzi alla Corte distrettuale di Reggio Calabria.

Resistendo il Ministero, la Corte d’appello di Catanzaro accoglieva parzialmente la domanda, liquidando in favore del ricorrente la somma di Euro 1.500,00 per un ritardo di soli due anni, e compensando interamente le spese. Osservava la Corte territoriale che la domanda era tardiva relativamente al processo di esecuzione, estinto nel 2005, e che poteva aversi riguardo, pertanto, al solo giudizio di reclamo ex art. 630 c.p.c.; il quale ultimo, al netto della durata ragionevole di cinque anni per i due gradi di giudizio, si era irragionevolmente protratto per soli due anni.

Per la cassazione di tale decreto P.D. propone ricorso, affidato a tre motivi, cui ha fatto seguito il deposito di memoria.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia la violazione della Legge Pinto, artt. 2 e 4 e art. 6 CEDU. La Corte d’appello, lamenta parte ricorrente, ha proceduto ad una valutazione non unitaria del processo, affermando che la procedura esecutiva mobiliare presso terzi e la successiva fase di reclamo fossero due processi distinti e separati. Per contro, la proposizione del reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso l’ordinanza di assegnazione delle somme pignorate determina la “pendenza del procedimento” di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4 con la conseguenza che il termine decadenziale di sei mesi entro cui produrre il ricorso per equa riparazione decorre solo quando la decisione è divenuta definitiva.

2. – Il motivo è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha già affermato, in tema di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, che nella durata complessiva delle procedure esecutive immobiliari e, analogamente, di quelle fallimentari devono essere inclusi anche i tempi impiegati per la risoluzione di vicende processuali parallele o incidentali (quali eventuali giudizi di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi o al piano di riparto), trattandosi di fasi ed attività processuali eventuali, che comunque ineriscono all’unico processo di esecuzione immobiliare (Cass. nn. 28858/11, 9254/12 e 18065/05); fermo restando che la fase contenziosa di contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata può essere valutata dal giudice dell’equa riparazione nell’ambito della considerazione della complessità del caso, ai sensi dell’art. 2, comma 2 Legge citata (cfr. Cass. n. 12867/10). Pertanto, il processo esecutivo e le sue eventuali fasi opposizione costituiscono, ai soli fini del riconoscimento dell’equo indennizzo, un unico ed unitario processo.

Tale principio, affermato in relazione al nesso che intercede tra esecuzione (individuale o concorsuale) propriamente detta e rimedi cognitivi, è a maggior ragione da riaffermare con riferimento ai rimedi esecutivi, quali, appunto, i reclami, per la loro natura endoprocessuale. Ne deriva che l’intera durata dell’esecuzione occupa anche tale fase e gli eventuali sui gradi d’ impugnazione.

3. – L’accoglimento del suddetto motivo, imponendo una nuova valutazione della durata eccedente del processo presupposto, assorbe le restanti censure, inerenti al regolamento delle spese e alla loro disposta compensazione.

4. – Il decreto opposto va, dunque, cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro, che nel decidere il merito si atterrà al seguente principio di diritto: “in tema di equa riparazione per la durata irragionevole del processo, ai fini del computo della durata ragionevole e dell’eventuale eccedenza devono essere inclusi nella durata complessiva del processo d’esecuzione i tempi impiegati per definire i rimedi cognitivi o quelli esecutivi azionati, come la fase di reclamo avverso l’ordinanza che dichiari l’estinzione della procedura”.

4.1. – Al giudice di rinvio è rimesso anche il regolamento delle spese di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, e cassa il decreto opposto con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016

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