Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15734 del 18/07/2011

Cassazione civile sez. III, 18/07/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 18/07/2011), n.15734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15621-2009 proposto da:

F.C. (OMISSIS), considerato domiciliato “ex

lege” in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE BIASI GIOVANNI E

MACCARONE GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

INCISIONI BELOTTI & C SNC (OMISSIS), in persona dei

rappresentanti legali pro tempore, B.A.

(OMISSIS), B.R.G. (OMISSIS),

V.M. (OMISSIS) i quali agiscono anche in proprio,

elettivamente domiciliati in Roma, presso Cancelleria Corte di

Cassazione, rappresentati e difesi dall’Avvocato COPPOLA VINCENZO con

studio in Bergamo, Passaggio Canonici Lateranensi n. 12, giusta

delega a margine del controricorso;

ZURIGO ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIORGIO VASARI 5, presso lo studio dell’avvocato RUDEL

RAOUL, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

IDRAULICA CASA DI AMBROSINI GERARDO & C IN

LIQUIDAZIONE

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1063/2008 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

Sezione Prima civile, emessa il 16/07/2008, depositata il 09/12/2008;

R.G.N. 165/05 e 250/05.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l’Avvocato DI GIUSEPPE ASCANIO per delega Avvocato MACCARONE

GIUSEPPE; udito l’Avvocato RUDEL RAOUL;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 18 aprile 1989, la snc Incisioni Belotti conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bergamo F.C., esponendo che in data 7 marzo 1988 aveva concluso con la convenuta un contratto preliminare per l’acquisto di un negozio, con annesso magazzino e ripostiglio in via (OMISSIS), per il prezzo, da versare al momento della stipulazione dell’atto pubblico, di L. 55.000.000.

Il (OMISSIS), a causa della rottura delle tubazioni dell’appartamento soprastante, anche esso di proprietà della convenuta, l’immobile (di cui, fra l’altro, l’attrice, a seguito della stipulazione del contratto preliminare era già entrata in possesso da alcuni mesi) si era allagato con conseguenti danni ai macchinari ivi ricoverati, necessari per la sua attività.

Per la riparazione di tali danni l’attrice aveva già sopportato la spesa di L. 30.000.000; la stessa aveva inoltre subito un fermo tecnico dell’attività di circa un mese, con ulteriore gravissimo pregiudizio.

La convenuta – proseguiva ancora la società attrice – si era rifiutata di risarcire il danno subito dall’attrice individuando come unica responsabile di questo la snc Idraulica Casa Togni & c. che, nello stesso giorni in cui si era verificato l’allagamento, aveva eseguito alcuni lavori idraulici nel soprastante appartamento della stessa promittente venditrice, F.. Si costituiva in giudizio F.C., la quale contestava la domanda, deducendo che il contratte preliminare concluso dalle parti prevedeva, in effetti, la stipulazione dell’atto pubblico entro la data del 15 marzo 1989 e che la società promettente – acquirente non si era presentata dinanzi al notaio, proponendo di pagare solo la metà del prezzo e chiedendo, contemporaneamente, di differire il rogito (ed il saldo del prezzo) fino all’esito del richiesto accertamento tecnico in ordine ai danni subiti dall’immobile per effetto dell’allagamento.

Pertanto, del tutto legittimamente la convenuta aveva contestato l’inadempimento della società all’accordo sottoscritto nel marzo 1988, e considerato risolto, in conseguenza di esso, il contratto preliminare. Rilevato, comunque, che l’allagamento dell’immobile era stato causato direttamente dai lavori eseguiti nell’appartamento soprastante dalla snc idraulica Togni, la convenuta chiedeva l’autorizzazione a chiamare in causa questa ultima, la quale – a sua volta – chiedeva ed otteneva di chiamare in giudizio la spa Zurigo assicurazioni per essere da questa manlevata. Il Tribunale di Bergamo, con decisione 30 ottobre – 8 novembre 2004, rigettava la domanda della s.n.c. Incisioni Belotti intesa ad ottenere il trasferimento della proprietà del negozio in via (OMISSIS), ai sensi dell’art. 2932 c.c. dichiarando risolto il contratto preliminare stipulato con la proprietaria F. C. per inadempimento della società attrice, promittente. Il Tribunale accoglieva la domanda di risarcimento del danno proposta dalla società attrice e quella di manleva avanzate dalla F. nei confronti della Idraulica Casa Togni e da questa ultima nei confronti della spa Zurigo, rimettendo la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio in ordine alla quantificazione dei danni.

Con sentenza 16 luglio-9 dicembre 2008, in accoglimento dell’appello principale della spa Zurigo Assicurazioni, rigettava la domanda di manleva avanzata dalla s.n.c. Casa Togni nei confronti della compagnia di assicurazione. Inoltre, accoglieva l’appello incidentale della s.n.c. Incisioni Belotti, disponendo il trasferimento in favore della stessa della unità immobiliare sita in (OMISSIS), costituita da un negozio al piano terra e magazzino con annesso ripostiglio previo pagamento in favore di F.C. della complessiva somma di L. 55.000.000.

Osservavano i giudici di appello che la responsabilità della F. discendeva dalla sua qualità di proprietaria della cosa dalla quale si era originato il danno (art. 2051 c.c.):

responsabilità, questa, che non è esclusa dalla eventuale corresponsabilità di altri soggetti. Quanto alla responsabilità della snc Casa Togni, la stessa era stata riconosciuta dal legale rappresentante della stessa, T.F., il quale aveva dichiarato di avere effettuato – nello stesso giorno in cui si era verificato l’allagamento – l’intervento di sostituzione della cassetta del water, dalla quale si era appunto distaccato il tubo di carico dell’acqua.

Gli appelli avanzati sul punto dalla F. e dalla snc Idraulica Casa Togni erano, conseguentemente, rigettati.

Quanto all’appello incidentale della Zurigo, i giudici di appello osservavano che il danno accertato nel caso di specie non poteva dirsi ricompreso tra quelli assicurati (essendosi verificato dopo la esecuzione dei lavori e non durante la esecuzione di essi).

Da ultimo, la Corte territoriale accoglieva l’appello incidentale proposto da Incisioni Belotti, disponendo il trasferimento in suo favore dell’immobile, previo pagamento del prezzo, nella misura già convenuta nel contratto preliminare.

I giudici di appello sottolineavano:

– che nel contratto preliminare non era previsto un termine essenziale per la stipulazione del contratto definitivo; – che il comportamento tenuto dalla Incisioni Belotti non poteva dirsi immotivato: infatti la società aveva subito danni, non solo alle strutture dell’immobile (oggetto del preliminare di vendita), ma anche danni di entità significativa ai macchinari nello stesso ricoverati, utilizzati per la produzione (con conseguente fermo tecnico protrattosi per alcuni giorni), cosicchè la richiesta di rinviare la data della stipula dell’atto pubblico in attesa di definire non solo le cause del sinistro, ma anche l’entità del risarcimento dovuto, non poteva dirsi in alcun modo arbitraria;

– che, in un contesto del genere, il fatto di non essersi presentata dinanzi al notaio per la stipulazione del contratto definitivo non integrava quel “grave inadempimento” che – solo – precisava la Corte territoriale, può giustificare la risoluzione del contratto.

Avverso tale decisione la F. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da sette motivi, illustrati da memoria, cui resistono la Incisioni Belotti e la Zurich Insurance company con distinti controricorsi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1655, 2051 e 2043 c.c. in tema di responsabilità del committente per danni causati a terzi dall’appaltatore, dovendosi, nel caso di specie, ritenere per gli stessi responsabile, solamente, l’appaltatore.

Non può dirsi che il committente sia responsabile automaticamente per i danni verificatisi a seguito dei lavori appaltati, per il fatto di essere proprietario della cosa; il quesito di diritto proposto con il motivo è del seguente tenore: “dica la Suprema Corte di Cassazione se l’autonomia dell’appaltatore nella esecuzione dei lavori a lui appaltati comporta che egli deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dalla esecuzione dell’opera e se non è di impedimento a tale principio la circostanza che il committente è proprietario del bene oggetto del contratto di appalto dovendosi escludere una responsabilità del committente derivante automaticamente dall’essere questi proprietario della cosa oggetto dell’appalto”.

Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione, precisandosi che, nel caso di specie, non vi era stata alcuna ingerenza del committente nei lavori di idraulica eseguiti dalla ditta Casa di Togni e dunque solo responsabile era l’appaltatore. Pertanto, ad avviso della ricorrente, nel caso di specie, doveva escludersi qualsiasi responsabilità anche concorrente del committente.

Il terzo motivo denuncia omessa motivazione, in ordine alla pretesa della società Belotti di pagare un prezzo inferiore a quello indicato nel preliminare di acquisto.

La promittente – acquirente aveva offerto di pagare solo la metà del prezzo, riservando all’esito dell’a.t.p. l’eventuale pagamento del saldo.

Si trattava di una revoca unilaterale della proposta di acquisto, che non era stata accettata dalla promittente – venditrice F..

I giudici di appello non avevano considerato che non solo la Belotti aveva proposto uno slittamento della data della stipula del definitivo, ma aveva anche preteso una – notevole – riduzione del prezzo complessivo: ciò nonostante il pagamento integrale del prezzo costituisse la obbligazione principale del contratto preliminare concluso tra le parti.

Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c. in tema di accoglimento di domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere preliminare in mancanza di offerta nei modi di legge e nei tempi stabiliti.

Nel caso di specie, non si era tenuto conto, fra l’altro, della intervenuta svalutazione della moneta, assai rilevante, trattandosi di obbligazioni assunte circa ventitre anni prima della decisione.

Il quesito di diritto formulato è il seguente: “Dica la Suprema Corte di Cassazione se la domanda proposta ex art. 2932 c.c. per la esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto assunto con un contratto preliminare, avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un bene immobile, che preveda il pagamento del corrispettivo pattuito entro un termine concordato dalle parti, debba essere rigettata nel caso in cui chi ha proposto la domanda abbia fatto offerta del prezzo pattuito con facoltà, per lui, di compensare questo prezzo con quanto eventualmente dovutogli dal promettente venditore, a titolo di risarcimento danni e, quindi, con un credito preteso e contestato, indeterminato, non certo, nè liquido, nè esigibile, ed abbia altresì offerto, informalmente, lo stesso prezzo previsto dal preliminare senza offrire anche le maggiorazioni dovute e necessarie ad evitare che il prezzo da lui poi corrisposto non corrisponda più, in termini effettivi e reali, e per effetto del ritardo nel pagamento, al prezzo di cui era stato previsto il pagamento entro un termine concordato tra le parti”.

Con il quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c., L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40 (oggi D.P.R. n. 380 del 2001, 46) in mancanza – nel contratto preliminare – della indicazione della licenza della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria, non poteva procedersi – secondo quanto riconosciuto anche da questa S.C. – alla pronuncia di una sentenza di trasferimento ex art. 2932 c.c.. Il sesto motivo riguarda la pretesa violazione dell’arte 2932 c.c. , sotto il profilo della nullità della sentenza della Corte territoriale, per essere stato trasferito immobile a società cancellata da registro imprese. Dalla cancellazione consegue la estinzione anche in pendenza di rapporti giuridici attivi e passivi ancora non definiti. La questione risulta proposta per la prima volta in cassazione.

Analoghe censure sono prospettate con il settimo motivo. La ricorrente F. aveva già contestato, sin dalle difese formulate nel primo grado di giudizio, che la società doveva già ritenersi estinta e cancellata prima dell’inizio del giudizio di appello e precisamente dal 1994. La Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare, anche di ufficio, la intervenuta cancellazione della società dal registro delle società ed avrebbe dovuto dichiarare la inammissibilità degli appelli incidentali proposti dalla stessa, trattandosi di un soggetto oramai del tutto inesistente.

Il quesito di diritto formulato con l’ultimo motivo è il seguente:

“Dica la Suprema Corte di Cassazione se la cancellazione dal Registro delle società di una società di persone determini la estinzione irreversibile della società medesima, anche in presenza di rapporti giuridici facenti capo alla società stessa ed ancora non definiti, con conseguente inammissibilità e radicale nullità dell’appello proposto da una società, che prima della proposizione dell’appello stesso, sia stata cancellata dal registro delle società e quindi con radicale nullità della sentenza che abbia accolto il predetto appello”.

I vari motivi possono essere esaminati congiuntamente, per la loro connessione. Per quanto riguarda i primi motivi di ricorso, è appena il caso di sottolineare che la ricorrente non ha mai dedotto la ricorrenza del caso fortuito, al fine di escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c.. In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all’art. 2051 cod. civ. individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l’applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo. Nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sull’immobile nel quale deve essere eseguito il lavoro appaltato (come nel caso di specie) non viene meno per il committente detentore dell’immobile stesso che continui ad esercitare siffatto potere, il dovere di custodia e di vigilanza.

La circostanza che fosse stata accertata una responsabilità della società che aveva eseguito i lavori idraulici relativi nell’appartamento soprastante a quello nel quale ebbero a verifìcarsi i danni non esclude affatto che la convenuta originaria debba considerarsi direttamente responsabile nei confronti della società attrice, ai sensi dell’art. 2051 c.c., in via solidale con la società Casa Togni.

Con motivazione adeguata, che sfugge a qualsiasi censura, i giudici di appello – riformando la decisione di primo grado – hanno accertato che non vi era stato alcun inadempimento alle obbligazioni assunte con contratto preliminare di vendita dell’immobile da parte della promittente acquirente..

Infatti, era stato accertato – al di là di ogni ragionevole dubbio – che l’immobile sottostante, del quale la Incisioni Belotti aveva già la piena disponibilità (in attesa della stipulazione del contratto definitivo) aveva subito notevoli danni, non solo alla struttura ma anche ai macchinari per effetto delle infiltrazioni di acqua provenienti dall’appartamento soprastante, di proprietà della stessa promettente – venditrice, F.C..

Conseguentemente, hanno concluso i giudici di appello, doveva ritenersi pienamente giustificata la richiesta della società Incisioni Belotti di compensare una parte del prezzo dell’immobile, con quanto spettante a titolo di risarcimento dei danni, già accertati a mezzo di accertamento tecnico preventivo.

Quanto al quarto motivo di ricorso, il prezzo dell’immobile, infine, era già stato stabilito all’atto della stipulazione del preliminare di acquisto e lo stesso non poteva subire ulteriori maggiorazioni per effetto della rivalutazione monetaria.

In tal modo, i giudici di appello hanno dimostrato di conoscere e condividere l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, secondo il quale: “Se l’inadempimento dell’obbligo a contrarre sia imputabile esclusivamente al promittente venditore, non può il promissario – acquirente essere obbligato a corrispondere anche gli interessi legali sulla somma dovuta a titolo di corrispettivo” (Cass. 28 agosto 1998 n. 8556). Analoghe considerazioni valgono per la rivalutazione monetaria richiesta dalla F..

Sotto un profilo più generale può essere rilevato che la sentenza di esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita, resa ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., è destinata ad attuare gli impegni assunti dalle parti, anche con riguardo all’ammontare del prezzo, il quale, pertanto, deve essere quello stesso fissato con il preliminare medesimo, restando esclusa, con riguardo alla sua natura di debito di valuta, la possibilità di una rivalutazione automatica per effetto del ritardo rispetto alla data prevista per la stipulazione del definitivo, salvo che i contraenti, nell’esercizio della loro autonomia negoziale, abbiano espressamente previsto delle maggiorazioni o dei correttivi per compensare la svalutazione monetaria durante il periodo del suddetto ritardo.

Tutte le questioni sollevate con il quinto motivo di ricorso sono, pertanto, prive di fondamento.

La sanzione della nullità prevista dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4 con riferimento a vicende negoziali relative ad immobili privi della necessaria concessione edificatoria trova applicazione, inoltre, solo nei soli contratti con effetti traslativi e non anche con riguardo ai contratti con efficacia obbligatoria, quale il contratto preliminare di vendita, come si desume dal tenore letterale della norma, nonchè dalla circostanza che successivamente al contratto preliminare può intervenire la concessione in sanatoria degli abusi edilizi commessi o essere prodotta la dichiarazione prevista dalla stessa norma, ove si tratti di immobili costruiti anteriormente al 1 settembre 1967, con la conseguenza che in queste ipotesi rimane esclusa la sanzione di nullità per il successivo contratto definitivo di vendita, ovvero si può far luogo alla pronunzia di sentenza ex art. 2932 cod. civ.. (Cass. 11 luglio 2005 n. 14489, cfr. anche Cass. 17 gennaio 2003 n. 628 e 6 agosto 2001 n. 10831).

Infine, inammissibili appaiono anche le censure relative al sesto ed ultimo motivo di ricorso, relative alla perdita di ogni capacità giuridica e di agire della società Incisioni Belotti in conseguenza della intervenuta sua cancellazione dal registro delle società (che secondo la ricorrente sarebbe intervenuta nel corso del giudizio di primo grado). Infatti, la estinzione della società Belotti non fu accertata nel corso del giudizio di primo grado e ciò avrebbe dovuto essere oggetto di specifica censura nel giudizio di appello.

Non può dichiararsi nel giudizio di cassazione il difetto di capacità di una delle parti, se la controparte abbia svolto le proprie difese nelle precedenti fasi del processo senza nulla eccepire al riguardo.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.

In considerazione delle questioni dibattute e dell’esito alterno della controversia, sussistono, ad avviso del Collegio, giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di questo giudizio tra tutte le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio tra tutte le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2011

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